Cassazione Penale, Sentenza n. 25328/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Nei confronti di un indagato per ricettazione di una somma di denaro pari a euro 360.065 e di un'autovettura, il pubblico ministero aveva disposto e il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato un sequestro probatorio sulla somma e un sequestro preventivo d'urgenza sui medesimi beni; il tribunale del riesame aveva confermato entrambi i vincoli. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla ricettazione, sostenendo che mancava qualsiasi individuazione, anche solo tipologica, del reato presupposto da cui il denaro sarebbe derivato, che la mera disponibilità di denaro sproporzionato ai redditi non bastava a fondare il fumus e che non era stata considerata l'eventuale partecipazione dell'indagato al reato presupposto, incompatibile con la ricettazione. Con il secondo motivo ha censurato il sequestro probatorio, affermando che esso era stato usato in modo esplorativo per ricercare la stessa notitia criminis, anziché per acquisire prove di un reato già delineato. Con il terzo motivo ha contestato il sequestro preventivo: per quello impeditivo, periculum in mora ritenuto in modo apodittico e senza elementi concreti e attuali; per quello finalizzato alla confisca, motivazione assente o meramente apparente, fondata sulla sola fungibilità del denaro e senza verifica del rischio attuale di dispersione o delle ragioni dell'anticipazione ablativa. La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti, rilevando la nullità dell'ordinanza di riesame per carenza di motivazione sul fumus della ricettazione, per uso improprio del sequestro probatorio come strumento esplorativo e per motivazione apparente sul periculum in mora quanto al sequestro preventivo della somma di denaro. Ha invece ritenuto immune da censure la motivazione relativa al sequestro preventivo dell'autovettura, valorizzata per la presenza di vani occulti e per la concreta possibilità di uso del bene per ulteriori condotte illecite. In dispositivo ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricettazione richiede, ai fini del fumus cautelare, l'individuazione almeno tipologica del reato presupposto, quale elemento strutturale della fattispecie.
art. 125, comma 3, c.p.p.
La motivazione non può essere meramente apparente, pena violazione di legge rilevante in cassazione nei limiti del riesame delle misure reali.
art. 253 c.p.p.
Il sequestro probatorio serve ad acquisire elementi di prova su una notizia di reato già esistente e sufficientemente delineata; non può essere usato in funzione esplorativa per ricercare il reato stesso.
art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo richiede il fumus commissi delicti e una motivazione specifica sul periculum in mora, sia nella funzione impeditiva sia quando il vincolo è finalizzato alla confisca.
art. 240 c.p.
La finalizzazione del sequestro preventivo alla confisca richiede di motivare le ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Nel riesame delle misure cautelari reali è deducibile in cassazione la violazione di legge, inclusa la motivazione meramente apparente, ma non la sola illogicità manifesta.
art. 606 c.p.p.
L'illogicità manifesta non è deducibile nel ricorso per cassazione contro il riesame delle misure reali se non nei limiti del relativo motivo di ricorso; la motivazione apparente integra invece violazione di legge.
art. 324, comma 5, c.p.p.
In caso di annullamento dell'ordinanza cautelare reale, il rinvio è disposto al tribunale competente per il nuovo esame.
art. 273 c.p.p.
È richiamato in via di confronto per ribadire che il fumus del sequestro reale non coincide con i gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure personali.
art. 240 c.p.
Richiamato come norma sulla confisca, rilevante per il sequestro preventivo finalizzato ad assicurarne l'effettività.
Massime di principio
- Nel riesame delle misure cautelari reali, la censura di legittimità può investire la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, che integra violazione di legge, ma non la sola illogicità manifesta.
- Ai fini del sequestro preventivo, il fumus commissi delicti richiede elementi concreti e significativi che rendano astrattamente riconducibile il fatto a una fattispecie incriminatrice e alla persona dell'indagato.
- Per i reati che presuppongono la provenienza del bene da un delitto, come ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia, anche senza ricostruzione completa dei fatti storici.
- Il sequestro probatorio è legittimo solo se funzionale ad acquisire o preservare prove relative a una notizia di reato già delineata nei suoi tratti essenziali; non può essere usato come strumento esplorativo per cercare la notizia di reato o i suoi elementi costitutivi.
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare, sia pure concisamente, le specifiche finalità investigative e spiegare perché l'acquisizione della prova non sia altrimenti conseguibile con mezzi meno invasivi.
- Il periculum in mora del sequestro preventivo impeditivo deve essere concreto e attuale, e non può risolversi in formule astratte o in un rischio meramente eventuale di futura reiterazione del reato.
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, occorre motivare anche sulla necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, senza automatismi fondati sulla sola natura fungibile del bene.
- Quando il provvedimento di sequestro probatorio è emesso dal pubblico ministero, le esigenze investigative che lo giustificano devono essere individuate e motivate dall'organo requirente; il tribunale del riesame non può supplire autonomamente a tale omissione.
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