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Ordinanza

Ordinanza n. 2124/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 24 DICEMBRE 2025 n. 0105517 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Silvia BORRI, nata il 25/03/1966 ad Arezzo, ITALIA, denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar, conseguito in Albania in data 30/05/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n° 26767 del 18/06/2024 è rigettata”. Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202601819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia di un titolo formativo albanese per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale espresso comunicato via e-mail il 24 dicembre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Albania e denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, ritenuto non valido in Italia ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente; dalla motivazione cautelare emerge che la contestazione riguardava la valutazione ministeriale della qualità e validità della qualifica sottoposta a riconoscimento.

La decisione

Il TAR, in sede cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto che la motivazione del diniego fosse sufficientemente argomentata, in quanto fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha pertanto escluso, allo stato, profili di fondatezza del ricorso e ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è richiamato quale atto procedimentale connesso al diniego impugnato; l'ordinanza non svolge una specifica valutazione della sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR, ritenendo assenti profili di fondatezza del gravame, ha respinto la richiesta di sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo formativo estero, la valutazione della qualità e dell'idoneità della qualifica sottoposta a riconoscimento costituisce una ragione potenzialmente sufficiente a fondare il diniego, purché adeguatamente esplicitata nella motivazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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