Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05404/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputata per un furto aggravato. Con il ricorso per cassazione la difesa proponeva un solo motivo, formalmente ricondotto a violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente un vizio formale del ricorso: mancava la procura speciale richiesta per l'impugnazione in cassazione quando l'imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado. Inoltre, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché del tutto indeterminato e aspecifico, sviluppato in termini astratti e non agganciato al contenuto concreto della decisione di merito, che risultava invece adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di imputata dichiarata assente in primo grado e giudizio di appello celebrato in forma cartolare, era necessaria la procura speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., mancata nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto generico e non specifico il motivo con cui si denunciava l'assenza di motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione completa e congrua. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del titolo di reato confermato in appello.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    Norma aggravatrice del furto, richiamata per qualificare il fatto come furto aggravato.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    Per il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato dichiarato assente è necessaria una procura speciale rilasciata successivamente alla sentenza impugnata.

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Richiamato per ricordare che il secondo grado era stato celebrato in forma cartolare.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022

    Indicato come fonte introduttiva dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato dichiarato assente in primo grado è necessaria la procura speciale rilasciata successivamente alla sentenza impugnata, pena l'inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure astratte, assertive o prive di aggancio al decisum sono inammissibili.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può limitarsi a formule generiche, ma deve indicare puntualmente le parti della decisione asseritamente carenti o illogiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.