Sentenza n. 5884/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 2356/2025 pubblicata il 23.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 8685/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 2356/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2356/2025 del Tribunale ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 maggio 2025. Tale sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnarle la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, mediante buoni elettronici di € 500 per ciascun anno, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del titolo, passato in giudicato e notificato al Ministero; il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza articolare specifiche ragioni ostative all’esecuzione o alla penalità di mora.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria del 1° dicembre 2025, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero il 23 maggio 2025. Ordina al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, corrispondendo quanto dovuto alla ricorrente. Per l’ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, che, su istanza della ricorrente, dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni e potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Accoglie anche la richiesta di penalità di mora, stabilita nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta: decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o, se anteriore, con il pagamento. Pone a carico del Ministero l’eventuale compenso commissariale, liquidato in € 500,00, e le spese di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato effettivamente versato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 1 dicembre 2025) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica al Ministero presso la sua sede della sentenza in data 23 maggio 2025.
Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento nei confronti dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
In presenza dei presupposti per la penalità di mora, il parametro può essere fissato nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta; l’astreinte ha funzione sollecitatoria, non risarcitoria, e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 1 dicembre 2025) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica al Ministero presso la sua sede della sentenza in data 23 maggio 2025.
Il termine dilatorio per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione decorre dalla notificazione della sentenza presso la sede dell’amministrazione; il suo inutile decorso integra, insieme al passaggio in giudicato, i presupposti per l’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con l’azionata sentenza n. 2356/2025, il Tribunale Ordinario di Napoli Nord Sezione Lavoro, adito per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1, comma 121, Legge 107/2015, in favore di parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, accoglieva il ricorso, statuendo quanto segue: “ Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con conseguente emissione in favore della ricorrente dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.”
Il titolo azionato, fondato sulla disciplina della Carta elettronica, imponeva al Ministero di attribuire buoni da € 500 per ciascuno degli anni scolastici riconosciuti, secondo le modalità previste dal DPCM 28 novembre 2016 e con gli interessi stabiliti dalla sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissando il termine per l’esecuzione sostitutiva e attribuendogli i poteri necessari a dare integrale attuazione al titolo, anche mediante gli atti finanziari occorrenti.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l’insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore.
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