Sentenza del 29/04/2016 n. 2502 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Società a ristretta base - Distribuzione utili - Presunzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva imputato al socio un reddito di partecipazione pari a 857.009,28 euro per il periodo d'imposta 2007, sulla base dell'accertamento emesso nei confronti della XXXXX S.r.l., alla quale era stato attribuito un reddito d'impresa di 2.678.154 euro. L'Ufficio aveva presunto che gli utili extracontabili fossero stati distribuiti ai soci in ragione della ristretta base sociale e della partecipazione qualificata del contribuente. Il socio contestava l'atto per carenza di motivazione, inesistenza del presupposto impositivo e assenza di prova della propria effettiva percezione degli utili. In appello aveva inoltre eccepito l'illegittimità dell'accertamento per la questione relativa alle nomine dirigenziali dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto perché l'accertamento societario, anche se divenuto definitivo, non poteva produrre automaticamente effetti nei confronti del socio. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili richiede la prova certa dell'esistenza degli utili, elementi concreti di complicità o coinvolgimento dei soci e ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti sulla loro effettiva percezione e sul relativo ammontare o sulle proporzioni di distribuzione. La mera ristrettezza della compagine sociale o il carattere familiare della società non sono sufficienti. È stata invece respinta l'eccezione relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 148 c.p.c.
La disposizione è richiamata con riferimento all'assenza della relata di notifica.
Il contribuente aveva dedotto la violazione delle formalità relative alla notificazione dell'avviso di accertamento; tale censura non è stata accolta dai giudici di primo grado.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015
Il contribuente ha invocato l'illegittimità delle nomine dirigenziali effettuate senza concorso.
La questione non determina la nullità dell'avviso di accertamento, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione richiamato dalla sentenza.
Sentenza della Corte di cassazione n. 14046 del 2009
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci richiede elementi ulteriori rispetto alla ristretta base azionaria.
L'accertamento nei confronti della società non comporta automaticamente l'imputazione degli utili ai soci: l'Amministrazione deve dimostrare, con presunzioni gravi, precise e concordanti, l'effettiva distribuzione e percezione degli utili.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base azionaria o familiare, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non è automatica: la ristrettezza della compagine costituisce al massimo un indizio iniziale.
- L'accertamento definitivo del maggior reddito societario non dimostra, da solo, che gli utili siano stati distribuiti e percepiti dai soci; occorrono ulteriori elementi specifici sul loro coinvolgimento e sulla concreta disponibilità delle somme.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare non soltanto l'esistenza degli utili occulti, ma anche la loro effettiva distribuzione ai soci, indicando possibilmente l'ammontare netto o i criteri di ripartizione.
- La prova può essere presuntiva, ma deve fondarsi su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti; una mera illazione o il semplice rapporto familiare tra i soci non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'assenza di elementi che colleghino personalmente il socio alla gestione irregolare della società o alla percezione degli utili.
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