Cassazione Penale, Ordinanza n. 39258/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 ottobre 2024. Dal testo emerge che la vicenda riguardava la detenzione di sostanza stupefacente, per la quale i giudici di merito avevano escluso l'uso personale e, conseguentemente, avevano negato il riconoscimento del beneficio della non menzione. In cassazione erano state riproposte censure già esaminate e disattese in appello, formulate in larga parte come doglianze di merito. Inoltre, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità, ma tale questione non risultava dedotta nell'atto di appello e, comunque, non appariva sorretta da elementi autoevidenti nel complesso della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano in parte meri rilievi di fatto non consentiti in sede di legittimità, in parte ripetitivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, e in parte nuove, perché non dedotte con l'atto di appello e prive di elementi autoevidenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione; il testo lo cita come parametro del beneficio negato dai giudici di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una mera contestazione del fatto o nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre censure già affrontate e motivate dalla decisione impugnata, se il giudice di merito ha fornito una risposta giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
- Le questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, salvo che emergano da elementi autoevidenti risultanti dagli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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