Cassazione Penale, Sentenza n. 14401/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di merito per più censure: uso illegittimo nei giudizi dei verbali di restituzione/riconoscimento (vizio di norme processuali, art. 431 c.p.p.), carenza di motivazione rispetto al diniego dell'applicazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 648, comma 4, c.p., omissione di motivazione sulla applicazione della continuazione con precedente sentenza del G.i.p., e vizio nel bilanciamento tra recidiva e concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi solo parzialmente fondati. Ha confermato che i verbali di riconoscimento e di restituzione possono essere utilizzati in dibattimento come atti irripetibili ai sensi dell'art. 431, lett. b), c.p.p., rigettando i primi motivi dei ricorrenti. Ha invece accolto alcuni motivi: per Perrelli sono fondati il terzo e il quarto motivo (vizio di motivazione relativo al diniego dell'ipotesi di lieve entità ex art. 648, comma 4, e omissione sulla continuazione), con conseguente annullamento parziale e rinvio al giudice del merito affinché valuti specificamente quei profili; per Manfredi è fondato il secondo motivo limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze concorrenti. Nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili. La sentenza è dunque annullata con rinvio soltanto in relazione alle statuizioni indicate (diniego lieve entità, accertamento della recidiva, concessione delle attenuanti generiche e applicazione della continuazione per Perrelli).
Norme richiamate
art. 431 cod. proc. pen.
art. 431, lett. b), cod. proc. pen.
I verbali di riconoscimento e di restituzione dei beni possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento come atti irripetibili quando la loro natura li rende suscettibili di modificazione o scomparsa; pertanto tale documentazione può essere utilizzata per desumere la provenienza delittuosa dei beni in mancanza di valida giustificazione da parte dell'imputato.
art. 648 cod. pen.
art. 648, comma quarto, cod. pen.
Prevede l'ipotesi di lieve entità (circostanza attenuante speciale per la ricettazione) che richiede una specifica e motivata valutazione del giudice sul modico valore del bene e sul concreto grado della condotta; il diniego deve essere adeguatamente motivato evitando argomentazioni generiche o riferimenti estranei.
giurisprudenza consolidata (criterio di ammissibilità)
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 (Cariolo) e altre
Il ricorso in cassazione che ripropone e reiteri gli stessi motivi già esaminati e motivatamente respinti in appello è inammissibile se non si confronta criticamente con la motivazione del giudice di merito; non sono ammesse doglianze generiche che non superino la valutazione di merito adeguatamente motivata.
principio sul bilanciamento delle circostanze
Il giudice deve operare un bilanciamento motivato tra recidiva, circostanze attenuanti generiche e altre circostanze concorrenti; tale bilanciamento deve essere esplicitato e non può essere censurato se adeguatamente argomentato, ma se è sommario o confuso può determinare l'annullamento e il rinvio.
Massime di principio
- I verbali di riconoscimento e di restituzione possono essere utilizzati in dibattimento se qualificati come atti irripetibili ai sensi dell'art. 431 c.p.p.; non costituiscono di per sé prova definitiva della responsabilità ma possono legittimare la presunzione di provenienza delittuosa in mancanza di giustificazione dell'imputato.
- La richiesta di applicazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 648, comma 4, richiede una valutazione specifica e motivata sul modico valore del bene e sulle condizioni concrete della condotta: il giudice non può limitarsi a enunciazioni generiche o a richiami ad altre considerazioni (come la recidiva) per negarla.
- Se un motivo proposto in cassazione ripete argomentazioni già svolte in appello e motivatamente respinte, il vizio è inammissibile salvo che il ricorrente non fornisca un confronto critico effettivo con la motivazione di secondo grado.
- Il riconoscimento della recidiva e la valutazione delle attenuanti generiche impongono al giudice una ponderazione esplicita: carenze o apparente contraddittorietà nella motivazione su questi punti possono giustificare l'annullamento con rinvio.
- Quando più profili critici sono sollevati (procedurali e di merito), la Cassazione può confermare l'utilizzabilità di atti irripetibili ma al contempo rimandare al giudice del merito la rivalutazione puntuale di circostanze attenuanti o esimenti che siano state trattate in modo sommario.
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