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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06211/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per violazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) ex art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011, per mancata nuova valutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale del ricorrente dopo un periodo di detenzione (17/03/2017 - 12/09/2017). Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 che impone una rivalutazione concreta della pericolosità anche quando la detenzione sia stata inferiore a due anni.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024, il ripristino di una misura di prevenzione sospesa per detenzione richiede sempre una rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, anche se la detenzione è durata meno di due anni. Avendo la Corte di appello omesso tale valutazione, è venuta meno la condizione di efficacia della misura di prevenzione e, conseguentemente, non poteva configurarsi il reato di violazione della stessa. Per tali ragioni si è disposta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75 comma 2

    Disciplina il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale: la condanna è fondata sulla violazione dell'obbligo di soggiorno. Tuttavia la Corte ha precisato che la configurabilità del reato è subordinata all'efficacia della misura di prevenzione, che richiede una valutazione aggiornata della pericolosità sociale.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 14 comma 2-ter

    "se esso si è protratto per almeno due anni"

    La parte della norma che prevedeva la presunzione di persistenza della pericolosità se la detenzione si era protratta per meno di due anni è stata censurata dalla Corte costituzionale; secondo la giurisprudenza di legittimità, dopo la pronuncia costituzionale occorre sempre una rivalutazione concreta della pericolosità prima del ripristino della misura.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 14, comma 2-ter, che reintroduceva una presunzione di persistente pericolosità legata alla durata della detenzione ("se esso si è protratto per almeno due anni"). Ha stabilito l'obbligo di accertamento concreto della pericolosità sociale prima di limitare la libertà personale mediante misure di prevenzione.

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025 (Pizzimenti)

    "...che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni..."

    Fissa il principio che la rivalutazione della pericolosità è necessaria sempre in caso di ripristino di misure di prevenzione sospese per detenzione; la mancata rivalutazione impedisce la configurabilità del reato di violazione delle prescrizioni.

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 30070 del 26/06/2025 (Barbato)

    Conferma l'orientamento di Pizzimenti: il limite dei due anni non vale più alla luce della sentenza costituzionale; per applicare o ripristinare misure preventive occorre valutare in concreto l'attualità e la persistenza della pericolosità sociale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 3, 13, 27

    Sono richiamati dalla Corte costituzionale come parametri violati dalla presunzione normativa: pari dignità e ragionevolezza (art. 3), tutela della libertà personale (art. 13) e finalità rieducativa della pena (art. 27) giustificano l'onere di un accertamento concreto prima di limitare libertà personali con misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024, ogni volta che una misura di prevenzione è stata sospesa per effetto di una detenzione, il giudice deve procedere a una nuova valutazione concreta dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale prima di dichiarare efficace la misura e farne valere le prescrizioni.
  • La regola del termine di "due anni" prevista dall'art. 14 comma 2-ter d.lgs. 159/2011 non può più essere applicata come presunzione assoluta: non esime l'autorità dal compiere un accertamento specifico sul singolo soggetto.
  • La mancata rivalutazione della pericolosità rende inefficace la misura di prevenzione e preclude la configurabilità del reato di violazione delle prescrizioni (art. 75 d.lgs. 159/2011), anche se vi siano prove materiali della violazione (es. rilevazioni GPS).
  • L'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti per limitare la libertà personale grava sull'autorità pubblica: in dubbio, prevale il principio di libertà e il giudice deve verificare concretamente la necessità della misura.
  • Nelle ipotesi di ripristino di misure preventive dopo detenzione, è prudente che gli organi che applicano la misura (autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza) adottino e documentino specifiche valutazioni di attualità della pericolosità prima di imporre o sanzionare il rispetto delle prescrizioni.

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