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Sentenza

Sentenza n. 10516/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 14931/2025 (n.r.g. 3154/25) del TAR del Lazio - Sez. V, pubblicata in data 28 luglio 2025;

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio oggetto della domanda di ottemperanza, successivamente riformata dal Consiglio di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 14931/2025. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3712/2026, accogliendo l'appello del Ministero della Giustizia, aveva riformato la sentenza presupposta. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che la riforma in appello della sentenza della cui ottemperanza si discute non determini la cessazione della materia del contendere, ma renda improcedibile il ricorso per il venir meno dell'interesse della parte ricorrente alla sua coltivazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione in rito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta riforma della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza determina il venir meno dell'interesse alla decisione e conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Norma richiamata dal giudice nel definire il giudizio.

Massime di principio

  • La riforma in appello della sentenza posta a fondamento di un giudizio di ottemperanza non determina la cessazione della materia del contendere, ma comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.
  • Quando, durante il giudizio di ottemperanza, viene meno il titolo giudiziale da eseguire a causa della sua riforma da parte del giudice d'appello, il giudice dell'ottemperanza deve definire il ricorso in rito per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle pretese esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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