Cassazione Penale, Sentenza n. 31772/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del giudice di pace che la condannava a una multa di euro 300 e al risarcimento del danno. Il ricorrente contestava l'interpretazione dell'art. 37 d.lgs. 28/08/2000 n. 274 adottata dall'ordinanza e sosteneva che l'atto di appello aveva comunque investito anche le statuizioni civili; nel procedimento è stata inoltre dedotta la possibile estinzione del reato per prescrizione (eccezione formulata dal Sostituto Procuratore generale). L'imputata deduceva altresì l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di minaccia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Sul punto della prescrizione, ha calcolato il termine ordinario di 7 anni e mezzo con riferimento al fatto del 20/01/2014 (scadenza ordinaria 20/07/2021), ma ha considerato vari periodi di sospensione (rinvii per conciliazione, periodo per motivi di salute conteggiato prudenzialmente, e rinvii a richiesta per impegni del difensore) per un totale di due anni e 156 giorni, così prorogando la scadenza al 23/12/2023 e escludendo la prescrizione intervenuta. Sul punto dell'ammissione dell'appello, la Corte ha ritenuto che l'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 vada coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p., e ha inoltre rilevato che l'atto di appello conteneva motivi che investivano esplicitamente le statuizioni civili (terzo motivo sul danno e quarto motivo sulle spese), oltre a dedurre vizi sulla responsabilità penale; pertanto l'ordinanza di inammissibilità era errata. P.Q.M. la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37
L'art. 37, che regola l'appello avverso le decisioni del giudice di pace, deve essere coordinato con l'art. 574 c.p.p.; non impedisce di per sé l'ammissione dell'appello dell'imputato quando dall'atto risulti che si impugnano i presupposti della responsabilità penale e/o le statuizioni civili dipendenti da essa.
codice di procedura penale, art. 574, comma 4
L'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, inclusi quelli concernenti il risarcimento del danno; tale principio giustifica l'ammissione dell'appello anche rispetto alle statuizioni civili riconducibili al vizio della responsabilità.
codice penale, artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma
Determinano il termine ordinario di prescrizione del reato, qui valutato in 7 anni e mezzo a partire dalla data del fatto.
codice penale, art. 159, primo comma, n. 3
Prevede la sospensione del processo per impedimento dovuto alla salute dell'imputato; la Corte ha applicato tale sospensione in via prudenziale e nel rispetto del favor rei, quantificandola nei termini indicati nel provvedimento.
d.l. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni e alle comunicazioni processuali nel giudizio di cassazione secondo le previsioni emergenziali/modificate.
Massime di principio
- L'appello dell'imputato avverso una condanna del giudice di pace a pena pecuniaria è spesso ammissibile anche rispetto alle statuizioni civili se l'impugnazione riguarda la responsabilità penale, perché l'accertamento della responsabilità è presupposto del risarcimento (coordinamento tra art. 37 d.lgs. 274/2000 e art. 574 c.p.p.).
- Per evitare contestazioni di inammissibilità è consigliabile che l'atto di appello contenga espressamente anche motivi che investano le statuizioni civili (quantificazione del danno, spese, ecc.), oppure chiarire che i motivi principali attaccano la responsabilità penale da cui dipendono le civili.
- Il calcolo della prescrizione richiede di includere i periodi di sospensione determinati da rinvii per conciliazione, impedimenti di salute e altri provvedimenti che sospendono il decorso; alcuni rinvii richiesti per impegni professionali possono non essere qualificati come 'impedimento' quando si tratti di attività scientifiche e non di obblighi di servizio pubblico.
- È opportuno documentare e contestare puntualmente i periodi di sospensione invocati dalle controparti, e considerare il principio del favor rei quando si valuta la durata delle sospensioni per motivi di salute.
- Se la prescrizione dovesse maturare nel corso del giudizio, il pubblico ministero può chiedere l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice civile per le eventuali pretese risarcitorie; pertanto è necessario monitorare i termini processuali anche durante il procedimento di impugnazione.
- In cassazione è efficace sostenere il coordinamento normativo (es. tra norme speciali e norme del codice di procedura) per dimostrare che un'ordinanza di inammissibilità del giudice di merito ha errato nell'interpretazione formale delle norme applicabili.
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