Sentenza n. 34/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2774/2024 del 30 maggio 2024 del Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Milano che riconosceva il beneficio economico della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 7 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato l'amministrazione al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta del Docente, per complessivi 1.500 euro, nel rispetto dei vincoli di legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento. Ha quindi accertato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente il pagamento di 1.500 euro entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le condizioni del caso concreto rendevano la penalità manifestamente iniqua o comunque eccessivamente afflittiva: sono state considerate le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la domanda di astreinte prevista dal comma 4, lett. e), può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica e deve essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento derivante da un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione può essere richiesto mediante esecuzione forzata o giudizio di ottemperanza soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza di condanna passata in giudicato sia stata ritualmente notificata e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione integra inottemperanza e il giudice può ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone poteri, termine di intervento e obbligo di relazione sugli adempimenti compiuti.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'an e del quantum del credito risultante dal titolo giudiziale, unitamente all'assenza di pagamenti, consente di ritenere non controverso l'obbligo pecuniario ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: deve essere negata quando, considerando le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'entità del debito, la penalità risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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