Sentenza n. 603/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione all'accredito di complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 luglio 2025 e, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva provveduto all'attivazione della carta né all'accredito della somma. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo di avere predisposto una procedura interna per l'attivazione della Carta docenti e che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di averla previamente avviata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di 1.000 euro. Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. È stata respinta la tesi ministeriale secondo cui la procedura interna predisposta dall'Amministrazione avrebbe costituito esecuzione del giudicato o condizione di procedibilità dell'azione, poiché tale procedura aveva natura meramente interna e non risultava prevista dalla legge; inoltre, la notificazione della sentenza aveva sostanzialmente adempiuto alle richieste dell'Amministrazione. Il TAR ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, inclusi l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento, non potendo l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente inammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non applicabile in concreto per la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico, la complessità del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più soggetti e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 440,70 euro oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta; la sentenza richiama inoltre la possibilità dell'astreinte prevista dal comma 4, lettera e).
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso inutilmente prima dell'attivazione degli strumenti esecutivi.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del provvedimento giudiziario presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini della notifica del titolo esecutivo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata quale base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative, valutabili in relazione alla posizione del debitore pubblico e alle concrete difficoltà di esecuzione.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La sentenza lo richiama con riguardo al coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato o riconosciuto un obbligo amministrativo riferito al caso deciso.
- Ai fini dell'ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per l'attivazione degli strumenti esecutivi, quando il giudicato sia comprovato come definitivo.
- Una procedura interna predisposta dall'Amministrazione per gestire le richieste di esecuzione, se non prevista dalla legge e non idonea a realizzare concretamente la prestazione dovuta, non costituisce né esecuzione del giudicato né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta imponendogli di adottare tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione; l'assenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non giustifica l'inottemperanza e impone al commissario di reperire le modalità necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: pur essendo astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica, la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture o soggetti e l'eccezionale serialità del contenzioso.
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