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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-666/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 gennaio 2023. — Società Navigazione Siciliana SCpA contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Esenzione parziale dalle imposte di registro dovute per il trasferimento di elementi patrimoniali tra imprese – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Beneficiario dell’aiuto – Servizio di interesse economico generale – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Durata eccessiva del procedimento. — Causa T-666/21

Giurisprudenza europea62021TJ0666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della Società Navigazione Siciliana contro la decisione della Commissione sugli aiuti concessi nell’ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia. Ha confermato che l’agevolazione fiscale relativa all’imposta di registro ha avvantaggiato direttamente l’acquirente del ramo d’azienda e poteva essere recuperata nei suoi confronti. Ha inoltre escluso che la misura dovesse essere valutata come compensazione per un SIEG ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e ha negato il risarcimento per la durata del procedimento, ritenuta giustificata dalla complessità del caso.

Aiuti di Stato nel trasporto marittimo: esenzione dall’imposta di registro per la privatizzazione del ramo d’azienda Siremar, beneficiario dell’aiuto, compatibilità con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e responsabilità dell’Unione per durata del procedimento.

La questione giuridica

Se l’esenzione dall’imposta di registro prevista dalla legge italiana del 2010 per la privatizzazione del gruppo Tirrenia costituisca un aiuto di Stato in favore della Società Navigazione Siciliana e non della Siremar; se la Commissione fosse tenuta a esaminare la compatibilità della misura con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE relativo ai servizi di interesse economico generale; e se la durata di circa dieci anni del procedimento di indagine formale integri una responsabilità extracontrattuale dell’Unione per danni.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che l’esenzione dall’imposta di registro riconosciuta alla Società Navigazione Siciliana per l’acquisto del ramo d’azienda Siremar le ha procurato un vantaggio economico diretto e costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a prescindere dall’obiettivo pubblico di favorire la privatizzazione e dal fatto che il beneficio economico possa essere stato trasferito in parte alla Siremar; la Commissione non era tenuta a riesaminare la misura alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE perché il vantaggio fiscale non era indissolubilmente connesso né necessario al SIEG; infine, la durata del procedimento, pur lunga, non ha integrato una violazione sufficientemente qualificata né un nesso causale idoneo a fondare la responsabilità dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2 e 3, TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, primo comma, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Comunicazione della Commissione relativa alla disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

Aiuti di Stato – esenzione dall’imposta di registro nella privatizzazione Siremar

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dalla Società Navigazione Siciliana SCpA avverso una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato nel settore del trasporto marittimo. Il Tribunale è stato chiamato a valutare la legittimità della qualificazione dell’agevolazione fiscale come aiuto di Stato e la richiesta di risarcimento per la durata del procedimento amministrativo.

Fatti e procedimento principale

La controversia trae origine dalla privatizzazione del gruppo Tirrenia e, in particolare, del ramo d’azienda della Siremar destinato all’esecuzione di obblighi di servizio pubblico. La ricorrente si è aggiudicata la gara e ha acquistato il ramo d’azienda nel 2016, beneficiando di un’imposta di registro fissa in applicazione della legge italiana del 2010.

Dopo varie fasi istruttorie avviate nel 2011 e ampliate nel 2012, la Commissione ha adottato nel 2021 la decisione impugnata, con cui ha dichiarato che la misura fiscale costituiva aiuto di Stato illegittimo e incompatibile e ne ha ordinato il recupero. La ricorrente ha contestato la decisione e ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dalla durata del procedimento, pari a circa dieci anni.

Normativa rilevante

La pronuncia richiama principalmente:

  • l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
  • l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, sulla procedura di controllo;
  • l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, sui servizi di interesse economico generale;
  • gli articoli 263, 268 e 340, secondo comma, TFUE;
  • il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare gli articoli 9, paragrafo 6, 15, paragrafo 2, e 16;
  • le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale richiamate per la produzione di documenti e le spese.

Sulle domande di produzione di documenti

Il Tribunale ha respinto la produzione tardiva dell’offerta vincolante del 23 maggio 2011, in quanto il documento era già disponibile al momento del ricorso e non era stata fornita una giustificazione del ritardo. Ha invece ammesso il decreto ministeriale del 16 novembre 2021, successivo al ricorso, perché rilevante per quantificare l’importo dell’aiuto da recuperare e per valutare il danno dedotto in giudizio.

Primo motivo: individuazione del beneficiario dell’aiuto

La ricorrente sosteneva che il vero beneficiario fosse la Siremar, poiché l’agevolazione fiscale aveva l’obiettivo di favorire la privatizzazione e avrebbe inciso sul valore dell’offerta di acquisto. Il Tribunale ha ritenuto il motivo parzialmente irricevibile nella parte in cui evocava l’articolo 16 del regolamento 2015/1589 senza argomentazione autonoma, ma lo ha esaminato nel merito quanto alla dedotta violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il Tribunale ha ricordato che la nozione di aiuto è oggettiva e va valutata in base agli effetti, non alla finalità perseguita dallo Stato. Poiché la ricorrente ha effettivamente pagato un’imposta di registro fissa di EUR 200 invece dell’importo ordinariamente dovuto, essa ha ottenuto un vantaggio economico corrispondente al risparmio fiscale. Il fatto che il beneficio potesse riflettersi sul prezzo di acquisto o che la Siremar avesse tratto vantaggio indiretto dalla vendita non esclude la qualifica di beneficiaria diretta della misura né impedisce il recupero nei suoi confronti.

Secondo motivo: compatibilità con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e obbligo di motivazione

La ricorrente lamentava che la Commissione avesse escluso senza adeguata analisi la compatibilità dell’agevolazione con la disciplina dei SIEG. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, ritenendo sufficientemente chiaro che la censura investiva anche la dichiarazione di incompatibilità.

Nel merito, il Tribunale ha considerato sufficiente la motivazione della decisione, poiché la Commissione aveva spiegato che si trattava di una misura una tantum, collegata alla privatizzazione, ma non indissolubilmente connessa alla gestione del SIEG. Quanto alla fondatezza, il Tribunale ha condiviso l’analisi della Commissione: il vantaggio fiscale relativo al trasferimento del ramo d’azienda non era necessario per l’esercizio del servizio di interesse economico generale, che era invece oggetto di separate compensazioni già dichiarate compatibili. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a valutare la misura alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Domanda risarcitoria per la durata del procedimento

La ricorrente sosteneva che la durata quasi decennale dell’indagine costituisse una violazione manifesta dei principi di certezza del diritto e di buon andamento, e comportasse la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il Tribunale ha ricordato che tale responsabilità presuppone una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti, un danno effettivo e un nesso causale.

Ha osservato che il termine di diciotto mesi previsto dall’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento 2015/1589 riguarda i soli aiuti notificati, mentre la misura in questione era un aiuto illegittimo non notificato, rispetto al quale l’articolo 15, paragrafo 2, esclude l’applicazione di quel termine. In ogni caso, la durata del procedimento è stata giustificata dalla notevole complessità del caso, dalle numerose misure esaminate, dagli scambi di informazioni con le autorità italiane e dall’assenza di periodi di inattività della Commissione. Il Tribunale ha quindi escluso una violazione grave e manifesta e, comunque, un nesso causale sufficiente tra la durata del procedimento e il danno lamentato.

Decisione e principio affermato

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. La pronuncia conferma che un vantaggio fiscale connesso a una privatizzazione può costituire aiuto di Stato in capo all’acquirente che ne fruisca direttamente, anche se l’operazione persegue finalità pubbliche e anche se il vantaggio incide indirettamente su un altro soggetto. Conferma inoltre che la deroga per i SIEG richiede un nesso stretto e necessario tra il vantaggio e il servizio, non ravvisabile in una misura fiscale una tantum relativa alla cessione del ramo d’azienda.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statotrasporto marittimoservizi di interesse economico generalerecupero di aiuti illegittimiresponsabilità extracontrattuale dell’unione

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