Corte di giustizia, Sentenza C-613/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 gennaio 2023. — Parlamento europeo contro Fernando Carbajo Ferrero. — Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedura di nomina a un posto di direttore – Avviso di posto vacante e bando di assunzione – Rigetto di una candidatura a un posto e nomina di un altro candidato – Irregolarità del procedimento di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Trasparenza – Parità di trattamento. — Causa C-613/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione del Parlamento europeo contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la nomina di un candidato a direttore dei media e riconosciuto un risarcimento al concorrente escluso. Viene confermato che la procedura era irregolare perché i criteri comparativi fissati all’inizio non erano stati utilizzati nei colloqui e non erano stati adeguatamente comunicati all’autorità di nomina. La Corte conferma anche l’errore manifesto di valutazione per l’inesattezza delle informazioni trasmesse sull’esperienza del candidato escluso e rigetta la doglianza di sproporzione dell’annullamento.
Impugnazione respinta: nel procedimento di nomina a direttore presso il Parlamento, la Corte conferma l’annullamento della nomina per irregolarità del procedimento di selezione e per errore manifesto di valutazione, ribadendo i limiti del potere discrezionale dell’APN e l’esigenza di trasparenza e parità di trattamento.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia commesso errori di diritto o abbia snaturato fatti e prove nel ritenere: i) che la procedura di selezione per il posto di direttore fosse irregolare perché i criteri di esame comparativo fissati nella prima fase non erano stati utilizzati né comunicati correttamente all’autorità che ha il potere di nomina; ii) che la decisione di nomina fosse viziata da un errore manifesto di valutazione per inesattezze sulle competenze ed esperienza del candidato escluso; iii) che l’annullamento della nomina non richiedesse un ulteriore bilanciamento di proporzionalità per l’effetto sugli interessi del terzo nominato.
Principio di diritto
Nelle procedure di nomina dei funzionari, anche quando l’autorità di nomina dispone di un ampio margine discrezionale, tale potere deve essere esercitato nel rigoroso rispetto delle regole procedurali che l’amministrazione si è data e dei principi di parità di trattamento, trasparenza e buona amministrazione; pertanto i criteri di comparazione dei meriti devono essere stabiliti prima del ricevimento delle candidature, costituire la base dell’intero procedimento e non essere sostituiti o modificati durante la selezione. Se l’organo competente non è correttamente informato su elementi essenziali dell’esperienza professionale di un candidato, la decisione può altresì essere viziata da errore manifesto di valutazione. La Corte conferma inoltre che, nelle circostanze del caso, l’annullamento della nomina non era sproporzionato e non richiedeva un ulteriore esame di bilanciamento.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale nella causa Carbajo Ferrero/Parlamento
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di nomina di un direttore dei media della direzione generale della comunicazione del Parlamento e aveva condannato l’istituzione al risarcimento del danno materiale subito dal sig. Fernando Carbajo Ferrero. La Corte, pronunciandosi in Ottava Sezione, conferma integralmente la decisione del Tribunale.
Fatti e svolgimento della procedura di selezione
Il sig. Carbajo Ferrero, funzionario del Parlamento dal 1986, aveva presentato candidatura a un posto di direttore dei media pubblicato mediante avviso di posto vacante ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto. Successivamente il Parlamento, per ampliare la rosa dei candidati, pubblicava un avviso di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), e un bando di assunzione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2.
Nell’ambito del procedimento era stato istituito il Comitato consultivo per la nomina degli alti funzionari, incaricato di adottare criteri di esame comparativo e di raccomandare i candidati da invitare a colloquio. Dopo i colloqui, il comitato aveva trasmesso all’Ufficio di presidenza una relazione motivata con graduatoria di merito, collocando A al primo posto, il sig. Carbajo Ferrero al secondo e B al terzo. L’Ufficio di presidenza aveva seguito tale raccomandazione e nominato A.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale aveva annullato la decisione di nomina per due ragioni principali:
- il procedimento di selezione era irregolare, perché i criteri di esame comparativo adottati all’inizio non erano stati effettivamente utilizzati nei colloqui e nella formazione della graduatoria finale, mentre erano stati sostituiti da sette temi di discussione fissati successivamente;
- la decisione era viziata da errore manifesto di valutazione, in quanto l’Ufficio di presidenza era stato informato in modo inesatto sull’esperienza professionale del sig. Carbajo Ferrero, con particolare riferimento alla sua anzianità nella direzione generale della comunicazione e all’assunzione ad interim delle funzioni del posto da coprire.
Il Tribunale aveva inoltre condannato il Parlamento a versare EUR 40.000 a titolo di danno materiale.
Primo motivo di impugnazione: asserita regolarità del procedimento di selezione
Il Parlamento sosteneva che il Tribunale avesse interpretato in modo errato la decisione che definiva le fasi della procedura, attribuendo ai criteri di comparazione un valore vincolante anche nella fase dei colloqui, e che avesse così limitato indebitamente il suo margine discrezionale. A suo avviso, la seconda fase poteva essere svolta sulla base di criteri diversi o nuovi; inoltre, non vi sarebbe stato obbligo di informare l’Ufficio di presidenza del fatto che i criteri iniziali non erano stati utilizzati nei colloqui.
La Corte respinge tali argomenti. Richiama la giurisprudenza costante secondo cui, pur disponendo di un ampio potere discrezionale nel confronto dei meriti, l’autorità di nomina deve esercitarlo nel rispetto delle norme che si è data e dei principi di trasparenza, parità di trattamento e buona amministrazione. La decisione interna che definiva le fasi della procedura faceva parte del quadro normativo vincolante: i criteri di comparazione adottati nella prima fase costituivano la base dell’intero procedimento e dovevano orientare anche i colloqui. I quesiti posti in sede di colloquio non potevano trasformarsi in nuovi criteri di valutazione adottati dopo la preselezione.
La Corte precisa inoltre che il Parlamento non ha dimostrato che i temi discussi nei colloqui corrispondessero ai criteri inizialmente stabiliti. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il comitato consultivo dovesse informare l’Ufficio di presidenza del fatto che i criteri comparativi originari non erano stati applicati nella fase dei colloqui. Non vi è neppure statuizione ultra petita né contraddizione motivazionale.
Secondo motivo di impugnazione: errore manifesto di valutazione e presunto snaturamento
Il Parlamento contestava anche la parte della sentenza che aveva ravvisato un errore manifesto di valutazione, deducendo che il Tribunale avesse snaturato i fatti e le prove sull’esperienza professionale del sig. Carbajo Ferrero.
La Corte respinge anche queste censure. Osserva che il Tribunale poteva legittimamente verificare, alla luce della relazione sui colloqui, se l’Ufficio di presidenza fosse stato correttamente informato. Poiché il Parlamento non ha dimostrato che i membri dell’Ufficio di presidenza avessero effettivamente consultato in dettaglio i fascicoli personali dei candidati, il Tribunale poteva fondarsi sulla relazione trasmessa dal comitato consultivo.
Quanto all’inesattezza relativa alla carriera del sig. Carbajo Ferrero, la Corte rileva che la relazione indicava che egli era capo unità dal 2009, mentre era stato nominato nel 1999. Inoltre, la relazione non menzionava l’incarico ad interim svolto dal 1° giugno 2018. La Corte osserva che, anche se il candidato avrebbe dovuto indicare tale esperienza successiva al termine di presentazione delle candidature, ciò non elimina il vizio derivante dall’informazione inesatta trasmessa all’autorità di nomina. Pertanto, il motivo è infondato.
Motivo subordinato: proporzionalità dell’annullamento della nomina
Il Parlamento invocava, in via subordinata, la giurisprudenza sulla c.d. sanzione eccessiva per sostenere che il giudice avrebbe dovuto verificare se l’annullamento della nomina di A fosse sproporzionato rispetto agli interessi del terzo nominato e del servizio.
La Corte respinge anche questa tesi. Precisa che la deroga richiamata dal Parlamento opera in fattispecie diverse, nelle quali l’annullamento inciderebbe in modo eccessivo su terzi in buona fede. Nel caso di specie, le irregolarità riscontrate riguardavano la valutazione delle candidature di entrambi i candidati principali, e A non poteva vantare un legittimo affidamento nel mantenimento della nomina, poiché la decisione era stata impugnata tempestivamente. Inoltre, il Parlamento non aveva dimostrato particolari difficoltà per il servizio, anche perché il posto era stato coperto ad interim dal sig. Carbajo Ferrero senza pregiudizi evidenti per il funzionamento della direzione.
Dispositivo e principi ricavati
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna il Parlamento alle spese.
La pronuncia conferma che:
- nei procedimenti di selezione del personale UE, i criteri di comparazione devono essere fissati prima della selezione e non possono essere sostituiti da criteri diversi durante i colloqui;
- l’autorità di nomina deve essere posta in condizione di comprendere il modo in cui i candidati sono stati valutati, pena la violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione;
- un errore nella rappresentazione dell’esperienza professionale di un candidato, se rilevante per la scelta finale, può integrare un errore manifesto di valutazione;
- l’annullamento della nomina di un terzo non richiede sempre un distinto scrutinio di proporzionalità, specie quando le irregolarità incidono sull’intera selezione e il terzo non può invocare un affidamento tutelabile.
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