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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-785/21

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 25 January 2023. — SC Ha Ha Ha Production SRL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark SMILEY – Absolute ground for refusal – No longer any legal interest in bringing proceedings – No need to adjudicate. — Case T-785/21

Giurisprudenza europea62021TO0785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il cross-claim proposto da The Smiley Company SPRL nel contesto di un’azione di annullamento in materia di marchio UE. Pur contestando alcune valutazioni della commissione di ricorso sull’uso genuino di uno dei marchi anteriori, l’interveniente era risultata integralmente vittoriosa perché la registrazione del segno richiesto era stata comunque respinta. Mancando un vantaggio concreto e attuale ottenibile tramite l’annullamento parziale richiesto, il Tribunale ha rilevato il difetto di interesse ad agire e ha condannato l’interveniente alle spese relative al cross-claim.

Azione di annullamento in materia di marchio UE: inammissibilità del cross-claim dell’interveniente per difetto di interesse ad agire, poiché la decisione impugnata aveva già accolto integralmente le sue pretese nell’opposizione

La questione giuridica

Se l’interveniente davanti al Tribunale, che aveva vinto integralmente dinanzi alla commissione di ricorso sulla base di uno dei marchi anteriori invocati, avesse un interesse ad agire per ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata limitatamente alle valutazioni sfavorevoli relative al secondo marchio anteriore e alla prova dell’uso genuino, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 e delle regole sull’ammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.

Principio di diritto

In una controversia in materia di marchio UE, il ricorso o cross-claim è inammissibile quando la parte che lo propone non dimostra un interesse attuale e concreto ad agire: tale interesse manca se la decisione della commissione di ricorso ha già accolto integralmente le sue domande, anche se la motivazione contiene apprezzamenti a lei sfavorevoli su taluni marchi anteriori o su taluni profili probatori. La possibilità di un’eventuale alterazione futura della decisione a seguito dell’esito del ricorso principale non integra un interesse ad agire, perché costituisce una situazione futura e incerta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 182 del regolamento di procedura del Tribunale

Inammissibilità del cross-claim per difetto di interesse ad agire in materia di marchio UE

La pronuncia riguarda un procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. Il giudice è stato chiamato a pronunciarsi non sul merito dell’azione principale di annullamento proposta dal richiedente il marchio, ma sulla ricevibilità del cross-claim presentato dall’interveniente che aveva già ottenuto, in sede amministrativa, la reiezione della domanda di registrazione.

Fatti e procedimento amministrativo

SC Ha Ha Ha Production SRL aveva depositato presso EUIPO una domanda di registrazione del marchio denominativo UE "SMILEY" per vari servizi, poi ricondotti alla classe 41. The Smiley Company SPRL aveva proposto opposizione fondandola su tre marchi anteriori, tra cui due marchi denominativi "SMILEY" e "SMILEY TV", invocando i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Su richiesta del richiedente, EUIPO aveva domandato la prova dell’uso genuino di uno dei marchi anteriori; la prova era stata prodotta. L’Opposition Division aveva inizialmente respinto l’opposizione, ma la commissione di ricorso, con la decisione impugnata del 21 ottobre 2021, aveva accolto l’appello dell’opponente e aveva concluso per la sussistenza di un rischio di confusione, ritenendo che il segno richiesto e il marchio anteriore "SMILEY TV" fossero altamente simili e che i servizi fossero almeno simili.

Oggetto del cross-claim

Dinanzi al Tribunale, The Smiley Company SPRL, interveniente nel giudizio principale, ha presentato un cross-claim ai sensi dell’articolo 182 del regolamento di procedura. Essa chiedeva l’annullamento parziale della decisione della commissione di ricorso nella sola parte in cui quest’ultima aveva ritenuto non provato l’uso genuino dell’altro marchio anteriore per alcuni servizi, ossia:

  • "entertainer services"
  • "film production"
  • "television entertainment"
  • "publication of books"
  • "publication of texts (other than publicity texts)"

EUIPO ha eccepito l’inammissibilità del cross-claim, sostenendo che l’interveniente fosse priva di interesse ad agire, poiché la decisione contestata aveva già accolto integralmente le sue pretese di opposizione grazie al riconoscimento dell’ostacolo derivante da un altro marchio anteriore.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, che consente il ricorso al giudice dell’Unione alla parte "sfavorevolmente colpita" dalla decisione della commissione di ricorso;
  • l’articolo 130, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura, relativo alla possibilità di decidere preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in tema di spese;
  • l’articolo 182 del regolamento di procedura, quale base del cross-claim.

Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale ribadisce che l’interesse ad agire è una condizione essenziale del ricorso e deve esistere al momento della proposizione dell’azione; inoltre, l’azione deve poter procurare un vantaggio concreto alla parte ricorrente. Non è sufficiente invocare una situazione futura e incerta.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva accolto l’opposizione nel suo complesso sulla base di uno dei marchi anteriori, il marchio "SMILEY TV". Ne consegue che la decisione impugnata aveva già soddisfatto integralmente le domande dell’interveniente in sede amministrativa, ossia il rifiuto della registrazione del marchio richiesto.

Il fatto che l’interveniente non condividesse talune considerazioni della commissione di ricorso sull’uso genuino di un diverso marchio anteriore non è stato ritenuto sufficiente a fondare un interesse autonomo all’annullamento parziale. Un eventuale mutamento futuro della decisione, dipendente dall’esito del ricorso principale, è stato qualificato come situazione futura e incerta, non idonea a giustificare l’azione.

Decisione e spese

Il Tribunale ha quindi dichiarato il cross-claim irricevibile per difetto di interesse ad agire. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha inoltre condannato The Smiley Company SPRL a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO e da SC Ha Ha Ha Production SRL in relazione al cross-claim.

Principio desumibile dalla pronuncia

La pronuncia afferma che non sussiste interesse ad agire per impugnare parzialmente una decisione della commissione di ricorso quando la parte ricorrente ha già ottenuto, con quella stessa decisione, il risultato sostanziale perseguito; la mera insoddisfazione per alcune motivazioni della decisione o la possibilità che il suo equilibrio possa essere inciso in futuro dall’esito del ricorso principale non bastano a rendere ammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaprocedimento di opposizioneammissibilità del ricorsointeresse ad agirespese processuali

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