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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-351/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 25 January 2023. — De Dietrich Process Systems GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark SCHEIBEL – Absolute ground for invalidity – Article 7(1)(c) and Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 7(1)(c) and Article 59(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-351/22

Giurisprudenza europea62022TJ0351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto una domanda di nullità del marchio verbale SCHEIBEL per asserita descrittività. La censura accolta riguarda l’erronea definizione del pubblico di riferimento, che non comprendeva anche scienziati e ricercatori, soggetti rilevanti per i prodotti in classe 7. Poiché tale errore ha inciso sull’esame del carattere descrittivo, il Tribunale annulla la decisione senza esaminare il secondo motivo.

Invalidità di un marchio UE verbale per asserita descrittività: errore nella definizione del pubblico di riferimento e annullamento della decisione EUIPO.

La questione giuridica

Se il marchio verbale UE SCHEIBEL, registrato per "liquid-liquid extraction columns", fosse nullo per carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento n. 40/94, e quindi per registrazione contraria all’articolo 51(1)(a) di tale regolamento; in particolare, se il pubblico di riferimento dovesse comprendere non solo gli operatori del settore industriale, ma anche scienziati e ricercatori.

Principio di diritto

In un giudizio di nullità fondato sul carattere descrittivo di un marchio UE, la valutazione va compiuta rispetto al pubblico rilevante effettivamente interessato ai beni o servizi; se l’organo dell’EUIPO esclude erroneamente una parte di tale pubblico, in particolare scienziati e ricercatori che sono anche destinatari dei prodotti, la sua analisi della descrittività è viziata e la decisione deve essere annullata. Il Tribunale non può sostituirsi al Board of Appeal per svolgere la valutazione fattuale omessa.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7(1)(b)
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7(1)(c)
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 51(1)(a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59(1)(a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(c)
  • Articolo 72(3) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Invalidità del marchio UE verbale SCHEIBEL per segno descrittivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO del 1 aprile 2022, resa in una procedura di nullità di marchio dell’Unione europea. Oggetto della controversia è il segno verbale "SCHEIBEL", registrato per "liquid-liquid extraction columns" in classe 7.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

De Dietrich Process Systems GmbH aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE SCHEIBEL, sostenendo che la registrazione fosse contraria ai motivi assoluti di nullità di cui all’articolo 59(1)(a) del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7(1)(b) e (c). La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda e cancellato il marchio. Su appello di Koch-Glitsch LP, titolare del segno, la Commissione di ricorso aveva invece annullato la decisione, ritenendo insufficiente la prova del carattere descrittivo del termine "scheibel" per il pubblico rilevante.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio era stata depositata il 26 aprile 2004, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94. Perciò i richiami dell’EUIPO al regolamento (UE) 2017/1001 vanno letti come riferiti, in sostanza, all’articolo 51(1)(a) e all’articolo 7(1)(b) e (c) del regolamento n. 40/94, disposizioni dal contenuto identico. Quanto alle regole procedurali, si applica il regolamento 2017/1001 e, per il ricorso, l’articolo 106(3) del regolamento di procedura ha consentito al Tribunale di statuire senza fase orale.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse erroneamente escluso il carattere descrittivo del segno. Il punto decisivo diventa quindi la corretta individuazione del pubblico di riferimento ai fini dell’articolo 7(1)(c): non solo operatori industriali, ma anche scienziati e ricercatori che utilizzano o conoscono tali colonne di estrazione.

Ragionamento del Tribunale sul pubblico di riferimento

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la descrittività di un segno va valutata in relazione alla percezione del pubblico rilevante e ai prodotti interessati. Rileva che le colonne di estrazione liquido-liquido, pur destinate agli operatori del settore industriale, sono anche impiegate in laboratori chimici da chimici altamente qualificati, scienziati e ricercatori. Tale conclusione è rafforzata dal materiale agli atti, incluso un estratto enciclopedico prodotto nel procedimento amministrativo, da cui risulta che l’estrazione liquido-liquido è una tecnica di base nei laboratori chimici.

Errore di diritto e conseguenze

Poiché la Commissione di ricorso aveva escluso scienziati e ricercatori dal pubblico di riferimento, ha necessariamente omesso di valutare la percezione del segno da parte di tale parte del pubblico. Il Tribunale osserva che, in assenza di tale valutazione, non dispone di tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza della decisione impugnata e non può sostituirsi all’organo amministrativo nello svolgimento della valutazione fattuale mancante, ai sensi dell’articolo 72(3) del regolamento 2017/1001.

Decisione e spese

Il primo motivo è accolto e, per tale ragione, la decisione della Commissione di ricorso viene annullata senza necessità di esaminare il secondo motivo relativo all’articolo 7(1)(b). Le spese sono poste a carico dell’EUIPO, rimasto soccombente.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchiosegni descrittivipubblico di riferimentoprocedimento dinanzi al tribunale ue

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