Corte di giustizia, Sentenza C-682/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 gennaio 2023. — « HSC Baltic » UAB e a. contro Vilniaus miesto savivaldybės administracija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, lettera g) – Motivo di esclusione facoltativo connesso a carenze nel quadro di un precedente contratto di appalto – Appalto aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici – Risoluzione di tale contratto d’appalto – Inserimento automatico di tutti i membri del raggruppamento in un elenco di fornitori inaffidabili – Principio di proporzionalità – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-682/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che l’inserimento in un elenco di fornitori inaffidabili, con conseguente esclusione temporanea dalle future gare, costituisce una decisione impugnabile soggetta al controllo giurisdizionale della direttiva ricorsi. Tale misura non può operare in modo automatico nei confronti di tutti i membri di un raggruppamento senza una valutazione individuale del loro comportamento e senza consentire la prova contraria. La disciplina nazionale deve quindi rispettare proporzionalità, contraddittorio e diritto a ricorso effettivo.
Appalti pubblici: compatibilità con il diritto UE dell’inserimento automatico dei membri di un raggruppamento nell’elenco dei fornitori inaffidabili dopo la risoluzione del contratto per gravi carenze e del relativo diritto a ricorso.
La questione giuridica
Se gli articoli 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 4, lettera g), e paragrafo 6, della direttiva 2014/24, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665, ostino a una disciplina nazionale che, dopo la risoluzione di un appalto aggiudicato a un raggruppamento, inserisce automaticamente tutti i membri in un elenco di fornitori inaffidabili senza valutazione individuale e senza previa possibilità di contestazione; e se i singoli membri possano far valere, per opporsi all’inserimento, elementi relativi anche a terzi, come il capofila del raggruppamento.
Principio di diritto
L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24 ostano a che, in caso di risoluzione di un appalto aggiudicato a un raggruppamento per gravi carenze esecutive, ogni membro sia automaticamente qualificato come inaffidabile e temporaneamente escluso senza una valutazione concreta e individualizzata del suo comportamento; ciascun membro deve poter far valere ogni elemento utile, anche relativo al capofila o ad altri terzi, per dimostrare di non essere all’origine delle carenze e di aver fatto quanto ragionevolmente esigibile. Inoltre, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665 impone che contro l’inserimento nell’elenco dei fornitori inaffidabili sia assicurato un ricorso effettivo autonomo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57, paragrafo 4, lettera g), direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57, paragrafo 6, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57, paragrafo 7, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 90, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
- Articolo 91, direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 89/665/CEE
- Articolo 1, paragrafi 1 e 3, direttiva 89/665/CEE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Appalti pubblici: inserimento automatico dei membri di un raggruppamento nell’elenco dei fornitori inaffidabili e diritto a ricorso
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di Lituania in materia di appalti pubblici, esclusione facoltativa per gravi carenze esecutive e tutela giurisdizionale contro l’inserimento in un elenco di operatori inaffidabili. La controversia nasce dalla risoluzione di un appalto di lavori aggiudicato a un raggruppamento di imprese per inadempimenti sostanziali durante l’esecuzione.
Fatti e procedimento principale
La città di Vilnius aveva bandito una gara per la costruzione di un centro sanitario polifunzionale e aveva aggiudicato l’appalto a un raggruppamento composto, tra gli altri, da HSC Baltic, Mitnija e Montuotojas, con Active Construction Management quale capofila. Dopo ritardi, fallimento del capofila e ulteriori inadempimenti, l’amministrazione aggiudicatrice ha risolto il contratto e, successivamente, ha fatto inserire i membri del raggruppamento nell’elenco dei fornitori inaffidabili previsto dal diritto lituano.
I ricorrenti hanno contestato sia la risoluzione sia l’inserimento nell’elenco. I giudici nazionali di primo e secondo grado hanno respinto le loro censure, ritenendo che, essendo i membri del raggruppamento responsabili in solido, l’inserimento fosse una conseguenza automatica della risoluzione. Investita del ricorso per cassazione, la Corte suprema di Lituania ha chiesto chiarimenti sulla compatibilità di tale meccanismo con il diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, che impone parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24, che consente l’esclusione per significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto;
- l’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, che riconosce il meccanismo di self-cleaning;
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665, che garantisce un ricorso efficace e accessibile contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici;
- l’articolo 47 della Carta, quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte osserva che il motivo di esclusione facoltativo dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), mira a escludere operatori la cui affidabilità sia seriamente compromessa da comportamenti scorretti o negligenti. L’applicazione di tale motivo deve però rispettare il principio di proporzionalità e quindi essere temporanea, limitata nel tempo e accompagnata dalla possibilità per l’operatore di dimostrare la propria affidabilità mediante misure riparatorie ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 6.
Nel caso di un appalto aggiudicato a un raggruppamento, la Corte ammette che uno Stato membro possa prevedere una presunzione secondo cui ogni membro abbia contribuito alle carenze che hanno portato alla risoluzione. Tuttavia, questa presunzione deve essere confutabile. Non è invece compatibile con il diritto UE un sistema che inserisca automaticamente tutti i membri nell’elenco dei fornitori inaffidabili senza una valutazione concreta e individualizzata del loro comportamento, anche perché i contributi dei singoli componenti del raggruppamento possono essere diversi.
La Corte precisa inoltre che il semplice fatto che un membro sia responsabile in solido non basta a giustificare l’esclusione automatica: il motivo di esclusione deve fondarsi sul comportamento individuale scorretto o negligente dell’operatore interessato. Di conseguenza, la normativa o prassi nazionale che produca un effetto automatico di esclusione temporanea è contraria agli articoli 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
Quanto agli elementi che l’operatore può invocare per contestare il proprio inserimento nell’elenco, la Corte afferma che ciascun membro del raggruppamento deve poter fare valere qualsiasi elemento pertinente, anche riferito a terzi, come il comportamento del capofila. Rileva infatti che il testo dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), non specifica in quali circostanze un membro di un raggruppamento debba essere considerato coinvolto nelle carenze contrattuali.
Spetta all’amministrazione aggiudicatrice, e se del caso al giudice nazionale, attribuire il giusto peso a ciascun elemento nell’ambito di una valutazione concreta e individualizzata. Se l’operatore dimostra di non essere all’origine delle carenze e che non si poteva ragionevolmente chiedergli di fare di più per porvi rimedio, il suo inserimento nell’elenco dei fornitori inaffidabili è ingiustificato.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte qualifica l’inserimento nell’elenco dei fornitori inaffidabili come una decisione di un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665, poiché incide direttamente sull’interesse dell’operatore a ottenere futuri appalti pubblici. La nozione di "decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici" va interpretata ampiamente e comprende qualsiasi atto suscettibile di violare le norme dell’Unione in materia di appalti pubblici.
Ne consegue che l’operatore colpito deve disporre di un ricorso effettivo autonomo contro l’inserimento nell’elenco. Non basta poter impugnare soltanto la risoluzione del contratto, poiché la legittimità della risoluzione e quella dell’inserimento possono dipendere da elementi diversi. La direttiva 89/665 impone quindi che lo Stato membro assicuri un rimedio giurisdizionale specifico avverso la decisione di iscrizione nell’elenco dei fornitori inaffidabili.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24 ostano all’inserimento automatico di tutti i membri di un raggruppamento in un elenco di fornitori inaffidabili dopo la risoluzione dell’appalto per gravi carenze;
- ciascun membro può invocare qualsiasi elemento utile, anche relativo a terzi, per dimostrare che il proprio inserimento è ingiustificato;
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665 richiede che sia garantito un ricorso effettivo contro l’inserimento nell’elenco.
Impatto pratico per gli operatori economici
La decisione è rilevante per i raggruppamenti temporanei e, più in generale, per gli appalti eseguiti in forma congiunta. La Corte esclude che la sola responsabilità solidale possa tradursi in una sanzione automatica e indistinta per tutti i partecipanti, imponendo invece un esame individuale della posizione di ciascun operatore e del suo effettivo ruolo nell’inadempimento.
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