Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07676/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da due distinti avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2007: uno emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata per maggiori ricavi, reddito d’impresa, valore della produzione e IVA; l’altro emesso nei confronti del socio, al quale venivano imputati, ai fini IRPEF, i maggiori utili extracontabili ritenuti conseguiti dalla società e presuntivamente distribuiti in ragione della ristretta base partecipativa. Il contribuente contestava davanti ai giudici tributari la legittimità dell’accertamento a lui riferito, deducendo: la non configurabilità dei ricavi e degli utili extracontabili presupposti dalla presunzione di distribuzione; la mancata attribuzione degli utili in proporzione alla partecipazione societaria posseduta (80%); la carenza di motivazione dell’atto. Nel ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 53 Cost. e 85 e 109 TUIR, sostenendo che fossero stati ritenuti ricavi tassabili e utili extracontabili anche a fronte della documentata inesistenza di parte dei corrispettivi fatturati; con il secondo invocava la disciplina sopravvenuta più favorevole in materia sanzionatoria introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, lamentando che la CTR non ne avesse applicato retroattivamente gli effetti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che il socio non poteva rimettere in discussione, nel proprio giudizio, l’accertamento dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria ormai definitivamente formatosi nei confronti della società, poiché l’avviso era stato regolarmente notificato alla società, da questa impugnato e poi non coltivato dal curatore dopo il fallimento, con conseguente definitività dell’accertamento societario. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la riforma sanzionatoria del d.lgs. n. 158/2015, in quanto più favorevole e applicabile ai giudizi ancora pendenti, dovesse essere valutata dal giudice di merito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame della sola questione dell’eventuale applicabilità dello ius superveniens in materia di sanzioni e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    è il parametro processuale invocato per entrambi i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tassazione di ricavi e utili extracontabili.

  • art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    richiamato dal ricorrente come norma sulla determinazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    richiamato dal ricorrente come norma sulla imputazione dei componenti di reddito.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997

    la Corte ritiene che la disciplina sanzionatoria sopravvenuta, come modificata dal d.lgs. n. 158/2015, sia applicabile ai giudizi ancora in corso se più favorevole al contribuente.

  • art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    ha riformato il sistema sanzionatorio tributario introducendo una disciplina in parte più favorevole, la cui applicabilità deve essere verificata nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, il socio può contestare l’accertamento riflesso solo entro limiti rigorosi: non può riesaminare nel proprio giudizio i fatti costitutivi già definitivamente accertati nei confronti della società quando l’avviso societario sia stato regolarmente notificato, impugnato e poi divenuto definitivo.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera una volta consolidato l’accertamento societario; il socio può soltanto dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti, oppure provare la propria estraneità alla gestione societaria.
  • Lo ius superveniens in materia sanzionatoria tributaria, se più favorevole, si applica ai giudizi ancora pendenti, ma la verifica concreta della sua applicabilità e della misura della sanzione spetta anzitutto al giudice di merito in sede di rinvio.
  • La Cassazione può cassare parzialmente la decisione quando l’errore riguardi solo il trattamento sanzionatorio, lasciando ferma la statuizione sul merito dell’accertamento tributario sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.