Sentenza n. 1727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V, n. 6605/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC del 21 ottobre 2025 di riconoscimento del nono livello della carriera operativa in esecuzione della sentenza n. 6605/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, integrato da motivi aggiunti, sostenendo che ANAC avesse dato solo parziale esecuzione alla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 6605/2025. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto della dipendente, transitata per mobilità dopo una lunga esperienza presso altre amministrazioni, a un inquadramento determinato valorizzando sia l'anzianità di servizio sia la professionalità acquisita. ANAC aveva attribuito il nono livello della carriera operativa applicando un criterio automatico fondato sull'anzianità, consistente nel riconoscimento di un livello per ogni quinquennio di servizio, fino a un massimo di quattro livelli, oltre al livello iniziale e ai livelli maturati presso ANAC. La ricorrente ha dedotto: a) l'omessa applicazione dell'Allegato 3 del regolamento ANAC e della relativa tabella di equiparazione tra i livelli della Presidenza del Consiglio dei ministri e quelli ANAC; b) la necessità di applicare integralmente la disciplina interna richiamata da ANAC; c) soprattutto, la mancata valutazione qualitativa della professionalità maturata, con riferimento alle funzioni svolte, alla loro complessità, affinità con le attribuzioni ANAC, autonomia, responsabilità e titoli acquisiti. Ha chiesto l'accertamento della nullità del provvedimento elusivo o violativo del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. ANAC ha eccepito l'inammissibilità dell'ottemperanza, sostenendo che la contestazione avrebbe dovuto essere proposta con un nuovo ricorso di cognizione, e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la domanda riguardasse direttamente la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6605/2025. Ha respinto il primo profilo relativo all'applicazione dell'Allegato 3 del regolamento ANAC: tale meccanismo di equiparazione era stato previsto per il personale già in servizio presso ANAC al 1° gennaio 2019, nella fase di transizione dell'Autorità nel comparto delle autorità indipendenti, e non era estensibile ai dipendenti successivamente transitati per mobilità. Ha respinto anche la censura secondo cui l'applicazione della delibera ANAC n. 465/2022 avrebbe imposto l'applicazione integrale dell'Allegato 3, rilevando che la delibera poteva essere stata utilizzata da ANAC come mero parametro di riferimento per il criterio dell'anzianità e che la scelta organizzativa, non specificamente censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, rientrava nella discrezionalità dell'Autorità. Ha invece accolto la censura relativa all'omessa valutazione della professionalità acquisita. Il provvedimento del 21 ottobre 2025 aveva considerato esclusivamente il dato quantitativo dell'anzianità, senza svolgere la necessaria valutazione qualitativa delle esperienze professionali pregresse, nonostante il giudicato imponesse la valorizzazione di entrambi i profili. È stata quindi dichiarata la nullità parziale del provvedimento per violazione del giudicato. ANAC dovrà rinnovare il procedimento di primo inquadramento, ricostruire la carriera giuridica ed economica della ricorrente, rideterminare il trattamento retributivo e corrispondere le differenze retributive e contributive, con interessi e rivalutazione. La nuova valutazione dovrà considerare, in particolare, la complessità delle attività svolte, l'affinità con le attribuzioni istituzionali di ANAC, l'autonomia, la responsabilità e i titoli accademici e formativi pertinenti. Il termine per provvedere è fissato in 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Alla scadenza è nominato commissario ad acta l'Ispettore Generale Capo dell'IGOP del Ministero dell'economia e delle finanze, con facoltà di delega. È stata respinta, allo stato, la richiesta di penalità di mora, in ragione della complessità della ricostruzione giuridica ed economica. ANAC è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Il personale dell’Autorità è inquadrato nella carriera direttiva, operativa o esecutiva, in relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell’attività funzionale nonché alla sfera di autonomia e alla responsabilità inerente alle mansioni svolte
Il principio di uguaglianza sostanziale impone di distinguere situazioni diverse e impedisce di estendere automaticamente ai dipendenti transitati per mobilità il peculiare meccanismo di equiparazione previsto per il personale già in servizio presso ANAC nel 2019.
art. 6 del regolamento ANAC sul personale
non contempla tale medesimo riferimento al livello retributivo 1 in sede di “primo inquadramento”
La mobilità da altre amministrazioni non può essere assimilata al primo accesso mediante concorso e richiede la valorizzazione dell'anzianità e della professionalità maturate.
art. 32 del regolamento ANAC sul personale
La previsione del livello 1 riguarda il primo accesso alla carriera operativa mediante concorso e non costituisce il criterio ordinario per l'inquadramento del personale proveniente da altre amministrazioni mediante mobilità.
art. 3, comma 1, del regolamento ANAC sul personale
Il personale dell’Autorità è inquadrato nella carriera direttiva, operativa o esecutiva, in relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell’attività funzionale nonché alla sfera di autonomia e alla responsabilità inerente alle mansioni svolte
L'inquadramento deve tenere conto non soltanto dell'anzianità, ma anche del grado di professionalità, valutato attraverso la complessità, l'affinità, l'autonomia, la responsabilità delle funzioni svolte e i titoli acquisiti.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, è ammissibile contestare il provvedimento adottato dall'amministrazione quando la contestazione riguarda la violazione o l'elusione dei precisi contenuti conformativi del giudicato, anche se l'amministrazione ha formalmente adottato un nuovo atto esecutivo.
- Quando una sentenza impone di valorizzare, ai fini dell'inquadramento del personale transitato per mobilità, sia l'anzianità sia la professionalità maturata, l'amministrazione non può limitarsi ad applicare criteri automatici fondati esclusivamente sulla durata del servizio.
- La professionalità acquisita dal dipendente transitato per mobilità deve essere valutata in concreto considerando almeno la complessità delle funzioni svolte, la loro affinità con le attribuzioni dell'amministrazione di destinazione, il grado di autonomia, le responsabilità esercitate e i titoli accademici e formativi pertinenti.
- Un meccanismo di equiparazione economica predisposto per il personale già in servizio presso un'autorità amministrativa indipendente in una specifica fase di riorganizzazione non è automaticamente estensibile ai dipendenti successivamente transitati per mobilità, se le situazioni di partenza e i livelli di professionalità sono diversi.
- In caso di parziale violazione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare la nullità parziale dell'atto esecutivo, ordinare la riedizione del potere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale inerzia dell'amministrazione.
- La penalità di mora può essere negata quando l'esecuzione richiede una complessa ricostruzione giuridica ed economica e non ricorrono, allo stato, condizioni sufficienti per imporla.
Come è indicizzato
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