Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33740/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva promosso un giudizio ex legge Pinto dopo la definizione, nel febbraio 2021, di un processo civile risarcitorio iniziato nel settembre 2013 e ritenuto eccedente il termine ragionevole per circa quattro anni e cinque mesi. La Corte d'appello, in primo grado monitorio, aveva riconosciuto un indennizzo di euro 2.000,00, calcolato in euro 500,00 per ciascun anno di durata eccessiva, e aveva liquidato le spese al difensore dichiaratosi antistatario. In sede di opposizione collegiale il decreto era stato confermato quanto all'indennizzo, ma erano state compensate integralmente le spese della fase. Con il ricorso per cassazione la parte istante ha dedotto: 1) nullità del decreto per motivazione apparente o comunque insufficiente nella liquidazione dell'indennizzo, sostenendo che l'uso di un importo prossimo al minimo legale richiedesse una specifica giustificazione; 2) violazione della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 2-bis l. n. 89/2001, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla CGUE e, in subordine, questione di legittimità costituzionale, per asserita inadeguatezza e simbolicità del range legislativo di indennizzo; 3) nullità e violazione delle norme sulle spese processuali, per avere il collegio compensato integralmente le spese nonostante la domanda fosse stata, a suo dire, integralmente accolta nel quantum e non potesse parlarsi di soccombenza parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo sufficiente la motivazione sulla congruità dell'indennizzo e infondate le censure sulla pretesa incompatibilità dell'art. 2-bis l. n. 89/2001 con la CEDU e con il diritto dell'Unione, nonché sulla richiesta di rinvio pregiudiziale e di questione di legittimità costituzionale. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello domandato non integra di per sé accoglimento parziale tale da giustificare la compensazione delle spese, poiché la quantificazione è rimessa al potere ufficioso del giudice. Per l'effetto ha cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese della fase di opposizione in euro 1.198,50, oltre alle spese di legittimità secondo dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale parametro della validità della motivazione del provvedimento

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato quale norma sulla motivazione della decisione

  • art. 111 Cost.

    è invocato come parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale vizio denunciabile per nullità della sentenza o del decreto

  • art. 6 CEDU

    è indicato come parametro convenzionale del termine ragionevole del processo e del rimedio compensativo

  • art. 13 CEDU

    è richiamato insieme agli altri parametri convenzionali invocati dal ricorrente

  • art. 34 CEDU

    è richiamato insieme agli altri parametri convenzionali invocati dal ricorrente

  • art. 41 CEDU

    è richiamato come base del risarcimento/equa soddisfazione in ambito convenzionale

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    è invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di tutela effettiva e di rinvio pregiudiziale

  • art. 41 Cost.

    è richiamato dal ricorrente nel quadro della censura di illegittimità del rimedio interno

  • art. 117 Cost.

    è richiamato come parametro di conformità dell'art. 2-bis l. n. 89/2001 alla CEDU

  • art. 2-bis l. 24 marzo 2001, n. 89

    fissa il range legale dell'indennizzo per equa riparazione e consente l'adeguamento in base ai criteri del comma 2

  • art. 2-bis l. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato come criterio di liquidazione equitativa correlato al valore della lite e alle condizioni personali delle parti

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale base della valutazione equitativa del danno non patrimoniale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese in violazione del principio di soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale norma che consente la compensazione delle spese in presenza dei presupposti di legge

  • art. 267 TFUE

    invocato per chiedere rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

  • L. 4 agosto 1955, n. 848

    richiamata come legge di esecuzione della CEDU nell'ordinamento interno

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la scelta del moltiplicatore annuo e la concreta quantificazione dell'indennizzo rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge.
  • Quando l'indennizzo è liquidato in misura prossima al minimo del parametro legale, è necessaria una motivazione, sia pure sintetica, che dia conto dei criteri concretamente seguiti; tuttavia la motivazione può ritenersi adeguata se si ricollega ai criteri legali già applicati dal primo giudice.
  • Il fatto che il range legislativo dell'indennizzo Pinto sia inferiore agli importi normalmente riconosciuti dalla Corte EDU non rende di per sé la disciplina simbolica o incompatibile con la Convenzione, poiché gli Stati conservano un margine di apprezzamento nella predisposizione di rimedi interni effettivi.
  • Chi censura in cassazione l'inadeguatezza dell'indennizzo rispetto alla giurisprudenza europea deve allegare specificamente sia i fatti rilevanti del caso concreto sia concreti precedenti europei analoghi, non essendo sufficiente il richiamo astratto ai principi CEDU.
  • Nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto non integra automaticamente soccombenza parziale ai fini della compensazione delle spese, poiché la quantificazione del danno è affidata al potere officioso del giudice e non dipende da una predefinizione del petitum quantitativo da parte dell'istante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.