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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36236/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 14/02/2022 del Tribunale della Libertà di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame relativa al provvedimento applicativo degli arresti domiciliari nei confronti della ricorrente, per i reati di furto aggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia da parte della ricorrente, a seguito della revoca della misura cautelare; la rinuncia è risultata da atto sottoscritto e autenticato dal difensore. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente determina l'inammissibilità senza che il ricorrente possa essere condannato alle spese processuali o al versamento alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; rilevante per il procedimento di trasmissione degli atti e delle conclusioni in sede di impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Fondamento per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia (mancanza di interesse); la sopravvenuta rinuncia comporta inammissibilità del ricorso.

  • giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia, Rv. 282549 - 01)

    Principio che la sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende, in quanto non configura ipotesi di soccombenza.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata prima dell'esame del ricorso, il ricorrente può rinunciare al ricorso: ciò rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La sopravvenuta mancanza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non equivale a soccombenza: il rinunciante non può essere condannato alle spese processuali né costretto al versamento alla Cassa per le ammende.
  • È opportuno formalizzare correttamente la rinuncia (atto sottoscritto e autenticato dal difensore) per consentire alla Corte di dichiarare l'inammissibilità senza ulteriori oneri per il ricorrente.
  • La trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero secondo le norme emergenti (es. art. 23 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020) è parte del procedimento di impugnazione e deve essere considerata anche se sopravvengono fatti che rendono il ricorso privo di interesse.
  • In situazioni analoghe, prima di promuovere o proseguire un impugnazione, valutare tempestivamente eventuali sopravvenienze (revoca della misura, estinzione dell'interesse) per evitare spese inutili; se sopravviene la revoca, considerare la rinuncia formale per chiudere la fase impugnatoria senza penalizzazioni.

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