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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33524/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, del rifiuto tacito formatosi sull'istanza di compensazione di tributi ancora da versare, relativi a IRAP per gli anni d'imposta 2002-2009. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso; la commissione regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, pur affermando che mancava il requisito dell'autonoma organizzazione e che la richiesta di compensazione dovesse essere equiparata a quella di rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973 e 17 d.lgs. n. 241/1997, per avere il giudice di merito erroneamente assimilato la domanda di compensazione a quella di rimborso. Il contribuente è rimasto intimato e non si è costituito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di IRAP, rimborso e compensazione non sono rimedi equiparabili ma modalità alternative e non sovrapponibili di esercizio della pretesa tributaria verso l'amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata, avendo equiparato la richiesta di compensazione a quella di rimborso senza verificare se la compensazione fosse stata concordata con l'Ufficio, concretamente praticabile e sufficientemente specificata quanto a tipologia, modalità e imposte interessate, non si è attenuta ai principi richiamati. Perciò la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

    il motivo di ricorso per cassazione è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    è richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla disciplina del rimborso dei tributi.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    la Corte lo richiama come norma che disciplina la compensazione e il rapporto con il rimborso, escludendo una libera revoca implicita della scelta originaria e ribadendo l'alternatività dei rimedi.

  • art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    è citato nel richiamo a precedenti in materia di ottemperanza per affermare che l'utilizzo dell'eccedenza in detrazione o compensazione può rendere improponibile la domanda di rimborso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25

    è menzionato quale base della detrazione dell'IVA mediante annotazione nel registro.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2

    è richiamato per indicare la facoltà di detrazione del credito IVA nell'anno successivo alla maturazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 1

    è richiamato nel quadro della disciplina del recupero dell'eccedenza IVA.

  • art. 31, d.l. n. 78/2010

    è citato nel richiamo a precedenti sulla compensazione speciale e sui relativi limiti operativi.

Massime di principio

  • Il rimborso del credito tributario e la compensazione sono rimedi alternativi e non cumulabili o liberamente sostituibili in assenza di una previsione o di un comportamento conforme alla disciplina applicabile.
  • Quando il contribuente ha già scelto uno strumento di recupero del credito fiscale, la modifica della scelta è ammessa solo nei limiti e con le forme espressamente previste dalla legge; non è configurabile una revoca implicita illimitata.
  • Nel giudizio sulla spettanza del rimborso o sull'efficacia dell'istanza di compensazione, il giudice deve verificare in concreto se il credito sia stato già utilizzato in detrazione o in compensazione e se la domanda sia sufficientemente specificata quanto a oggetto e modalità.
  • In materia di imposte sul reddito e IRAP, la compensazione non può essere trattata come un mero equivalente del rimborso, poiché i due istituti perseguono il recupero del credito con modalità giuridicamente distinte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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