Cassazione Penale, Sentenza n. 30080/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato per un reato in materia di stupefacenti al quale, dopo una originaria misura del divieto di dimora nel Comune di Livorno violata, era stata applicata la custodia cautelare in carcere; successivamente la misura era stata sostituita con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di una terza persona, ma la revoca della disponibilità di tale domicilio aveva determinato il ripristino della custodia in carcere. La difesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con un unico motivo si è dedotta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari fosse stato svolto in modo presuntivo, senza un reale accertamento dell'attuale pericolosità; si è inoltre sostenuto che il mero richiamo alla precedente violazione della misura non potesse escludere la valutazione del comportamento tenuto durante la custodia cautelare, e che il decorso del tempo in carcere costituisse fatto nuovo idoneo a incidere sulla probabilità di reiterazione e sulla permanenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sopravvenuta revoca della disponibilità del luogo destinato agli arresti domiciliari rendesse impossibile l'ulteriore esecuzione della misura meno afflittiva; poiché le esigenze cautelari già accertate erano rimaste immutate e non era stata indicata una diversa abitazione idonea, il ripristino della custodia in carcere era conseguenza necessaria della sopravvenuta ineseguibilità dei domiciliari. La Corte ha osservato che il giudice non era tenuto a una nuova comparazione tra misure, ma solo a prendere atto dell'impossibilità di mantenere la misura domiciliare. Ha inoltre escluso che il decorso del tempo o la mera osservanza delle prescrizioni integrassero un 'fatto nuovo' rilevante ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con ordine alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990
indicato come titolo di reato contestato, in concorso ex art. 110 c.p.
art. 110 c.p.
artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
art. 310 c.p.p.
appello ex art. 310 cod. proc. pen.
individua il rimedio cautelare avverso il provvedimento del GIP
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pen.
disposto finale di cancelleria conseguente alla decisione di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di misure cautelari, gli arresti domiciliari non possono essere mantenuti o disposti se manca la disponibilità effettiva e concreta del luogo di esecuzione; la sopravvenuta revoca dell'ospitalità integra un fatto idoneo a rendere ineseguibile la misura meno afflittiva.
- Quando la misura domiciliare diviene ineseguibile per mancanza del domicilio idoneo e permangono immutate le esigenze cautelari già accertate, il giudice può limitarsi a ripristinare la custodia in carcere senza dover svolgere una nuova comparazione tra tutte le misure astrattamente applicabili.
- Nel giudizio sulla revoca o sostituzione della misura cautelare, il 'fatto nuovo' rilevante deve consistere in elementi concreti e sintomatici di un mutamento delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo o la sola osservanza delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti.
- L'onere di indicare e dimostrare la concreta disponibilità di un luogo idoneo per gli arresti domiciliari grava sull'interessato.
- La reiterazione di condotte trasgressive pregresse può essere valorizzata dal giudice cautelare per escludere l'idoneità di misure meno afflittive, ove non siano intervenuti elementi nuovi capaci di neutralizzare il rischio cautelare.
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