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Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 1963 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a cinque cartelle di pagamento, sostenendo di averne avuto conoscenza solo in occasione del diniego di un finanziamento bancario e che le cartelle non gli fossero mai state regolarmente notificate. In cassazione ha dedotto, tra l'altro, la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo per contestare sostanzialmente le cartelle, l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente dall'agente della riscossione, l'irregolarità delle notifiche, l'inidoneità probatoria degli estratti di ruolo e la prescrizione dei crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario perché il contribuente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta nei confronti dell'agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado. Secondo la Corte, l'avviso di ricevimento è necessario per dimostrare la perfezione della notifica, la data di consegna e il soggetto che ha ricevuto l'atto. Il contribuente, invece, aveva impugnato soltanto le argomentazioni ulteriori della sentenza su giurisdizione, impugnabilità dell'estratto di ruolo e interesse ad agire, che costituivano motivazioni svolte ad abundantiam, senza censurare la decisiva statuizione preliminare sulla regolarità del contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario. Il contribuente sosteneva che l'impugnazione dell'estratto di ruolo valesse sostanzialmente come impugnazione delle cartelle mai notificate, per recuperare il diritto di difesa.

  • Art. 149 c.p.c. e legge n. 890 del 1982

    La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario; l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provarne la consegna, la data e l'identità del ricevente.

  • Art. 276 c.p.c.

    Le questioni pregiudiziali, come quelle relative alla regolare instaurazione del contraddittorio, devono essere esaminate prima del merito e, se decisive, possono rendere irrilevanti le ulteriori motivazioni.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 26 e 57

    Sono richiamati in relazione al contenuto delle cartelle, alla loro notificazione e ai limiti delle contestazioni nel procedimento di riscossione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, richiamate dal contribuente per sostenere l'irregolarità o l'inesistenza delle notifiche.

  • Art. 140 c.p.c.

    Prevede le formalità della notificazione quando non sia possibile la consegna al destinatario, tra cui deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa.

  • Art. 2719 c.c. e D.P.R. n. 445 del 2000

    Sono stati invocati per contestare il valore probatorio delle copie fotostatiche e degli estratti di ruolo prodotti dall'agente della riscossione.

  • Art. 2948, n. 4, c.c. e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20

    Sono stati richiamati dal contribuente per sostenere la prescrizione quinquennale di determinati crediti periodici, tributi locali e sanzioni tributarie; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza contiene una ragione preliminare autonoma e decisiva, il ricorso deve contestare quella ragione; le critiche alle motivazioni ulteriori, svolte ad abundantiam, non producono un interesse concreto e possono comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Nelle notifiche a mezzo posta, la prova della consegna non coincide con la semplice spedizione: occorre normalmente l'avviso di ricevimento o altra documentazione idonea prevista dalla legge.
  • Prima di discutere la validità delle cartelle, la prescrizione o la correttezza dell'estratto di ruolo, è essenziale verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e la ritualità della notifica degli atti processuali.
  • Nel proporre un'impugnazione è necessario individuare tutte le autonome rationes decidendi della decisione contestata e censurare specificamente ciascuna di quelle realmente decisive.
  • Le questioni di merito non esaminate perché assorbite da una decisione processuale possono non essere valutate dal giudice superiore, anche se la sentenza contiene considerazioni ulteriori su tali questioni.

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