Circolare n. 4 del 30/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2017 in materia di super ammortamento e iper ammortamento. Vengono definiti soggetti beneficiari, beni agevolabili, periodo di effettuazione degli investimenti, modalità di fruizione, interconnessione, effetti su acconti e compatibilità con altre agevolazioni. Sono inoltre fornite linee guida tecniche per individuare i beni materiali e immateriali rientranti negli allegati A e B e un chiarimento specifico sugli impianti fotovoltaici ed eolici.
Industria 4.0: proroga super ammortamento e introduzione iper ammortamento
Industria 4.0 - proroga del super ammortamento e introduzione dell’iper ammortamento
La circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 fornisce i chiarimenti applicativi relativi all’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che interviene sulla disciplina del cosiddetto super ammortamento e introduce, nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, il nuovo iper ammortamento. Il documento è strutturato in tre parti: una prima di inquadramento del Piano Industria 4.0, una seconda dedicata ai chiarimenti fiscali e una terza recante le linee guida tecniche per l’individuazione dei beni agevolabili.
Inquadramento del Piano nazionale Industria 4.0
La circolare descrive la quarta rivoluzione industriale come un processo di trasformazione fondato su digitalizzazione, interconnessione, robotica avanzata, big data e automazione. Le tecnologie abilitanti sono ricondotte a tre grandi ambiti: disponibilità di dati digitali e analitica, robotica e automazione avanzata, connettività spinta.
Il Piano Nazionale Industria 4.0 viene presentato come uno strumento per sostenere la trasformazione delle imprese italiane, valorizzandone la vocazione manifatturiera, la struttura basata su PMI e la capacità di personalizzazione. Le direttrici principali sono due: investimenti innovativi e competenze, affiancate da strumenti pubblici di supporto e da interventi sulle infrastrutture di rete.
Tra le misure richiamate figurano la proroga del super ammortamento, l’introduzione dell’iper ammortamento al 150%, la maggiorazione del 40% per i beni immateriali, il potenziamento del credito d’imposta R&S, il Patent Box, le agevolazioni per startup e PMI innovative, il rafforzamento dei competence center e dei digital innovation hub, oltre agli interventi su banda ultralarga e strumenti di sostegno agli investimenti.
Super ammortamento: proroga, soggetti e investimenti agevolabili
La legge di bilancio 2017 proroga la disciplina del super ammortamento introdotta dalla legge n. 208/2015 per i beni materiali strumentali nuovi. La maggiorazione resta pari al 40% del costo di acquisizione e si applica ai soli fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing.
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 se, entro il 31 dicembre 2017, l’ordine risulta accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo. La circolare precisa che il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole ordinarie di competenza dell’articolo 109 TUIR: per i beni mobili rileva la consegna o spedizione, per il leasing la consegna del bene al locatario o l’esito positivo del collaudo, per i beni realizzati in economia i costi sostenuti nel periodo agevolato e per gli appalti la data di ultimazione o di accettazione del SAL.
Possono fruire del super ammortamento i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, comprese le imprese residenti, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, gli enti non commerciali per l’attività commerciale, i soggetti in regime di vantaggio e le imprese minori in regime di cassa. Sono invece esclusi i soggetti in regime forfetario e le imprese marittime in tonnage tax per le attività agevolate.
Sono ammessi anche i beni acquisiti in proprietà, in leasing, realizzati in economia o mediante appalto, nonché i beni concessi in comodato se strumentali e inerenti all’attività del comodante. La circolare precisa inoltre che possono essere agevolati i beni esposti in show room, purché non utilizzati dal cedente per scopi diversi dalla mera esposizione. Sono agevolabili le migliorie su beni di terzi se capitalizzate come immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili applicabili.
Restano esclusi i beni non nuovi, i beni merce, i materiali di consumo, i fabbricati e costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e i beni elencati nell’allegato 3 della legge di stabilità 2016. Per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, la deduzione integrale nell’esercizio non viene meno anche se, per effetto della maggiorazione, il costo complessivo supera tale soglia.
Iper ammortamento: soggetti, beni e requisiti
L’iper ammortamento introduce una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’allegato A, finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0. La misura spetta solo ai titolari di reddito d’impresa e non agli esercenti arti e professioni.
I beni agevolabili sono raggruppati in tre categorie: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti; sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del lavoro. La circolare rinvia alle linee guida tecniche per la descrizione dettagliata delle singole voci.
L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 se sussistono le condizioni dell’ordine accettato e dell’acconto minimo del 20%. Come per il super ammortamento, anche qui vale il criterio di competenza per individuare il momento di effettuazione dell’investimento.
Per fruire del beneficio è necessario che il bene sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione diventa requisito essenziale per la fruizione del 150%: se il bene entra in funzione prima di essere interconnesso, può temporaneamente godere del super ammortamento, mentre l’iper ammortamento decorre solo dal periodo d’imposta in cui l’interconnessione si realizza.
Beni immateriali e collegamento con l’iper ammortamento
Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, i beni immateriali indicati nell’allegato B possono ottenere una maggiorazione del 40%. La norma riguarda software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi agli investimenti in beni materiali Industria 4.0. La circolare chiarisce che il bene immateriale non deve necessariamente essere riferito al medesimo bene materiale agevolato con l’iper ammortamento.
Sono compresi, tra gli altri, software per progettazione, simulazione, prototipazione, supporto decisionale, gestione della produzione, monitoraggio delle macchine, realtà virtuale, industrial Internet of Things, analisi dati industriali, intelligenza artificiale, cybersystem, robotica collaborativa, realtà aumentata, interfacce uomo-macchina, cybersecurity e virtual industrialization. Restano esclusi i software di gestione di impresa in senso lato, come amministrazione, contabilità, finanza, fatturazione, CRM, document management, BPM e configuratori di prodotto finalizzati alla vendita.
Anche per i beni immateriali l’interconnessione è decisiva: la maggiorazione del 40% decorre dal periodo d’imposta in cui il bene immateriale è interconnesso e solo se l’impresa sta già beneficiando dell’iper ammortamento su almeno un bene dell’allegato A.
Documentazione, perizia e verifica tecnica
Per la fruizione dei benefici relativi a iper ammortamento e beni immateriali è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero, per i beni con costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato. Tali documenti devono attestare sia la riconducibilità del bene agli elenchi A o B, sia l’interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura.
La circolare richiede inoltre un’analisi tecnica confidenziale, da conservare presso la sede del beneficiario, contenente la descrizione del bene, delle caratteristiche tecniche rilevanti, delle modalità di interconnessione e della rappresentazione dei flussi informativi e materiali. L’ente di certificazione o il professionista devono operare in condizioni di terzietà. Gli organismi abilitati al rilascio degli attestati di conformità sono quelli accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021, 17065 e 17020.
Modalità di fruizione, deduzione e limiti fiscali
Le maggiorazioni non incidono sul bilancio civilistico, ma operano come variazioni in diminuzione extracontabili. Per i beni in proprietà il beneficio si deduce secondo i coefficienti fiscali del DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà nel primo esercizio; per il leasing la deduzione riguarda la sola quota capitale e segue la durata fiscale minima; per i beni immateriali la deduzione non può superare il 50% del costo.
Se in un esercizio la deduzione è inferiore al massimo consentito, il differenziale non utilizzato non può essere recuperato negli anni successivi. La maggiorazione è assunta al lordo di eventuali contributi in conto impianti. In caso di cessione del bene prima del completo godimento dell’agevolazione, le quote residue si perdono e non operano meccanismi di recapture; la cessione in sale and lease back non fa però venir meno l’agevolazione originaria.
Le maggiorazioni non rilevano ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze, della deduzione integrale dei beni fino a 516,46 euro, del plafond per manutenzioni, del limite triennale per gli acquisti di beni strumentali, del test di operatività delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. La circolare precisa anche che non incidono sui valori per gli studi di settore.
Acconti per il 2017 e il 2018
Il comma 12 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 stabilisce che gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo vanno calcolati come se non esistessero le disposizioni sui commi 8, 9 e 10. Quindi, per il 2017 e per il 2018, l’imposta del periodo precedente deve essere determinata al netto degli effetti di super ammortamento prorogato, iper ammortamento e maggiorazione per beni immateriali.
Impianti fotovoltaici ed eolici
La circolare affronta il tema del super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici alla luce della disciplina sugli “imbullonati”. Ribadisce che per gli impianti fotovoltaici e eolici la componente immobiliare e quella impiantistica devono essere trattate separatamente: la prima con aliquota del 4%, la seconda con aliquota del 9%.
Alla luce delle modifiche catastali, le componenti impiantistiche escluse dalla rendita catastale non possono essere considerate beni immobili ai fini dell’aliquota di ammortamento. Di conseguenza, il super ammortamento è fruibile, ove ne ricorrano i presupposti, solo sulla componente impiantistica, poiché i fabbricati e le costruzioni restano esclusi dall’agevolazione.
Linee guida tecniche sugli allegati A e B
La terza parte della circolare fornisce indicazioni tecniche sui beni degli allegati A e B. Nell’allegato A sono elencate macchine utensili, impianti, robot, sistemi di movimentazione, magazzini automatizzati, dispositivi intelligenti per ammodernamento e revamping, sistemi di controllo qualità, tracciabilità, efficienza energetica e sicurezza del posto di lavoro. Per ciascun gruppo la circolare specifica esempi e perimetro interpretativo.
Per i beni dell’allegato A sono richieste cinque caratteristiche obbligatorie: controllo CNC/PLC, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, integrazione con logistica e rete di fornitura, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, conformità ai parametri di sicurezza. Inoltre devono essere presenti almeno due caratteristiche ulteriori tra telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto, monitoraggio continuo con sensori e adattività, e integrazione tra macchina fisica e modello virtuale o simulazione.
Le linee guida chiariscono in dettaglio il significato tecnico di interconnessione, fabbrica, integrazione logistica, interfaccia uomo-macchina e sistemi cyberfisici. Vengono anche precisate le ipotesi di macchine motrici, di monitoraggio remoto, di digital twin, di smart grid, di sistemi di marcatura e tracciabilità, di sicurezza e di manutenzione predittiva.
Per i beni immateriali dell’allegato B la circolare elenca e commenta i software e le piattaforme ammesse, precisando che devono essere connessi ai processi Industria 4.0. Sono esclusi i software di mera gestione d’impresa o amministrativa. Anche per questi beni la relazione con l’iper ammortamento è essenziale, ma non è necessario che il software sia riferito allo stesso bene materiale agevolato.
Conclusione operativa
La circolare, nel suo complesso, definisce in modo organico il perimetro della nuova disciplina agevolativa: super ammortamento prorogato al 2017-2018, iper ammortamento al 150% per i beni materiali 4.0 e maggiorazione al 40% per i beni immateriali correlati. Il fulcro applicativo è dato dalla corretta individuazione del bene, dalla sua effettiva interconnessione, dalla documentazione tecnica da conservare e dal rispetto delle regole fiscali di competenza e fruizione del beneficio.
Punti principali
Proroga del super ammortamento
La legge di bilancio 2017 proroga il super ammortamento per i beni materiali strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2017, o entro il 30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017 l’ordine è accettato e sono versati acconti almeno pari al 20% del costo. L’agevolazione resta pari al 40% del costo di acquisizione e riguarda solo le imposte sui redditi, non l’IRAP. Sono esclusi i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), TUIR, mentre restano agevolabili i veicoli strumentali o ad uso pubblico di cui alla lettera a).
Soggetti ammessi ed esclusi
Per il super ammortamento sono ammessi titolari di reddito d’impresa, esercenti arti e professioni, imprese residenti, stabili organizzazioni di soggetti non residenti ed enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale. L’agevolazione spetta anche ai soggetti in regime di vantaggio e alle imprese minori in regime di cassa, ma non ai contribuenti in regime forfetario. Sono escluse le imprese in tonnage tax per le attività assoggettate a quel regime, salvo i componenti negativi relativi ad attività diverse tassate in modo analitico.
Iper ammortamento e beni immateriali
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dell’allegato A, funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica in ottica Industria 4.0, il costo è maggiorato del 150%. Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, i beni immateriali dell’allegato B danno diritto a una maggiorazione del 40%. Le due misure sono collegate al requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; per i beni dell’allegato A l’iper ammortamento si applica solo dopo l’entrata in funzione e, se l’interconnessione avviene in un periodo successivo, la fruizione decorre da quel periodo. Per i beni dell’allegato B la fruizione decorre dall’interconnessione, sempre che l’impresa stia beneficiando dell’iper ammortamento su almeno un bene materiale.
Interconnessione, perizia e documentazione tecnica
Per fruire dei benefici di iper ammortamento e maggiorazione sui beni immateriali, l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante o, per beni con costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato. La documentazione deve attestare che il bene rientra negli allegati A o B ed è interconnesso. La circolare richiede anche un’analisi tecnica confidenziale, conservata presso la sede del beneficiario, con descrizione del bene, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di interconnessione.
Modalità di fruizione e limiti
Le maggiorazioni operano come variazioni in diminuzione extracontabili e si deducono secondo le regole fiscali del TUIR: per i beni in proprietà in base ai coefficienti del DM 31 dicembre 1988, per il leasing sulla sola quota capitale e per i beni immateriali entro il limite del 50% del costo ai sensi dell’articolo 103 TUIR. Il beneficio non si recupera se non integralmente fruito, non si applica alla plus/minusvalenza e non rileva ai fini del plafond manutenzioni, del test di operatività, del limite triennale per investimenti né degli studi di settore. In caso di cessione del bene prima del termine di fruizione, le quote non ancora dedotte si perdono e non opera alcun meccanismo di recapture.
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