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Circolare

Circolare n. 6 del 31/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il contributo previsto per il 2017 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore come sconto e poi rimborsato tramite credito d’imposta. Vengono indicati i beneficiari, la misura dell’agevolazione, le regole per chi ha già fruito del bonus nel 2016, la documentazione necessaria, le modalità di comunicazione telematica, l’utilizzo del credito in F24 e i controlli sul rispetto del plafond di 15 milioni di euro.

Bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi per il 2017

Bonus acquisto strumenti musicali nuovi - articolo 1, comma 626, legge n. 232/2016

La circolare disciplina il contributo previsto per il 2017 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi. Il beneficio è anticipato dal rivenditore come sconto sul prezzo di vendita e poi rimborsato mediante credito d’imposta.

Ambito soggettivo e requisiti di accesso

L’agevolazione spetta agli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli AFAM ai sensi dell’articolo 11 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.

Per fruire del contributo gli studenti devono risultare in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o all’anno 2017-2018.

Misura del bonus e confronto con il 2016

Per il 2017 lo sconto è pari al 65 per cento del prezzo finale dello strumento, comprensivo di IVA, con un limite massimo di 2.500 euro. La misura risulta più ampia rispetto a quella prevista per il 2016, quando il contributo era limitato a 1.000 euro.

La circolare chiarisce inoltre che gli studenti che hanno già fruito del bonus nel 2016 possono accedere anche nel 2017, ma l’importo spettante deve essere ridotto di quanto già riconosciuto l’anno precedente.

Strumento acquistabile e coerenza con il corso di studi

Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo strumento musicale nuovo, purché coerente, affine o complementare con il corso di studi frequentato. Tale coerenza viene determinata sulla base delle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari e degli elenchi contenuti nell’allegato 2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017.

Per i licei musicali e per il biennio accademico, la verifica di coerenza non è direttamente indicata nell’allegato 2: essa è effettuata dall’istituto, che individua lo strumento acquistabile tra quelli elencati. Analogamente, per altri corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati non ricompresi nell’allegato, la coerenza deve essere attestata dall’istituto di appartenenza.

Le indicazioni dell’allegato 2 relative ai corsi di Composizione, Direzione, Musica applicata o elettronica, Strumentazione e Tecnico del suono non si applicano ai licei musicali.

Certificato di iscrizione e documentazione di vendita

Per ottenere lo sconto, lo studente deve richiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione, rilasciato per questa specifica finalità e non ripetibile. Gli studenti che avevano già richiesto il certificato per il bonus 2016 devono richiederne uno nuovo per il 2017.

Nei corsi preaccademici affidati a soggetti terzi in convenzione, il diritto al contributo sussiste solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal Conservatorio o dall’ISSM, e non dall’istituzione convenzionata.

Gli studenti dei licei musicali possono richiedere il certificato relativo all’anno 2017-2018 solo a partire dall’avvio dell’anno scolastico.

Al momento dell’acquisto, il certificato va consegnato al produttore o rivenditore, che documenta la vendita con fattura, anche semplificata, ricevuta fiscale o scontrino parlante. Tale documento deve indicare il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA e l’importo del contributo.

Procedura telematica e plafond disponibile

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017 ha definito le modalità attuative; la procedura telematica per la richiesta del credito d’imposta da parte dei rivenditori è resa disponibile dal 20 aprile 2017.

Le risorse stanziate ammontano a 15 milioni di euro. Per questo motivo l’agevolazione è concessa secondo l’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori, così da rispettare il limite complessivo disponibile.

Comunicazioni del rivenditore e controllo del credito

Prima di concludere la vendita, il produttore o rivenditore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato, lo strumento musicale e il prezzo di vendita comprensivo di contributo e IVA.

Per ogni comunicazione il sistema telematico rilascia una ricevuta che attesta la fruibilità o meno del credito d’imposta, verificando: la capienza rispetto allo stanziamento complessivo, la correttezza dei dati, l’eventuale precedente fruizione del bonus nel 2017 e l’eventuale contributo già riconosciuto nel 2016. La ricevuta riporta l’importo del contributo spettante, calcolato al 65 per cento del prezzo di vendita fino a 2.500 euro, al netto dell’eventuale bonus già fruito nel 2016.

Utilizzo del credito d’imposta e annullamento della vendita

Il credito d’imposta maturato dal rivenditore o produttore è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 trasmesso tramite Entratel o Fisconline.

Nel modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6865, già istituito con risoluzione 26/E del 20 aprile 2016.

Se, dopo il rilascio della ricevuta, la vendita non si conclude, il rivenditore o produttore deve inviare una comunicazione di annullamento con gli stessi canali telematici, in modo da consentire allo studente di utilizzare il contributo presso altro operatore. Se il credito è già stato compensato, il rivenditore o produttore deve riversarlo con modello F24 utilizzando il medesimo codice tributo.

Esenzione dall’imposta di bollo

La circolare conferma che i certificati di frequenza rilasciati dagli istituti musicali e le richieste presentate dagli studenti per ottenerli sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo, in continuità con quanto già chiarito dalla circolare n. 15/E del 2016.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione e beneficiari

Il bonus è previsto per il 2017 dall’articolo 1, comma 626, della legge n. 232/2016 ed è riconosciuto per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Possono beneficiarne gli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli AFAM ai sensi dell’articolo 11 del DPR n. 212/2005. Per accedere al contributo, gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi per l’anno 2016-2017 o 2017-2018.

Misura del contributo e differenze rispetto al 2016

Lo sconto è pari al 65 per cento del prezzo finale dello strumento, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 2.500 euro. La circolare evidenzia che la misura è più ampia rispetto a quella del 2016, quando il bonus era limitato a 1.000 euro. Gli studenti che hanno già fruito del contributo nel 2016 possono accedere anche nel 2017, ma l’importo spettante va calcolato al netto di quanto già riconosciuto nell’anno precedente.

Strumenti ammessi e coerenza con il corso di studi

Il contributo spetta una sola volta per l’acquisto di un solo strumento musicale nuovo considerato coerente, affine o complementare con il corso di studi, secondo le dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari e sulla base dell’allegato 2 del Provvedimento. Per i licei musicali e per il biennio accademico la valutazione di coerenza non è contenuta nell’allegato: essa è effettuata dall’istituto, che individua tra quelli elencati nello stesso allegato lo strumento acquistabile con lo sconto. Per altri corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati non presenti nell’allegato 2, la coerenza deve essere attestata dall’istituto di appartenenza. Le indicazioni dell’allegato relative ai corsi di Composizione, Direzione, Musica applicata o elettronica, Strumentazione e Tecnico del suono non si applicano ai licei musicali.

Certificazione dell’iscrizione e documentazione di acquisto

Per ottenere lo sconto, lo studente deve richiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione, non ripetibile per la stessa finalità, che attesti il possesso dei requisiti. Chi aveva già richiesto il certificato per il bonus 2016 deve richiederne uno nuovo per il 2017. Nei corsi preaccademici affidati a soggetti terzi in convenzione, il diritto al contributo sussiste solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal Conservatorio o dall’ISSM e non dall’istituzione convenzionata. Gli studenti dei licei musicali possono richiedere il certificato per l’anno 2017-2018 solo dall’avvio dell’anno scolastico. Al momento dell’acquisto il certificato va consegnato al produttore o rivenditore, che documenta la vendita con fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante recante il codice fiscale dello studente, il prezzo comprensivo di contributo e IVA e l’importo del contributo.

Procedura telematica, controllo del plafond e credito d’imposta

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017 ha reso disponibile, dal 20 aprile 2017, la procedura telematica per la richiesta del credito d’imposta da parte dei rivenditori. Prima di concludere la vendita, il rivenditore o produttore comunica tramite Entratel o Fisconline i propri dati, quelli dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato, lo strumento e il prezzo di vendita comprensivo di contributo e IVA. Il sistema rilascia una ricevuta che verifica la capienza rispetto allo stanziamento complessivo di 15 milioni di euro, la correttezza dei dati, l’eventuale precedente fruizione del bonus nel 2017 e l’eventuale contributo già ottenuto nel 2016. La ricevuta indica l’importo dello sconto spettante, pari al 65 per cento del prezzo fino a 2.500 euro, al netto di quanto già fruito nel 2016, con separata evidenza di tale importo.

Utilizzo del credito d’imposta e gestione delle vendite non concluse

Il credito d’imposta maturato dal rivenditore o produttore è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 trasmesso con Entratel o Fisconline. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6865, istituito con risoluzione 26/E del 20 aprile 2016. Se la vendita non si conclude dopo il rilascio della ricevuta, il rivenditore o produttore deve inviare una comunicazione di annullamento con gli stessi canali; se il credito è già stato compensato, deve essere riversato con modello F24 usando lo stesso codice tributo.

Esenzione dall’imposta di bollo

La circolare richiama il chiarimento già fornito con la circolare n. 15/E del 2016, precisando che i certificati di frequenza rilasciati dagli istituti musicali e le richieste presentate dagli studenti per ottenerli sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

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