Circolare n. 8 del 7/04/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce una serie di chiarimenti interpretativi su numerosi istituti fiscali, aggiornati alle modifiche introdotte da decreto fiscale e legge di bilancio 2017. I temi principali riguardano l’applicazione della cedolare secca ai contratti transitori e alle proroghe omesse, le nuove regole di versamento delle ritenute condominiali, la documentazione per le detrazioni edilizie e per il risparmio energetico, nonché la disciplina di maxi e iper ammortamenti, ACE, IRI e regime per cassa. Sono inoltre trattate le novità in materia di comunicazioni IVA, note di variazione, rimborsi IVA, dichiarazioni integrative, rottamazione delle cartelle, monitoraggio fiscale e dichiarazione precompilata, con particolare attenzione agli adempimenti degli amministratori di condominio e dei sostituti d’imposta.
Chiarimenti interpretativi su cedolare secca, ritenute in condominio, detrazioni edilizie, maxi/iper ammortamenti, regime per cassa, IVA, rottamazione cartelle, voluntary disclosure e dichiarazione precompilata
Chiarimenti interpretativi su varie materie fiscali
La circolare raccoglie risposte a quesiti emersi in videoconferenze della stampa specializzata, con l’obiettivo di chiarire l’applicazione pratica di numerose novità introdotte dal decreto fiscale e dalla legge di bilancio 2017. I chiarimenti riguardano sia profili sostanziali sia aspetti procedurali e di adempimento, con particolare attenzione a locazioni, condominio, IVA, agevolazioni per investimenti e dichiarazioni precompilate.
Cedolare secca
L’Agenzia conferma che l’aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti di locazione abitativa di tipo transitorio, purché si tratti di contratti a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni individuati dalla normativa come caratterizzati da carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa. Viene inoltre chiarito che l’omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione, se il locatore ha mantenuto un comportamento coerente con l’adesione al regime sostitutivo, ad esempio versando la cedolare e dichiarando i redditi nel quadro corrispondente. La disciplina procedurale si applica anche alle proroghe non comunicate prima del 3 dicembre 2016; resta dovuta la sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera 30 giorni.
Ritenute in condominio
La nuova disciplina dei versamenti delle ritenute operate dal condominio decorre dal 1° gennaio 2017 e si applica anche alle ritenute del mese di dicembre 2016, il cui versamento a gennaio è dovuto solo se l’importo supera 500 euro. La soglia va calcolata cumulando le ritenute mese dopo mese e non per singola scadenza isolata. È inoltre chiarito che il condominio può continuare a versare le ritenute secondo le modalità previgenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo, anche se di importo inferiore alla soglia, senza sanzioni e senza rifiuto da parte della banca.
Detrazioni per edilizia, risparmio energetico e arredi
In materia di bonifici per interventi agevolati, la circolare ribadisce che la detrazione resta spettante anche se il bonifico è stato compilato in modo imperfetto, quando non sia possibile ripetere il pagamento e l’anomalia sia dovuta a situazioni peculiari; in tal caso, l’impresa beneficiaria deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver contabilizzato le somme ai fini della corretta tassazione del reddito. Quanto ai conviventi di fatto, l’orientamento favorevole già espresso dall’Agenzia si estende alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016, in coerenza con l’unitarietà del periodo d’imposta e con l’entrata in vigore della legge n. 76/2016 dal 5 giugno 2016.
Maxi e iper ammortamenti
La circolare chiarisce che, se il software è embedded e viene acquistato insieme al bene strumentale, anche tale componente è agevolabile con l’iper ammortamento del 150%. L’iper ammortamento si applica solo agli investimenti effettuati nel periodo agevolato, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 se ricorrono le condizioni di legge; un bene consegnato nel 2016 può accedere soltanto al super ammortamento del 40%. La maggiorazione del 150% è riservata ai titolari di reddito d’impresa, mentre il super ammortamento per i beni immateriali dell’allegato B spetta ai soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento, indipendentemente dal collegamento diretto con uno specifico bene materiale. Per la nozione di bene "interconnesso" vengono richiesti scambio di informazioni con sistemi interni o esterni mediante standard documentati e pubblici e identificazione univoca tramite standard internazionali di indirizzamento.
Assegnazione agevolata dei beni
Per i beni merce, il differenziale negativo derivante dall’assegnazione non è deducibile quando il corrispettivo è stato assunto al valore catastale e non al valore normale. Per l’assegnazione agevolata al valore di libro, la disciplina è utilizzabile solo se esistono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene, e il comportamento contabile deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.
ACE e IRI
Sul fronte ACE, la nuova sterilizzazione della base imponibile è qualificata come norma di sistema e non come disposizione antielusiva specifica disapplicabile mediante interpello; la variazione in aumento del capitale proprio è ridotta fino a concorrenza dell’incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto al bilancio al 31 dicembre 2010, con esclusione di banche e assicurazioni. Per l’IRI, il plafond va determinato sommando i redditi assoggettati a tassazione separata e sottraendo solo le perdite residue non ancora utilizzate; una volta assorbite, le perdite non riducono più il plafond. La base imponibile si ottiene in due passaggi: prima si determina il reddito d’impresa con le regole ordinarie, poi si deducono le somme prelevate dai soci o dall’imprenditore entro i limiti del plafond disponibile.
Regime per cassa
La circolare precisa che il regime delle imprese minori è improntato alla cassa, ma non in modo assoluto: per alcune componenti, come plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, continua a operare il criterio di competenza. Lo stesso vale per il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee, che concorre al reddito nel periodo di competenza dell’assegnazione o della destinazione. Nel primo anno di applicazione, le rimanenze finali del 2016 sono integralmente deducibili e comprendono non solo merci e lavori in corso infrannuali, ma anche lavori ultrannuali e titoli. Per evitare duplicazioni o salti di imposizione, il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa è disciplinato da una norma transitoria che neutralizza gli effetti su componenti già tassati o dedotti. Restano deducibili per competenza le spese di lavoro, gli oneri di utilità sociale, gli ammortamenti e i canoni di leasing, compreso il maxi-canone. La registrazione delle fatture secondo le regole IVA, quando il contribuente esercita la specifica opzione, comporta che il costo o il ricavo si consideri rispettivamente pagato o incassato alla data di registrazione del documento contabile. In alternativa, chi utilizza i registri IVA deve annotare gli importi complessivi dei mancati incassi e pagamenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Agricoltura e opzioni
L’esclusione IRPEF dei redditi dominicali e agrari per il triennio 2017-2019 si applica soltanto alle persone fisiche coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Non spetta ai soci di Snc e Sas che hanno optato per il reddito agrario su base catastale, poiché il reddito attribuito mantiene natura di reddito d’impresa; resta invece possibile per le società semplici attribuire per trasparenza redditi fondiari a soci persone fisiche in possesso dei requisiti. In tema di opzioni per consolidato, trasparenza e tonnage tax, la remissione in bonis può essere utilizzata anche quando il contribuente abbia dimenticato di comunicare la revoca, perché la revoca segue le medesime regole dell’opzione.
Versamenti
Il termine del 30 giugno per i versamenti delle imposte dichiarative si estende anche al saldo e al primo acconto della cedolare secca. Restano poi confermate le regole sui versamenti rateali ex articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, con scadenze diverse per contribuenti titolari e non titolari di partita IVA.
Comunicazioni IVA
Il nuovo obbligo di trasmissione telematica riguarda le fatture emesse e quelle ricevute e registrate; non esiste più un obbligo generalizzato per le operazioni non documentate da fattura, anche se di importo rilevante. L’unico caso di esclusione espressamente previsto dalla nuova disciplina è quello dei produttori agricoli situati nelle zone montane. Sono inoltre esclusi, per la ratio dell’adempimento e per la disciplina di settore, i soggetti in regime forfetario, i contribuenti in regime dei minimi e le pubbliche amministrazioni per le fatture ricevute tramite Sistema di Interscambio. La nozione di "tipologia di operazione" coincide con la natura dell’operazione ai fini IVA, cioè con il motivo per cui l’imposta non è esposta in fattura.
Note di variazione IVA e rimborsi
In materia di note di variazione, l’Agenzia chiarisce che, a seguito dell’abrogazione dell’esonero per le procedure concorsuali, gli organi della procedura devono annotare la corrispondente variazione in aumento, ma il curatore non ha ulteriori adempimenti, perché il credito IVA eventualmente emergente non entra nel riparto finale già definitivo. Nel concordato preventivo la nota di variazione può essere emessa solo quando l’infruttuosità della procedura sia definitivamente accertata, sulla base dei chiarimenti già forniti dalla prassi. Per i rimborsi IVA, l’innalzamento della soglia da 15.000 a 30.000 euro opera anche sulle istanze pendenti al 3 dicembre 2016: non è più richiesta la garanzia e non occorre integrare la dichiarazione con visto di conformità o dichiarazione sostitutiva, fermo restando che le garanzie già prestate per rimborsi già erogati non si restituiscono.
Dichiarazioni infedeli e integrazioni
La sanzione per dichiarazione infedele con credito d’imposta si applica solo sulla parte di credito effettivamente utilizzata, intendendosi per tale il credito compensato in F24, scomputato in dichiarazione o rimborsato; se il credito errato non è stato utilizzato, si applica soltanto la sanzione fissa per irregolarità formale, senza recupero d’imposta. Nel determinare la misura della sanzione, il riferimento è alla differenza tra credito fruito e credito spettante. La procedura di correzione degli errori contabili descritta dalla circolare n. 31/E/2013 è considerata superata dalla nuova disciplina sulle dichiarazioni integrative a favore, che consente la correzione degli errori anche contabili fino ai termini di accertamento.
Rottamazione delle cartelle
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione produce effetti sostanziali che prevalgono sulle vicende processuali: ciò che conta è il perfezionamento della definizione mediante pagamento tempestivo e integrale. In tal caso, nei giudizi pendenti relativi ai carichi definiti, si verifica la cessazione della materia del contendere. La definizione è ammessa anche se il debito risulta ancora iscritto a ruolo nonostante una sentenza favorevole al contribuente non definitiva; se il carico definito riguarda solo una parte della pretesa, il giudizio prosegue per la parte residua. Gli effetti della definizione sono intangibili e non danno luogo a restituzione di quanto già versato.
Quadro RW, accertamento e indagini finanziarie
Per il monitoraggio fiscale, il nuovo articolo 5-octies richiama la disciplina del cumulo giuridico e consente di applicare la riduzione a un terzo sull’importo più favorevole fra cumulo materiale e cumulo giuridico, nel rispetto comunque del minimo di un terzo dei minimi edittali per le violazioni più gravi. In sede di accertamento, la presentazione del modello IPEA per il riconoscimento delle perdite pregresse sospende comunque per 60 giorni il termine di impugnazione, a prescindere dall’esito del controllo dell’ufficio; il termine complessivo per il ricorso diventa quindi di 120 giorni, salvo sospensione feriale. Le modifiche all’articolo 32 del DPR n. 600/1973 sui limiti quantitativi di 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili per i prelevamenti non sono retroattive e si applicano dal 3 dicembre 2016; la presunzione non si estende ai versamenti, per i quali resta la regola ordinaria.
Voluntary disclosure
La riapertura della procedura è riservata a chi non abbia già presentato domanda nella precedente edizione. Se il contribuente aveva partecipato in passato solo come delegato su un conto estero, non può utilizzare la nuova riapertura per regolarizzare omissioni relative ad altre attività estere non emerse a suo tempo. Quanto al versamento spontaneo delle sanzioni, il contribuente deve applicare gli aumenti minimi del cumulo giuridico previsti dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, mentre gli uffici mantengono una discrezionalità più ampia nella fase di irrogazione.
Dichiarazione precompilata e sostituti d’imposta
Gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute per lavori edilizi, risparmio energetico e arredi sulle parti comuni, indicando le quote imputate ai singoli soggetti. Le spese relative a proprietari, nudi proprietari, titolari di diritti reali, locatari o comodatari confluiscono nella precompilata; quelle riferite ad altri soggetti, come familiari conviventi, sono riportate solo nel foglio informativo e devono essere aggiunte dal contribuente se spettanti. La comunicazione deve includere il dato del pagamento effettivo al 31 dicembre tramite il flag dedicato. Per il visto infedele, Caf e professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa o una comunicazione dei dati della rettifica fino alla contestazione formale del visto; in tal caso resta dovuta la sola sanzione, ravvedibile, e la nuova regola si applica anche alle violazioni già oltre il termine del 10 novembre. Le Certificazioni Uniche prive di dati utili alla precompilata possono essere inviate oltre il 7 marzo senza sanzioni, purché entro il termine del modello 770. Infine, per i sostituti che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti, è richiesto l’invio del modello 730-4 e il conguaglio può avvenire solo dopo la sua messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate; restano applicabili i controlli preventivi nelle ipotesi di incoerenza o di rimborso superiore a 4.000 euro.
Punti principali
Cedolare secca
L’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato si applica anche ai contratti di locazione abitativa di tipo transitorio, purché siano stipulati a canone concordato e riferiti a immobili ubicati nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa. Quanto alla mancata comunicazione della proroga, la nuova disciplina stabilisce che l’omessa o tardiva comunicazione non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare secca se il contribuente ha mantenuto un comportamento coerente con il regime sostitutivo; la disposizione si applica anche alle proroghe già scadute prima del 3 dicembre 2016, con sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera 30 giorni.
Ritenute in condominio
La nuova disciplina della legge di bilancio 2017 si applica dal 1° gennaio 2017 e riguarda anche le ritenute relative a dicembre 2016, con obbligo di versamento a gennaio solo se l’importo supera 500 euro. La soglia va calcolata cumulando le ritenute mese dopo mese; se la somma supera 500 euro, il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo. Il condominio può comunque continuare a versare secondo le modalità precedenti, cioè entro il giorno 16 del mese successivo, anche per importi inferiori a 500 euro, senza sanzioni e senza che la banca possa rifiutare il pagamento.
Detrazioni per edilizia, risparmio energetico e arredi
Per i bonifici errati, la detrazione resta spettante se il mancato assoggettamento a ritenuta dipende da situazioni peculiari e l’impresa attesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver contabilizzato gli importi ai fini della corretta determinazione del reddito. L’orientamento sui conviventi di fatto si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016, in coerenza con l’unitarietà del periodo d’imposta e con l’entrata in vigore della legge n. 76/2016 dal 5 giugno 2016.
Maxi e iper ammortamenti
Il software embedded acquistato insieme al bene strumentale rientra nell’iper ammortamento, a differenza dei software stand alone richiamati dall’allegato B. L’iper ammortamento del 150% si applica solo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, o al 30 giugno 2018 se ricorrono le condizioni previste; un bene consegnato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento del 40%. La maggiorazione del 150% riguarda solo i titolari di reddito d’impresa, mentre il super ammortamento dei beni immateriali dell’allegato B spetta ai soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento, indipendentemente dal collegamento con uno specifico bene materiale. Per essere "interconnesso", il bene deve scambiare informazioni con sistemi interni o esterni mediante collegamenti basati su standard documentati e pubblici e deve essere identificato univocamente tramite standard internazionali di indirizzamento, come l’indirizzo IP.
Assegnazione agevolata
Nel caso di assegnazione agevolata di beni merce, la componente negativa derivante dal differenziale tra valore contabile e valore normale non è deducibile se il corrispettivo è stato determinato in base al valore catastale e non al valore normale. Per l’assegnazione al valore di libro, la disciplina è applicabile solo se esistono riserve disponibili di utili e/o capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene, con necessaria coerenza contabile rispetto ai principi di riferimento.
ACE
La sterilizzazione della base ACE introdotta dalla legge di bilancio 2017 non è qualificata come disposizione antielusiva specifica disapplicabile in via di interpello, ma come norma di sistema per la determinazione del beneficio. La variazione in aumento del capitale proprio non produce effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010; la regola si applica alla generalità delle imprese, con esclusione di banche e imprese di assicurazione.
IRI
Il plafond IRI si determina sommando i redditi assoggettati a tassazione separata e sottraendo le perdite residue non ancora utilizzate; una volta che le perdite sono state assorbite, non riducono più il plafond negli esercizi successivi. La base imponibile IRI si calcola in due fasi: prima si determina il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie, poi si deducono le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci nei limiti del plafond disponibile.
Regime per cassa
Il regime per le imprese minori è descritto come un regime "improntato alla cassa", ma con alcune deroghe che continuano a seguire il criterio di competenza, in particolare per plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, nonché per il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee. Nel primo anno di applicazione, le rimanenze finali del 2016, comprese quelle di lavori in corso infrannuali, ultrannuali e dei titoli, sono interamente deducibili. La disciplina transitoria evita salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio da competenza a cassa. Restano deducibili per competenza anche spese di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di leasing, incluso il maxi-canone. L’opzione per non effettuare le annotazioni contabili sui mancati incassi/pagamenti fa coincidere la registrazione con l’incasso o il pagamento presunto; in caso di uso dei registri IVA, le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti vanno effettuate entro i termini della dichiarazione dei redditi.
Agricoltura
L’esclusione IRPEF dei redditi dominicali e agrari per il triennio 2017-2019 riguarda solo le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritte nella previdenza agricola. Non si applica ai soci di Snc e Sas che hanno optato per il reddito agrario ex legge n. 296/2006, poiché il reddito attribuito mantiene natura di reddito d’impresa. Restano inclusi nell’agevolazione i soci di società semplici che ricevono per trasparenza redditi fondiari, se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Opzioni e remissione in bonis
Per il regime di consolidato, trasparenza e tonnage tax, la remissione in bonis può operare non solo per l’esercizio dell’opzione ma anche per il mancato esercizio della revoca, dato che la revoca segue le stesse modalità e gli stessi termini della comunicazione dell’opzione.
Versamenti
La nuova scadenza del 30 giugno per i versamenti delle imposte "dichiarative" si applica anche al saldo e al primo acconto della cedolare secca. Restano ferme le regole sui versamenti rateali ex articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, con scadenze diverse per titolari e non titolari di partita IVA, comprese le rate successive alla prima.
Comunicazioni IVA
Il nuovo obbligo di trasmissione telematica riguarda tutte le fatture emesse e ricevute/registrate, mentre per le operazioni non documentate da fattura non sussiste più alcun obbligo di invio, qualunque sia l’importo. L’unico caso espressamente escluso resta quello dei produttori agricoli in zone montane; inoltre sono esclusi i soggetti in regime forfetario e in regime dei minimi, nonché le pubbliche amministrazioni per le fatture ricevute tramite Sistema di Interscambio. La nozione di "tipologia di operazione" coincide con la natura dell’operazione ai fini IVA, cioè il motivo per cui l’imposta non è esposta in fattura (non imponibile, esente, esclusa, ecc.).
Note di variazione IVA e rimborsi
A seguito dell’abrogazione dell’esonero per le procedure concorsuali, il curatore non ha ulteriori adempimenti, ma gli organi della procedura devono annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro IVA. Nel concordato preventivo la nota di variazione può essere emessa solo quando l’infruttuosità della procedura è definitivamente accertata, secondo i chiarimenti della circolare n. 77/E del 2000. Per i rimborsi IVA, l’innalzamento della soglia senza garanzia da 15.000 a 30.000 euro si applica anche alle istanze già in corso al 3 dicembre 2016; non occorre presentare la garanzia né integrare la dichiarazione con visto o dichiarazione sostitutiva, ma gli effetti non si estendono ai rimborsi già erogati.
Dichiarazioni integrative e infedeltà dichiarative
Per le dichiarazioni infedeli con credito d’imposta, la sanzione proporzionale si applica solo al credito effettivamente utilizzato e non a quello esposto ma non utilizzato; se il credito errato non è stato utilizzato, si applica la sanzione fissa dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/1997 senza recupero d’imposta. La base della sanzione va calcolata sulla differenza tra credito fruito e credito spettante. La procedura di correzione degli errori contabili della circolare n. 31/E/2013 è superata dalla disciplina dell’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, che consente la dichiarazione integrativa a favore entro i termini di accertamento anche per gli errori contabili.
Rottamazione delle cartelle
La definizione agevolata produce effetti sostanziali e non coincide con la rinuncia processuale in senso tecnico: rileva il perfezionamento della definizione mediante pagamento integrale e tempestivo, che comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti relativi ai carichi definiti. La definizione è ammessa anche se il ruolo è già stato annullato con sentenza non definitiva e può estinguere integralmente il debito definito, mentre la controversia prosegue solo per la parte non definita quando il carico affidato copre solo una frazione della pretesa. In caso di soccombenza parziale, la definizione dei 2/3 del carico estingue la parte definita e il giudizio prosegue sul residuo; gli effetti della definizione sono intangibili e non danno luogo a restituzioni.
Quadro RW e sanzioni
Nel calcolo delle sanzioni per violazioni del monitoraggio fiscale oggetto di voluntary disclosure, la riduzione a un terzo va applicata sull’importo più favorevole risultante dal confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico. La norma richiama il meccanismo del cumulo giuridico e, comunque, non consente di scendere sotto un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.
Accertamento e perdite
La presentazione del modello IPEA per chiedere lo scomputo delle perdite pregresse sospende comunque per 60 giorni il termine per impugnare l’atto, indipendentemente dall’esito del controllo dell’ufficio sulla spettanza delle perdite. Il termine complessivo per il ricorso diventa quindi di 120 giorni, salvo sospensione feriale.
Indagini finanziarie
Le nuove soglie di 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili per i prelevamenti non hanno effetto retroattivo e si applicano dal 3 dicembre 2016. La presunzione riguarda solo i prelevamenti o importi riscossi non giustificati; non si estende ai versamenti, per i quali resta ferma la disciplina ordinaria.
Voluntary disclosure
La riapertura dei termini è riservata ai contribuenti che non abbiano già presentato istanza nella precedente edizione. Chi aveva aderito solo come delegato su un conto estero ma omettendo altre attività o rapporti nella propria disponibilità non può usare la nuova procedura per sanare l’incompletezza precedente. Per il versamento spontaneo delle sanzioni, il contribuente deve applicare gli aumenti minimi previsti per il cumulo giuridico: un quarto per il comma 1 e metà per il comma 5 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
Dichiarazione precompilata e amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati delle spese per interventi edilizi, risparmio energetico e arredi indicando le quote imputate ai singoli condòmini. Se la spesa è attribuita a proprietario, nudo proprietario, titolare di diritto reale, locatario o comodatario, la spesa confluisce direttamente nella precompilata; se invece è attribuita ad altri soggetti, come il familiare convivente, la spesa compare solo nel foglio informativo e il contribuente la porta in dichiarazione se ha diritto alla detrazione. Deve essere indicato l’effettivo pagamento al 31 dicembre, tramite il flag pagamento; se la quota non è stata interamente corrisposta entro tale data, la spesa non entra nella precompilata ma resta nel foglio informativo. L’amministratore indica il soggetto al quale il proprietario ha attribuito la spesa, o in mancanza il proprietario stesso, senza considerare l’intestazione del conto usato per il pagamento.
Correzione del visto infedele e CU
I Caf e i professionisti possono correggere il visto infedele trasmettendo una dichiarazione rettificativa o, se il contribuente non intende presentarla, una comunicazione dei dati della rettifica: in tal caso resta dovuta la sola sanzione, ravvedibile, individuata in quella per i ritardati od omessi versamenti ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. La nuova regola consente la rettifica fino alla contestazione formale dell’infedeltà del visto e si applica anche alle violazioni per le quali era già scaduto il termine del 10 novembre. Inoltre, le Certificazioni Uniche che contengono solo redditi non utili alla precompilata, come redditi di lavoro autonomo non occasionale o esenti, possono essere inviate oltre il 7 marzo senza sanzioni, purché entro il termine dei quadri riepilogativi del modello 770. Per i sostituti che prestano assistenza fiscale ai dipendenti, dal 2017 deve essere allegato il modello 730-4 e occorre attendere la sua messa a disposizione da parte dell’Agenzia per effettuare i conguagli; sono inoltre richiamati i controlli preventivi per dichiarazioni con incoerenze o rimborsi superiori a 4.000 euro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 4 apr 2017Circolare n. 7 del 4/04/2017
- Circolare · 13 apr 2017Circolare n. 12 del 13/04/2017
- Circolare · 13 apr 2017Circolare n. 11/E del 13/04/2017
- Circolare · 31 mar 2017Circolare n. 5 del 31/03/2017
- Circolare · 31 mar 2017Circolare n. 6 del 31/03/2017
- Circolare · 30 mar 2017Circolare n. 4 del 30/03/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →