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Circolare

Circolare n. 5 del 31/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal DPCM 7 luglio 2016 alla procedura di accesso al cinque per mille, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2017. Viene eliminato l’obbligo di ripresentare ogni anno domanda e dichiarazione sostitutiva per gli enti già regolarmente iscritti, con istituzione di un elenco permanente aggiornato annualmente dall’Agenzia delle entrate. Sono disciplinati anche i casi di variazione del rappresentante legale, di perdita dei requisiti e le regole transitorie per il primo anno di applicazione, distinguendo tra enti già iscritti nel 2016, nuovi soggetti e termini per eventuali sanatorie con sanzione.

Novità sulla procedura di iscrizione al cinque per mille per il 2017

Novità in materia di iscrizione al cinque per mille – esercizio finanziario 2017

La circolare chiarisce l’impatto del DPCM 7 luglio 2016 sulla procedura di accesso al contributo del cinque per mille, evidenziando la semplificazione degli adempimenti per gli enti già regolarmente iscritti e le modalità applicative per il primo anno di efficacia, ossia l’esercizio finanziario 2017.

Quadro normativo e finalità della riforma

Il provvedimento si inserisce nella modifica del DPCM 23 aprile 2010 operata dal DPCM 7 luglio 2016, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014. La novità centrale consiste nell’introduzione dell’articolo 6-bis, che adegua la procedura alla stabilizzazione del contributo e mira a semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico degli enti beneficiari.

Eliminazione dell’obbligo di ripetere annualmente domanda e dichiarazione

Per effetto del nuovo articolo 6-bis, l’iscrizione al riparto del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva della persistenza dei requisiti, se regolarmente rese, producono effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. In sostanza, l’iscrizione non ha più validità annuale: l’ente già iscritto e ancora in possesso dei requisiti non deve ripresentare ogni anno né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva.

L’unica eccezione espressamente richiamata riguarda la variazione del rappresentante legale, ipotesi nella quale la dichiarazione precedente perde efficacia e deve essere rinnovata.

Elenco permanente degli iscritti e controlli

Gli enti che beneficiano della nuova disciplina confluiscono in un apposito elenco permanente, istituito ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 2. L’elenco è integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro il 20 maggio gli enti interessati, tramite il legale rappresentante o un delegato, possono segnalare alla Direzione regionale competente eventuali errori o variazioni intervenute; analoga possibilità è riconosciuta alle amministrazioni interessate. La circolare precisa che l’inserimento nell’elenco vale ai fini dell’iscrizione al riparto del contributo, ma non equivale all’ammissione al beneficio: restano quindi fermi i controlli ordinari sul possesso dei requisiti e la successiva pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi per ciascun esercizio.

Variazione del rappresentante legale

Quando il rappresentante legale cambia, la precedente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 perde efficacia. Il nuovo rappresentante dell’ente già inserito nell’elenco deve quindi trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data della propria nomina e quella di iscrizione dell’ente al contributo, a pena di decadenza.

La trasmissione deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010.

Sopravvenuta perdita dei requisiti e revoca dell’iscrizione

Se l’ente perde successivamente i requisiti per l’accesso al beneficio, il rappresentante legale deve trasmettere la revoca dell’iscrizione con le stesse modalità previste per la dichiarazione sostitutiva. In mancanza di revoca, il contributo indebitamente percepito viene recuperato ai sensi dell’articolo 13 del DPCM 23 aprile 2010.

La circolare richiama il meccanismo di recupero: il beneficiario deve riversare all’erario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’importo percepito, rivalutato secondo gli indici ISTAT e maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione. Se il versamento non avviene nei termini, si procede al recupero coattivo, ferma restando l’eventuale applicazione di sanzioni penali e amministrative.

Prima applicazione nell’esercizio finanziario 2017

Le nuove regole si applicano dall’esercizio finanziario 2017. Per il primo anno di applicazione, la circolare distingue tra soggetti già regolarmente iscritti nel 2016 e soggetti che devono invece attivare integralmente la procedura nel 2017.

Sono considerati regolarmente iscritti, e quindi ricompresi nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017, i seguenti soggetti:

  • enti del volontariato che hanno presentato l’istanza telematica entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva alla Direzione regionale competente entro il 30 giugno 2016;
  • enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato l’iscrizione telematica al MIUR entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
  • enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso l’istanza con la prevista dichiarazione al Ministero della salute entro il 30 aprile 2016;
  • associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l’istanza telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva al CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

È inoltre precisato che la procedura si considera validamente espletata anche quando la domanda o la documentazione integrativa siano state trasmesse entro il 30 settembre 2016, con pagamento della sanzione di 250 euro prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Gestione delle variazioni per il 2017

Per gli enti inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017, il nuovo rappresentante legale, in caso di variazione rispetto al 2016, deve trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza ripresentare la domanda di iscrizione.

Per gli enti del volontariato, la dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 30 giugno 2017; è comunque possibile inviarla entro il 2 ottobre 2017, con pagamento della sanzione di 250 euro, poiché il 30 settembre 2017 cade di sabato. Per agevolare la compilazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione un apposito modello sul proprio sito.

Soggetti tenuti a presentare domanda e dichiarazione nel 2017

Devono invece svolgere l’intera procedura di iscrizione gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e quelli che non risultano inseriti nell’elenco del 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nell’anno 2016.

Per questi soggetti restano ferme le modalità e i termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010. In particolare:

  • gli enti del volontariato devono presentare l’istanza telematica all’Agenzia delle entrate entro l’8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017;
  • le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare l’istanza telematica entro l’8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva al CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.

Anche in questo caso è possibile regolarizzare l’omissione della domanda o della documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017, con versamento della sanzione di 250 euro.

Pubblicazione degli elenchi

L’Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi iscritti secondo i termini ordinari previsti dal DPCM 23 aprile 2010. La circolare conferma quindi la permanenza del sistema di controllo e pubblicità degli esiti, distinto dall’elenco permanente degli iscritti che serve unicamente a evitare la ripetizione annuale degli adempimenti per i soggetti già in regola.

Punti principali

Novità normative e semplificazione degli adempimenti

Il DPCM 7 luglio 2016, modificando il DPCM 23 aprile 2010 e introducendo l’articolo 6-bis, stabilisce che per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti non è più necessario ripetere annualmente la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva. Le nuove regole si applicano dall’esercizio finanziario 2017 ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Elenco permanente degli iscritti

Gli enti che hanno già assolto correttamente gli adempimenti e mantengono i requisiti vengono inseriti in un elenco permanente pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno. Entro il 20 maggio gli interessati, tramite legale rappresentante o delegato, e le amministrazioni competenti possono segnalare errori o variazioni. L’inserimento nell’elenco vale per l’iscrizione al riparto, ma non sostituisce i controlli sui requisiti né la pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi.

Variazione del rappresentante legale e perdita dei requisiti

Se cambia il rappresentante legale, la precedente dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante deve trasmettere una nuova dichiarazione con la data di nomina e quella di iscrizione dell’ente, a pena di decadenza. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante deve revocare l’iscrizione; in mancanza di revoca, il contributo indebitamente percepito è recuperato con obbligo di restituzione entro 60 giorni dalla notifica, con rivalutazione e interessi, e in difetto si procede al recupero coattivo.

Regole per l’esercizio finanziario 2017

Per il 2017 gli enti del volontariato iscritti regolarmente nel 2016 e gli enti delle altre categorie i cui elenchi sono trasmessi dalle amministrazioni competenti vengono inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017. Per tali soggetti, in linea generale, non occorre ripetere la procedura; sono però previste finestre per segnalare errori o variazioni e per la gestione delle variazioni del rappresentante legale.

Soggetti che devono rifare la procedura nel 2017

Devono presentare domanda e dichiarazione sostitutiva gli enti di nuova costituzione, quelli non iscritti nel 2016 e quelli non inseriti nell’elenco del 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o privi dei requisiti. Per gli enti del volontariato l’istanza telematica va presentata entro l’8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017; per le associazioni sportive dilettantistiche valgono gli stessi termini per l’istanza all’Agenzia e la dichiarazione al CONI.

Termini prorogati e sanatoria

La circolare indica la possibilità di regolarizzare l’omissione dell’istanza o della documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017, con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012. Restano richiamati i termini ordinari e le pubblicazioni degli elenchi da parte dell’Agenzia delle entrate.

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