Circolare n. 12 del 13/04/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno, apportate dall'art. 7-quater del D.L. n. 243/2016 convertito dalla legge n. 18/2017. Le novità riguardano l'ampliamento dell'ambito territoriale alla Sardegna, l'aumento della misura del credito e dei massimali di investimento agevolabile, la determinazione del beneficio sul costo complessivo dei beni, il nuovo regime di cumulo con altri aiuti e l'aggiornamento del modello di comunicazione. La circolare distingue con precisione il regime applicabile agli investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017 e quelli realizzati dal 1° marzo 2017 in poi, chiarendo anche le regole sulla rideterminazione del credito.
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: modifiche introdotte dalla legge n. 18/2017
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: modifiche della legge n. 18/2017
La circolare esamina la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, così come modificata dall'art. 7-quater del D.L. n. 243/2016, convertito dalla legge n. 18/2017. L'intervento normativo amplia l'agevolazione, ne aumenta la misura e i massimali, introduce il cumulo con altri aiuti e aggiorna gli adempimenti procedurali.
Quadro normativo originario
La legge n. 208/2015 aveva istituito un credito d'imposta per l'acquisto di taluni beni strumentali nuovi effettuato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. L'agevolazione era differenziata in funzione della dimensione dell'impresa: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie e 10% per le grandi. Per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella pesca e acquacoltura e nei relativi settori di trasformazione e commercializzazione, l'agevolazione era riconosciuta nei limiti della normativa europea di settore.
Il beneficio riguardava acquisti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti, purché facenti parte di un progetto di investimento iniziale. Erano escluse le imprese in difficoltà e quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.
La base di calcolo era l'investimento netto, ossia il costo complessivo degli investimenti al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie di beni della stessa struttura produttiva, con esclusione degli ammortamenti dei beni agevolati. Il massimale per progetto era pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie e 15 milioni per le grandi. Il credito non era cumulabile con aiuti de minimis o altri aiuti di Stato sui medesimi investimenti e la fruizione richiedeva l'invio di una specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate, con utilizzo esclusivo in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Ambito territoriale
La modifica normativa amplia l'ambito territoriale dell'agevolazione. Il nuovo comma 98 consente il credito per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ammissibili alla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), TFUE, nonché nelle zone assistite di Molise e Abruzzo ammissibili alla deroga di cui alla lett. c).
La circolare evidenzia che la Sardegna era in precedenza inserita tra le aree di cui alla lett. c), mentre ora è ricompresa tra quelle di cui alla lett. a), con conseguente agevolazione dell'intero territorio regionale. Poiché la modifica della Carta degli aiuti ha effetto dal 1° gennaio 2017, l'estensione all'intera Sardegna opera da tale data. Restano esclusi gli investimenti in territori della Sardegna non assistiti, se avviati prima del 1° gennaio 2017.
Per gli investimenti effettuati in Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017, il credito è riconosciuto nei limiti della disciplina originaria; per quelli effettuati dal 1° marzo 2017 si applicano invece le nuove maggiorazioni.
Misura del credito e base di commisurazione
La riforma innalza la misura massima del credito entro i limiti consentiti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Per le grandi imprese situate nelle aree ex art. 107, par. 3, lett. a), il credito arriva al 25%; per le grandi imprese delle aree ex lett. c), al 10%. Le intensità massime possono essere maggiorate fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese e fino a 10 punti percentuali per le medie imprese, secondo le regole europee applicabili.
Cambia anche la base di calcolo: il credito è ora commisurato al costo complessivo dei beni agevolabili, superando il precedente criterio dell'investimento netto. La circolare sottolinea che il nuovo assetto comporta due regimi distinti in funzione della data di acquisizione dei beni.
Limiti massimi dei costi ammissibili
Il massimale di investimento agevolabile è stato elevato. Il nuovo comma 101 fissa limiti pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni per le medie e 15 milioni per le grandi. Rispetto al regime previgente, aumentano quindi i tetti per piccole e medie imprese, mentre quello per le grandi resta invariato.
La circolare precisa che questi limiti devono essere riferiti ai costi complessivamente sostenuti. Inoltre, se un progetto è iniziato prima del 1° marzo 2017 e si conclude dopo tale data, si applica il nuovo limite più elevato all'intero progetto, in coerenza con la finalità della norma di incentivare maggiormente gli investimenti nel Mezzogiorno.
Regimi temporali e investimenti in corso
La circolare distingue due periodi applicativi:
- acquisizioni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017: si applica la disciplina previgente, anche se la comunicazione viene trasmessa successivamente;
- acquisizioni effettuate dal 1° marzo 2017: si applica la disciplina vigente introdotta dalla legge n. 18/2017.
Per gli investimenti effettuati in parte prima e in parte dopo il 1° marzo 2017, trovano applicazione i due regimi in base alla data di acquisizione dei singoli beni. Inoltre, il fatto che sia già stata presentata una comunicazione con le regole precedenti non esclude l'applicazione della nuova disciplina: il contribuente può inviare una nuova comunicazione rettificativa.
Comunicazione per la fruizione del credito
L'aggiornamento normativo ha reso necessario un nuovo modello di comunicazione, che sostituisce quello approvato con provvedimento del 24 marzo 2016. Il nuovo modello serve sia per ottenere l'autorizzazione alla fruizione del credito, sia per rinunciare a una richiesta precedente o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate con il vecchio modello.
Il modello deve essere utilizzato anche per gli investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017, cioè sotto il vigore della disciplina originaria.
Cumulo con altri aiuti
La nuova disciplina consente il cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non determini il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa di riferimento.
La circolare chiarisce che, in sede di comunicazione, vanno indicati gli altri aiuti richiesti o già ottenuti sui medesimi costi, così da consentire la corretta riduzione del credito entro i limiti massimi. Per gli investimenti effettuati entro il 28 febbraio 2017 continua ad applicarsi il divieto di cumulo previsto dalla disciplina previgente.
Rideterminazione del credito
Il comma 105 disciplina la rideterminazione del credito d'imposta in caso di mancato utilizzo o successiva uscita dei beni dal ciclo produttivo agevolato. In particolare, la rideterminazione opera se i beni:
- non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;
- sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'impresa o trasferiti a strutture produttive diverse entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione.
Per i beni acquisiti in leasing, la rideterminazione si applica anche se non viene esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza. La circolare precisa che, in tali casi, il credito va ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni interessati dall'evento che determina la decadenza o riduzione.
In coordinamento con le modifiche al comma 101, non è più prevista la rideterminazione nel caso in cui, nell'anno in cui si verifica uno degli eventi sopra indicati, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati. Resta fermo che l'eventuale credito indebitamente utilizzato deve essere restituito senza sanzioni entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica l'evento.
Punti principali
Premessa e decorrenza delle modifiche
La legge n. 18/2017 ha modificato la disciplina del credito d'imposta istituito dalla legge n. 208/2015 per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree assistite del Mezzogiorno. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Disciplina originaria dell'agevolazione
La disciplina originaria riconosceva un credito d'imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, con aliquote differenziate per dimensione aziendale: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie e 10% per le grandi. Il beneficio era limitato a specifici beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale, con esclusione di imprese in difficoltà e di alcuni settori sensibili. Il credito era calcolato sull'investimento netto, cioè al netto degli ammortamenti dedotti relativi alle medesime categorie di beni della stessa struttura produttiva, e non era cumulabile con altri aiuti sugli stessi costi.
Ambito territoriale ampliato alla Sardegna
La nuova disciplina include la Sardegna tra le regioni ammesse alla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), TFUE, insieme a Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Molise e Abruzzo restano invece nelle aree di cui alla lett. c). L'estensione alla Sardegna opera dal 1° gennaio 2017, in coerenza con la modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale; restano esclusi gli investimenti nei territori non assistiti della Sardegna avviati prima di tale data.
Misura del credito e base di calcolo
Per gli investimenti dal 1° marzo 2017 il credito spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. La base di commisurazione non è più l'investimento netto, ma il costo complessivo dei beni agevolabili. Restano fermi i limiti di intensità di aiuto applicabili per dimensione d'impresa e territorio.
Nuovi massimali di costo ammissibile
Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese; per le grandi imprese resta 15 milioni. La circolare chiarisce che, per i progetti iniziati prima del 1° marzo 2017 e conclusi dopo, si applica il nuovo limite più elevato all'intero progetto.
Regime applicabile in base alla data di acquisizione
Per i beni acquistati dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 continua ad applicarsi la disciplina previgente, anche se la comunicazione viene presentata successivamente. Per gli acquisti dal 1° marzo 2017 si applicano integralmente le nuove regole. Per investimenti realizzati in parte prima e in parte dopo tale data, i due regimi convivono in base alla data di acquisizione dei singoli beni.
Nuovo modello di comunicazione
È approvato un nuovo modello di comunicazione per chiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito, per rinunciare a richieste già inviate o per rettificarle, comprese quelle presentate con il vecchio modello. Il nuovo modello si utilizza anche per gli investimenti effettuati entro il 28 febbraio 2017 soggetti alla disciplina originaria.
Cumulo con altri aiuti
Dal 1° marzo 2017 il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi, purché il cumulo non superi l'intensità o l'importo massimo consentiti dalla normativa europea. In sede di comunicazione occorre indicare le altre agevolazioni richieste o ottenute sui medesimi costi, riducendo il credito richiesto se necessario. Per gli investimenti fino al 28 febbraio 2017 continua invece a valere il divieto di cumulo.
Rideterminazione del credito e restituzione
Il credito va rideterminato se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione o se, entro il quinto periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione, vengono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee o a strutture diverse. Per i beni in leasing la rideterminazione opera anche se non viene esercitato il riscatto entro il periodo di vigilanza. L'eventuale credito indebitamente utilizzato va versato senza sanzioni entro il termine per il saldo dell'IRES/IRPEF dovuta per il periodo in cui si verifica l'evento.
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