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Sentenza

Sentenza del 19/05/2017 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo tributario - Assenza di certificazione dell'autenticità della firma per procura - Nullità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta sulla procura. Sosteneva che tale omissione costituisse una mera irregolarità e non una causa di nullità. Riproponeva inoltre le contestazioni di merito contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. L'Agenzia delle Entrate eccepiva anche la tardività del ricorso, sostenendo che l'istanza di accertamento con adesione fosse stata utilizzata soltanto per ottenere una proroga dei termini, senza partecipare effettivamente al contraddittorio amministrativo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado, ma con una motivazione diversa. Ha stabilito che la mancata certificazione dell'autenticità della firma sulla procura non determina, di per sé, la nullità del ricorso, salvo che la controparte contesti l'autografia con valide e specifiche ragioni. Tuttavia, ha ritenuto che il contribuente avesse presentato l'istanza di accertamento con adesione al solo fine di ottenere la sospensione o proroga dei termini, senza partecipare al contraddittorio. Tale condotta è stata qualificata come abuso del processo e l'istanza è stata considerata come non proposta. Di conseguenza, il ricorso introduttivo è stato dichiarato tardivo e inammissibile per violazione del termine di 60 giorni. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento di 5.000 euro per le spese del grado.

Norme richiamate

  • Art. 156, comma 3, codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La mancata autenticazione della firma sulla procura non comporta nullità quando l'atto ha comunque consentito la valida costituzione del procuratore e il raggiungimento dello scopo processuale, salvo contestazione specifica dell'autenticità della firma.

  • Art. 83, comma 3, codice di procedura civile

    La disciplina generale sulla procura alle liti è applicabile anche al processo tributario, nei limiti della compatibilità, e non impone di considerare automaticamente nullo l'atto per la mancata certificazione della firma.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente il rinvio alle norme del processo civile compatibili con il processo tributario; tale rinvio giustifica l'applicazione della disciplina della procura prevista dal codice di procedura civile.

  • Art. 12, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina le modalità di conferimento della procura nel processo tributario, ammettendo l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata, la procura apposta in calce o a margine dell'atto e la dichiarazione orale verbalizzata in udienza.

  • Art. 21, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Prevede il termine ordinario di 60 giorni per proporre il ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 2 della Costituzione

    Il principio di solidarietà e il dovere di correttezza e buona fede impediscono di utilizzare strumenti processuali per finalità estranee a quelle proprie dell'istituto.

  • Cass. civ., sentenza 12 marzo 2008, n. 6591

    Ha affermato che la mancata certificazione della firma apposta per procura non è causa di nullità se l'atto raggiunge il proprio scopo e la controparte non contesta specificamente l'autenticità della firma.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726

    L'utilizzo di uno strumento processuale per conseguire un risultato diverso da quello previsto dalla legge può integrare abuso del processo, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa certificazione del difensore sulla firma della procura non determina automaticamente la nullità del ricorso se la procura consente comunque di identificare il conferimento dell'incarico e il difensore si è validamente costituito.
  • La nullità per difetto di autenticazione può assumere rilievo soprattutto quando la controparte contesti in modo tempestivo, concreto e motivato l'autenticità della firma.
  • Gli istituti deflattivi, come l'accertamento con adesione, devono essere utilizzati per instaurare un effettivo contraddittorio con l'amministrazione, non esclusivamente per ottenere una dilazione dei termini processuali.
  • La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione senza una reale partecipazione al procedimento può essere valutata come abuso del processo e non produrre l'effetto di sospensione o proroga dei termini.
  • Il rispetto del termine di 60 giorni per proporre il ricorso resta essenziale: se l'istanza di adesione è considerata strumentale o inefficace, il ricorso presentato oltre tale termine è inammissibile.
  • Una decisione di primo grado può essere confermata anche per una motivazione diversa, purché il giudice d'appello individui autonomamente una ragione sufficiente e legittima per mantenere fermo l'esito del giudizio.

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