Cassazione Civile, Ordinanza n. 23823/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'ordinanza con cui il tribunale ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del giudice monocratico che aveva revocato l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che ai fini del limite reddituale debbano rilevare i redditi e non il patrimonio mobiliare familiare e che l'ISEE non sia parametro decisivo; (2) violazione degli artt. 79 e 112 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo che la revoca non potrebbe fondarsi automaticamente sulla sola omessa o tardiva comunicazione delle variazioni reddituali, occorrendo valutare se la variazione abbia concretamente superato la soglia di ammissione; (3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002, lamentando che il tribunale avrebbe fondato il rigetto su presunzioni, senza indicare un preciso importo del superamento dei limiti reddituali e senza confutare la dichiarazione resa, con lesione del diritto di difesa e del giusto processo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che, ai fini dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, devono essere considerati tutti i redditi, anche non tassati, 'in nero' o illeciti, e che l'ISEE non è esaustivo perché non ricomprende tutti i redditi rilevanti per il patrocinio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta di per sé la revoca del beneficio, a prescindere dal fatto che la variazione abbia poi effettivamente superato la soglia reddituale; ciò in ragione dell'obbligo di cooperazione dell'interessato dopo l'ammissione. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo perché rivolto, in sostanza, a un vizio di motivazione non più censurabile nel medesimo modo dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque perché non coglieva la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sulla sola omessa comunicazione integrativa del reddito. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano tutti i redditi dell'interessato, inclusi quelli soggetti a tassazione separata, non tassati, percepiti 'in nero' e anche quelli derivanti da attività illecite; l'ISEE non è parametro esaustivo.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone all'interessato di comunicare le variazioni delle condizioni reddituali; la sua violazione integra il presupposto della revoca.
art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede due ipotesi concorrenti di revoca: mancata comunicazione delle variazioni reddituali e sopravvenuto superamento della soglia reddituale a seguito della comunicazione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa; la censura è stata ritenuta non decisiva perché non riferita alla ratio della revoca.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro del giusto processo; la Corte ha escluso la violazione perché il motivo non colpiva la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta formulata secondo un paradigma non più attuale dopo la riforma del 2012.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per giustificare, in presenza di ricorso prima facie infondato, l'evitamento di formalità processuali inutili come la rinnovazione della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante non si esaurisce nei dati fiscali o nell'ISEE, ma comprende ogni entrata economicamente apprezzabile riconducibile al richiedente, anche se non dichiarata o non imponibile.
- La mancata comunicazione delle variazioni reddituali successive all'ammissione al beneficio integra di per sé causa di revoca, indipendentemente dall'accertamento del concreto superamento della soglia reddituale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della decisione impugnata; doglianze che attaccano argomenti non decisivi o meri passaggi motivazionali non sono idonee a determinare la cassazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più consentito veicolare come vizio di legittimità una mera critica alla sufficienza o completezza della motivazione nei termini precedenti.
- Quando un ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può evitare attività processuali superflue, come la rinnovazione della notifica, in nome della ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23789/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23790/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23791/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23794/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23795/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →