Cassazione Civile, Ordinanza n. 11485/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a omessi versamenti di IVA, IRAP e ritenute alla fonte per l’anno d’imposta 2003. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato la cartella; l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma in secondo grado non era disponibile l’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dell’appello. L’Ufficio aveva quindi prodotto la distinta di spedizione, una visura del sistema Poste Italiane e la documentazione relativa alla richiesta di duplicato dell’avviso, chiedendo, in subordine, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. La CTR ha ritenuto che la schermata del sito postale non provasse la consegna al destinatario e, inoltre, ha dichiarato di non dover provvedere sulla rimessione in termini, dichiarando inammissibile l’appello per mancata prova della notifica. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 294 c.p.c., sostenendo che non si trattava di una notifica fallita, ma di una notifica già perfezionata rispetto alla quale mancava solo la prova documentale dell’avvenuta ricezione; pertanto il giudice regionale avrebbe dovuto valutare l’istanza di rimessione in termini, considerata la perdita non imputabile dell’avviso di ricevimento e la tempestiva attivazione dell’Ufficio per ottenerne un duplicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, quando l’appello è notificato a mezzo posta e l’appellato non si costituisce, l’appellante deve produrre l’avviso di ricevimento prima della discussione, oppure chiedere la rimessione in termini dimostrando di essersi tempestivamente attivato per ottenere un duplicato dall’amministrazione postale in caso di perdita incolpevole. Ha quindi affermato che la CTR ha errato nel non pronunciarsi sull’istanza di rimessione in termini e nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura di legittimità è stata proposta per violazione di legge sostanziale/processuale
art. 153 c.p.c.
È la norma invocata per la rimessione in termini in caso di perdita non imputabile dell’avviso di ricevimento
art. 294 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo la questione centrale è la rimessione in termini e la prova della notificazione
art. 149 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sulla notificazione a mezzo posta
art. 140 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sulla prova dell’avvenuto perfezionamento notificatorio
art. 372 c.p.c.
Richiamato con riferimento al deposito dell’avviso di ricevimento fino all’udienza
art. 379 c.p.c.
Richiamato per il termine ultimo di produzione dell’avviso di ricevimento in udienza
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il deposito dell’avviso fino all’adunanza in camera di consiglio
art. 291 c.p.c.
Esclusa la possibilità di rinnovazione della notificazione in mancanza dell’avviso di ricevimento
art. 184-bis c.p.c.
Richiamato come base per la rimessione in termini
art. 6, primo comma, L. n. 890 del 1982
Consente di richiedere all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso di ricevimento
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la notificazione dell’atto di appello nel processo tributario a mezzo posta
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’atto di appello è notificato a mezzo posta e la controparte resta contumace, l’appellante ha l’onere di produrre l’avviso di ricevimento prima della discussione, pena l’inammissibilità del gravame.
- Se l’avviso di ricevimento è stato smarrito o non è più reperibile per causa non imputabile alla parte, questa può ottenere la rimessione in termini solo dimostrando di essersi attivata tempestivamente per richiederne il duplicato all’amministrazione postale.
- La distinzione tra inesistenza/fallimento della notificazione e mera mancanza della prova documentale dell’avvenuta ricezione è decisiva: quando la notifica risulti effettuata, il problema riguarda la prova del perfezionamento, non la ritualità del tentativo notificatorio.
- Il giudice non può limitarsi a dichiarare l’inammissibilità per difetto di prova della notifica se è stata proposta una specifica istanza di rimessione in termini corredata di elementi documentali idonei; deve pronunciarsi su tale richiesta e valutarne i presupposti.
- La schermata del sito del gestore postale è probatoriamente utile solo se attesta la consegna al destinatario; se mostra soltanto la consegna al centro o all’ufficio postale di destinazione, non è sufficiente a provare l’avvenuta notificazione al destinatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11326/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11327/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2024 del 29/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →