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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Milano, Sezione 2

Ottemperanza Al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024.

Giustizia amministrativa202503048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di legge, alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a beneficiare della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o un beneficio equipollente. Il ricorrente chiedeva quindi l'ordine di conformazione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione aveva spontaneamente accreditato nel dicembre 2025, sul portafoglio elettronico, l'importo corrispondente al beneficio riconosciuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione aveva dato integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro mediante l'accredito delle somme dovute. L'adempimento spontaneo ha pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio di ottemperanza e non essendo quindi necessario disporre né ulteriori ordini conformativi né la nomina di un commissario ad acta. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, un'attività dell'Amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale fatto valere, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone la piena soddisfazione, nel corso del giudizio, dell'interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione spontanea e integrale del giudicato da parte dell'Amministrazione rende inutile la prosecuzione del processo e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato durante il giudizio di ottemperanza, non occorre disporre ulteriori misure conformative o nominare un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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