Sentenza n. 1271/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Bergamo del 2 aprile 2026 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 5 febbraio 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore per un lavoratore straniero. Il ricorso è stato notificato il 5 giugno 2026, ma depositato soltanto il 12 settembre 2026, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a. Con istanza depositata il 22 settembre 2026, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, sostenendo che il deposito, già tentato tempestivamente, non era andato a buon fine per problemi del sistema telematico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., perché il deposito è avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione: notificato il 5 giugno 2026, il ricorso doveva essere depositato entro il 5 luglio 2026. Ha respinto implicitamente l’istanza di rimessione in termini: il ricorrente non ha documentato né il tempestivo tentativo di deposito telematico né l’esistenza e la natura dei dedotti problemi del sistema, circostanze che non risultavano neppure alla Segreteria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni vittoriose non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
la notifica del ricorso si è perfezionata il 5.6.2026; il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro i trenta giorni successivi, ai sensi dell’art. 45, 1° comma, c.p.a., e quindi entro il 5.7.2026; invece il deposito è avvenuto solo il 12.9.2026
Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione; il mancato rispetto del termine comporta l’irricevibilità, salvo che ricorrano e siano provati i presupposti per la rimessione in termini.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, 1° comma, lett. a, c.p.a.
La tardività del deposito rispetto al termine previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a. determina l’irricevibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Sentito lo stesso difensore ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La decisione è stata pronunciata in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver sentito il difensore ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione in termini fondata su asseriti malfunzionamenti del sistema di deposito telematico richiede la prova sia del tempestivo tentativo di deposito sia dell’effettivo malfunzionamento e delle sue caratteristiche; in mancanza di tale prova, il deposito tardivo non è giustificato e il ricorso è irricevibile.
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