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Sentenza

Sentenza n. 1025/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 04357/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202407638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria, successivo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria partecipata. Ha dedotto, in primo luogo, che la liquidazione coatta non fosse una conseguenza necessaria della revoca dell'autorizzazione, sostenendo che la società non esercitasse più attività fiduciaria dal 2006, avesse deliberato la liquidazione volontaria dal 2013 e avesse mantenuto aperti soltanto pochi mandati formalmente non definiti. Ha quindi prospettato carenza di potere in concreto, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 233/1986 e dell'art. 9, comma 3, del d.m. 16 gennaio 1995, difetto dei presupposti e di istruttoria. In secondo luogo, ha sostenuto che le irregolarità contestate avrebbero potuto giustificare soltanto un'istruttoria o la sospensione dell'autorizzazione, non la revoca definitiva e la conseguente liquidazione coatta; ha contestato, tra l'altro, l'omessa trasmissione del bilancio, assumendo che l'amministrazione avrebbe potuto acquisirlo d'ufficio ai sensi dell'art. 18 l. n. 241/1990. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 233/1986, se interpretato nel senso di imporre automaticamente la liquidazione coatta anche quando l'attività fiduciaria fosse già cessata.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che il decreto ministeriale di revoca dell'autorizzazione non era stato impugnato in primo grado, né erano state formulate censure specifiche contro di esso; ove si fosse inteso impugnarlo, l'impugnazione sarebbe stata comunque tardiva. Ne consegue che la legittimità della revoca non poteva essere rimessa in discussione nel giudizio sulla successiva liquidazione coatta, e le relative censure sono state dichiarate inammissibili in quanto nuove o comunque reiterative di censure inammissibili. Nel merito, il Collegio ha affermato che l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 233/1986 configura la liquidazione coatta amministrativa come atto vincolato e conseguente alla revoca dell'autorizzazione, senza lasciare margini di discrezionalità all'amministrazione. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che la società avesse già cessato l'attività fiduciaria o deliberato la liquidazione volontaria: la revoca rende impossibile la prosecuzione dell'attività e la liquidazione coatta assicura il monitoraggio pubblico delle operazioni liquidatorie, in presenza della perdita di fiducia dello Stato nella società. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, poiché la sostituzione dello Stato agli organi societari nella liquidazione del patrimonio è giustificata dalla revoca dell'autorizzazione e dalla conseguente sfiducia dell'autorità. L'appellante è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese del grado in favore del Ministero; nulla è stato disposto per il commissario liquidatore non costituito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 233/1986

    Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge suindicata o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

    La disposizione impone la liquidazione coatta amministrativa come conseguenza vincolata della revoca dell'autorizzazione, senza richiedere che la società stia ancora esercitando l'attività fiduciaria; la misura serve anche a sottoporre a controllo pubblico le operazioni liquidatorie.

  • art. 2 l. n. 1966/1939

    È richiamato quale base normativa della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

  • art. 9, comma 3, d.m. 16 gennaio 1995

    È stato invocato dall'appellante per sostenere che le irregolarità avrebbero potuto giustificare la sospensione anziché la revoca; la decisione non ne accoglie l'interpretazione, poiché la legittimità della revoca non era più contestabile in questo giudizio.

  • art. 18 l. n. 241/1990

    È stato invocato dall'appellante in relazione all'acquisizione d'ufficio del bilancio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la revoca dell'autorizzazione, non tempestivamente impugnata.

  • artt. 197 e seguenti r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Sono richiamati dall'art. 1 d.l. n. 233/1986 quale disciplina della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    Sono stati invocati per prospettare l'illegittimità costituzionale della liquidazione coatta automatica; il giudice ha ritenuto la questione generica e manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Quando una disposizione prevede che le società fiduciarie siano poste in liquidazione coatta amministrativa a seguito della revoca dell'autorizzazione, il provvedimento di liquidazione ha natura vincolata e costituisce conseguenza necessaria della revoca, senza margini di scelta per l'amministrazione.
  • La liquidazione coatta amministrativa conseguente alla revoca dell'autorizzazione non presuppone che la società stia ancora esercitando concretamente l'attività fiduciaria: la misura può essere disposta anche quando l'attività sia cessata, perché mira altresì ad assicurare il controllo pubblico sulle operazioni liquidatorie di una società nei cui confronti è venuta meno la fiducia dello Stato.
  • Nel giudizio contro il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa non possono essere rimesse in discussione le ragioni di illegittimità proprie della precedente revoca dell'autorizzazione, se quest'ultima non è stata autonomamente impugnata o è stata impugnata tardivamente.
  • La sostituzione dell'amministrazione agli organi societari nella liquidazione del patrimonio non è manifestamente irragionevole né sproporzionata quando deriva dalla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, poiché tale revoca esprime il venir meno della fiducia pubblica nella società e giustifica il controllo pubblico della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoAutotutelaInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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