Ordinanza n. 3581/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”prot. 36610 del 10 marzo 2026, trasmessa a mezzo e-mail in pari data, con cui l’Ateneo ha disposto la “sospensione cautelativa dell'erogazione della borsa di studio” per gli specializzandi di area sanitaria non medica, subordinandone la ripresa alla verifica di requisiti reddituali e riservandosi la ripetizione delle somme già erogate; - della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026, quale atto presupposto, interpretativo e vincolante, richiamata nella comunicazione dell’Ateneo, con cui il Ministero ha erroneamente ricondotto la disciplina delle borse di studio per gli specializzandi non medici a quella generale di cui alla legge n. 398/1989; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi inclusa la richiesta di compilazione del modello di dichiarazione reddituale e la nota di riscontro dell’Ateneo che ha confermato la sospensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione cautelativa, a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, dell’erogazione delle borse di studio per specializzandi di area sanitaria non medica, con richiesta di dichiarazione reddituale
Esito
Favorevole al resistente (ministero e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con cui è stata sospesa l’erogazione della borsa di studio e ne è stata subordinata la ripresa alla verifica dei requisiti reddituali, nonché la nota interpretativa del Ministero dell’Università e della Ricerca ritenuta presupposta e vincolante. Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento, l’amministrazione ha ritenuto applicabile alle borse degli specializzandi non medici la disciplina generale prevista dalla legge n. 398/1989 e dalla normativa attuativa, comprensiva di limiti reddituali. I ricorrenti hanno chiesto in sede cautelare l’immediata ripresa dell’erogazione. Il TAR ha rilevato che il pregiudizio dedotto era esclusivamente economico e che il ricorso, proposto collettivamente, riuniva posizioni potenzialmente eterogenee, senza documentazione specificamente riferita ai singoli ricorrenti idonea a dimostrare particolari situazioni personali o familiari tali da rendere urgente la riattivazione del beneficio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora, senza definire nel merito la legittimità della sospensione delle borse né l’applicabilità della legge n. 398/1989. Ha ritenuto non circostanziato e non provato, con riferimento alla posizione individuale di ciascun ricorrente, un danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla decisione di merito. Il pregiudizio economico è stato ritenuto, in ogni caso, integralmente ristorabile mediante il riconoscimento delle somme eventualmente dovute qualora il ricorso fosse accolto nel merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 55, comma 1, c.p.a.
pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
La tutela cautelare richiede la dimostrazione del periculum in mora, costituito da un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso perché il danno era economico, non specificamente provato per ciascun ricorrente e comunque integralmente ristorabile.
legge n. 398/1989
È stata richiamata dall’amministrazione e dal Ministero quale disciplina generale ritenuta applicabile alle borse di studio degli specializzandi di area sanitaria non medica; l’ordinanza non si pronuncia sulla correttezza di tale applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione o la riattivazione provvisoria di un beneficio economico richiede la prova del periculum in mora, ossia di un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla decisione di merito.
- Il danno meramente economico, quando sia integralmente ristorabile mediante il pagamento delle somme eventualmente dovute all’esito del giudizio, non integra di regola un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
- Nei ricorsi collettivi aventi a oggetto un beneficio economico, la prova dell’urgenza deve essere riferita alle concrete condizioni di ciascun ricorrente, soprattutto quando le posizioni individuali siano eterogenee; la mera allegazione indistinta del pregiudizio non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →