Sentenza del 16/02/2015 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Catasto - Rendita catastale - Notifica avviso di liquidazione oneri fondato su attribuzione rendita presunta - Affissione Albo Pretorio - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La notificazione mediante affissione all'Albo Pretorio degli atti di liquidazione degli oneri e di irrogazione delle sanzioni è stata ritenuta illegittima, poiché tali atti devono essere notificati secondo le forme ordinarie. La modalità speciale prevista dalla legge riguarda soltanto l'atto di attribuzione della rendita catastale presunta e non può essere estesa agli atti conseguenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione degli atti di liquidazione degli oneri e di irrogazione delle sanzioni, fondati sull'attribuzione di una rendita catastale presunta. Gli atti erano stati notificati mediante affissione all'Albo Pretorio. Secondo il ricorrente, tale modalità era illegittima perché l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 225/2010 consente la notificazione tramite Albo Pretorio esclusivamente per gli atti di attribuzione della rendita catastale, non anche per i successivi atti di liquidazione degli oneri e di irrogazione delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5-bis, D.L. 225/2010
La notificazione mediante affissione all'Albo Pretorio è prevista per gli atti di attribuzione della rendita catastale.
La norma è stata interpretata restrittivamente: la notifica tramite Albo Pretorio è ammessa solo per l'atto di attribuzione della rendita catastale presunta e non per gli atti successivi di liquidazione degli oneri o di irrogazione delle sanzioni, che devono essere notificati con le modalità ordinarie.
Massime di principio
- Le modalità di notificazione speciali previste dalla legge non possono essere estese oltre i casi espressamente indicati dalla norma.
- Quando un atto presupposto e gli atti conseguenti hanno natura e funzione diverse, la validità della notifica prevista per il primo non implica automaticamente la validità della notifica degli altri.
- Gli atti di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati autonomamente e nelle forme ordinarie, anche se fondati su una rendita catastale attribuita mediante una procedura speciale.
- La notificazione irregolare può comportare l'illegittimità o l'inefficacia degli atti conseguenti, soprattutto quando incide sulla possibilità del contribuente di conoscere tempestivamente la pretesa e difendersi.
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