Cassazione Penale, Ordinanza n. 11426/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, ma tali censure miravano sostanzialmente a una diversa ricostruzione del fatto e a una nuova valutazione degli elementi probatori. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una motivazione insufficiente o errata del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che il terzo motivo fosse manifestamente infondato perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era esente da evidenti illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
art. 606 c.p.p.
In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano a una rilettura del fatto e delle prove riservata al giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 624 c.p.
Norma richiamata solo indirettamente dal riferimento alla sentenza di condanna confermata in appello; non emerge una specifica interpretazione della Corte nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di legittimità in richieste di nuova valutazione del merito, poiché la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove spettano in via esclusiva al giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito sulla responsabilità penale è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e giuridicamente corretta; il controllo di legittimità non consente una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio, senza necessità di confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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