Cassazione Penale, Sentenza n. 10373/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione dell'art. 420 ter c.p.p.: in occasione dell'udienza del 24/09/2019 il difensore aveva rappresentato il legittimo impedimento dell'imputato, ristretto in detenzione domiciliare dal 22/03/2019 per altra causa, e aveva presentato istanza ex art. 420 ter c.p.p.; il Tribunale non rinviò né ordinò la traduzione dell'imputato ritenendo che fosse onere dell'imputato chiedere autorizzazione al tribunale di sorveglianza. In secondo luogo censurata carenza di motivazione sulla determinazione della pena base e della pena in continuazione (censura assorbita).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando i principi delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 7635/2021) che equiparano le forme di restrizione ai fini dell'impedimento e impongono al giudice, se la condizione di restrizione emerge negli atti entro le formalità di apertura del dibattimento, di disporre il rinvio e l'ordine di traduzione. Poiché nel caso la condizione di restrizione era stata comunicata nei termini, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 420 ter cod. proc. pen.
Il giudice deve rinviare l'udienza, anche d'ufficio, quando risulti che l'assenza dell'imputato dipende da legittimo impedimento (anche detenzione domiciliare) e, se la restrizione emerge entro le formalità di apertura del dibattimento, deve disporre l'ordine di traduzione e il rinvio
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevanza della corretta citazione: ove l'imputato sia correttamente citato e non risulti impedimento entro le formalità di apertura, la mancata comparizione può essere valutata come volontaria sottrazione
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli effetti del legittimo impedimento sulla partecipazione del difensore/imputato; la Corte ha valutato l'erronea interpretazione applicativa in primo grado
Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Principio già affermato: parificazione degli effetti delle forme di restrizione (carceraria e domiciliare) ai fini dell'impedimento; il giudice deve attivarsi per la traduzione e il rinvio se la condizione di restrizione emerge dagli atti entro l'apertura del dibattimento; in mancanza di tale emersione, l'onere di informazione grava su imputato o difensore
Massime di principio
- Se l'assenza dell'imputato è dovuta a detenzione (anche domiciliare) e tale condizione è portata a conoscenza del giudice nelle formalità di apertura del dibattimento, il giudice è obbligato a disporre il rinvio e l'ordine di traduzione; procedere senza rinviare è motivo di annullamento
- La parità di trattamento tra custodia carceraria e detenzione domiciliare implica che entrambe le condizioni possano costituire legittimo impedimento ai fini dell'art. 420 ter c.p.p.
- Se la condizione di restrizione non emerge dagli atti, l'onere di comunicazione è dell'imputato o del suo difensore; in presenza di corretta citazione e mancata comunicazione, l'assenza può essere valutata come volontaria sottrazione
- Una censura sulla carenza di motivazione relativa alla determinazione della pena può essere assorbita se emerge un vizio processuale decisivo; tuttavia, in un nuovo giudizio la Corte dovrà motivare compiutamente la determinazione della pena base e quella per la continuazione
- Per evitare rischi di nullità, la difesa deve tempestivamente comunicare e documentare qualsiasi misura detentiva sopravvenuta che impedisca la comparizione dell'imputato
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