Cassazione Civile, Ordinanza n. 11888/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale che contestava all'impresa ricorrente la violazione dell'art. 21, commi 2 e 4, del Codice della strada per avere eseguito lavori in area destinata alla circolazione senza adottare, secondo l'amministrazione, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e senza segnalare adeguatamente la presenza di una piattaforma/cestello sulla sede stradale, ritenuta concausa di un sinistro in cui il conducente di un autoarticolato aveva urtato il cestello provocando lesioni alla persona presente sulla piattaforma. La ricorrente aveva opposto il verbale ex art. 22 L. 689/1981, ma il giudice di pace aveva respinto l'opposizione e il tribunale aveva rigettato l'appello. In cassazione la società/impresa ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 2729 c.c. per avere il tribunale ricavato l'inadeguatezza delle misure di sicurezza dal solo verificarsi del sinistro, attribuendo così al fatto storico valore di presunzione non grave, precisa e concordante e costruendo di fatto una responsabilità oggettiva; dall'altro la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata descrizione della condotta concreta, mancata indicazione degli specifici accorgimenti omessi e mancata spiegazione del nesso causale e del concorso del conducente del mezzo pesante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che il giudice di merito non può desumere la mancanza di idonei accorgimenti per la sicurezza del cantiere dal solo fatto dell'incidente, perché la prova presuntiva richiede fatti noti dotati di gravità, precisione e, ove vi siano più indizi, concordanza. Nel caso concreto il tribunale aveva omesso un'effettiva verifica della conformità del cantiere mobile alla normativa di dettaglio richiamata dal Codice della strada e non aveva svolto l'analisi complessiva degli elementi indiziari risultanti dagli atti, tra cui alcune misure di segnalazione e delimitazione del cantiere già emergenti dal rapporto della polizia. Per questo la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Savona in diversa composizione per nuovo esame, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22 L. 689/1981
indica il rimedio di opposizione avverso il verbale sanzionatorio, nel cui ambito la controversia era stata introdotta.
art. 21, commi 2 e 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
prevede l'obbligo, per chi esegua lavori o depositi materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta, di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.
art. 21, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
rinvia al regolamento di attuazione per le modalità e i mezzi di delimitazione e segnalazione dei cantieri e per gli accorgimenti di regolazione del traffico.
artt. 30-46 del regolamento di attuazione del Codice della strada
dettano la disciplina di dettaglio sulle modalità e i mezzi di delimitazione e segnalazione dei cantieri e sugli accorgimenti per la sicurezza e la visibilità del personale.
art. 2729 c.c.
la presunzione può essere ammessa solo se fondata su fatti noti gravi, precisi e concordanti; il solo verificarsi del sinistro non basta a sorreggere l'inferenza sulla mancanza di adeguate misure di sicurezza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato, insieme all'art. 132 c.p.c., per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il fatto noto posto a base dell'inferenza deve essere storicamente determinato e dotato dei requisiti di gravità e precisione; se gli indizi sono plurimi, il giudice deve valutarli complessivamente secondo il criterio della concordanza, non con un esame atomistico.
- Non è consentito desumere l'inadempimento di obblighi di sicurezza o la violazione di norme tecniche sul solo rilievo che si sia verificato il sinistro: l'evento dannoso può costituire un indizio, ma richiede ulteriori elementi convergenti per fondare la responsabilità.
- La motivazione è apparente quando omette di esplicitare quali condotte concrete siano state tenute, quali specifiche prescrizioni siano state violate e quale sia il percorso logico che collega gli elementi di fatto alla conclusione di responsabilità.
- Nella contestazione di violazioni relative alla sicurezza dei cantieri stradali, il giudice deve verificare la conformità delle misure adottate non solo in astratto, ma alla luce delle prescrizioni normative di dettaglio e degli elementi concretamente emergenti dagli atti, inclusi eventuali accorgimenti di segnalazione e delimitazione già predisposti.
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