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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05555/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso della ASL è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito favorevole al dirigente, che aveva ottenuto l'annullamento della sanzione disciplinare. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento anche dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare irrogato a un dirigente di ASL con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese e quindici giorni. Al dirigente era stato contestato di avere autorizzato il pagamento indebito di rette in favore della società che gestiva una struttura per anziani, ritenuta dalla Corte territoriale, sulla base degli accertamenti richiamati, erroneamente qualificata come RSA e non come RSSA, con conseguente indebita attribuzione di un contributo a carico del servizio sanitario regionale. La Corte d'appello aveva però annullato la sanzione ritenendo, da un lato, infondata la nullità del procedimento disciplinare per illegittima composizione dell'UPD e, dall'altro, irrilevanti sul piano disciplinare le condotte contestate, perché riconducibili a un'interpretazione plausibile delle norme applicabili e non a una vera violazione del codice disciplinare. La ASL ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato l'irrilevanza disciplinare su una ratio illogica; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova documentale, in particolare della delibera sottoscritta dal dirigente, che dimostrerebbe la modifica indebita delle conclusioni dell'UMVD; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle circostanze documentate che avrebbero smentito la giustificazione basata sulle difficoltà interpretative della normativa. La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi strettamente connessi e li ha giudicati tutti inammissibili, perché miravano solo a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio alla motivazione della sentenza impugnata. Ha invece ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valutato il complesso delle risultanze istruttorie e aveva plausibilmente escluso la rilevanza disciplinare della condotta, valorizzando la buona fede soggettiva e le difficoltà interpretative delle norme che il dirigente aveva inteso applicare nell'esercizio delle proprie funzioni.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    è invocato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte non accoglie la censura e ritiene la motivazione della sentenza di merito immune da vizi logici e giuridici.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio di motivazione apparente; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare il travisamento della prova documentale; la Corte ritiene la doglianza una mera contrapposizione di lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte esclude un vizio di legittimità, ritenendo la motivazione della sentenza di merito congrua.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è ammissibile una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente coerente.
  • La motivazione della sentenza di merito non è apparente se il giudice di appello espone, sulla base dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie, le ragioni per cui esclude la rilevanza disciplinare del fatto contestato.
  • Nel giudizio disciplinare, la condotta può essere ritenuta non sanzionabile quando il giudice accerti che essa sia stata tenuta in presenza di obiettive difficoltà interpretative della normativa e sia sorretta da un giudizio di plausibile buona fede soggettiva, pur se la scelta operativa risulti poi difforme da quella dell'amministrazione.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando, sotto tale veste, si solleciti soltanto una nuova valutazione delle risultanze documentali già esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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