Sentenza n. 2335/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, oltre a una nota dei Carabinieri e al verbale di ritiro cautelare delle armi e dei titoli di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché gli atti presupposti relativi alla segnalazione dei Carabinieri e al ritiro cautelare delle armi e dei titoli di pubblica sicurezza. Il provvedimento prefettizio richiamava due deferimenti penali, rispettivamente per minacce e diffamazione a mezzo stampa, nonché generici contrasti e un elevato risentimento con il comandante della polizia municipale e altri dipendenti comunali. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione degli artt. 39, 1, 5 e 10 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, arbitrarietà, violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria, travisamento e difetto dei presupposti. Il ricorrente ha evidenziato che i procedimenti penali erano stati definiti con archiviazione per le minacce e assoluzione per particolare tenuità del fatto quanto alla diffamazione. Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà del divieto rispetto alla permanenza della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che gli consentiva il porto dell'arma di servizio senza licenza, denunciando la violazione dell'art. 5, comma 5, l. 65/1986. Con il terzo motivo ha prospettato l'illegittimità del provvedimento qualora fosse stato interpretato anche come revoca o ritiro cautelare dei titoli autorizzativi e della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Con il quarto motivo ha dedotto l'incompetenza dei Carabinieri ad adottare provvedimenti di ritiro o revoca dei titoli autorizzativi e della qualifica, sostenendo che avrebbero potuto ritirare soltanto le armi. Con il quinto motivo ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 10 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato con riferimento al divieto prefettizio di detenzione delle armi, assorbendo gli ulteriori motivi. Ha riconosciuto che in materia di armi l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del destinatario e sul rischio di abuso, sindacabile dal giudice solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante un'adeguata e puntuale istruttoria e una motivazione coerente, che dia conto della concreta incidenza dei fatti sulla possibilità di abuso delle armi e della valutazione complessiva della personalità dell'interessato. Nel caso concreto, la Prefettura si era limitata a recepire acriticamente la nota dei Carabinieri, elencando due deferimenti risalenti al 2019 e al 2020 e richiamando genericamente contrasti nell'ambiente di lavoro, senza spiegare perché tali elementi dimostrassero una sopravvenuta inaffidabilità nell'uso delle armi. Inoltre, il provvedimento non aveva considerato l'archiviazione del procedimento per minacce, già intervenuta prima dell'adozione del divieto, né l'assoluzione per particolare tenuità del fatto relativa alla diffamazione, limitandosi a richiamare la condanna risarcitoria. Mancava quindi una valutazione autonoma e attuale dei fatti e una motivazione capace di collegarli a un concreto rischio di abuso delle armi. Il decreto prefettizio è stato annullato, salva la facoltà dell'amministrazione di rieditare il potere, anche adottando un nuovo provvedimento negativo, purché fondato su istruttoria più approfondita e su una motivazione congrua riguardo a ragioni concrete e attuali di rischio. La domanda di annullamento della nota dei Carabinieri e del verbale di ritiro è stata respinta, poiché tali atti avevano natura endoprocedimentale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
La disposizione costituisce la base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; l'esercizio del potere richiede comunque istruttoria adeguata e motivazione coerente sul rischio di abuso.
artt. 1, 5 e 10 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamati dal ricorrente nell'ambito delle censure di violazione di legge e difetto di motivazione; il giudice ha definito il ricorso senza esaminare specificamente tali ulteriori profili, assorbiti.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della prognosi di inaffidabilità; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Richiamati per la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, assorbita in conseguenza dell'accoglimento della censura istruttoria e motivazionale.
art. 5, commi 3 e 5, l. 65/1986
Richiamati dal ricorrente in relazione alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e al porto dell'arma di servizio; le relative censure sono state assorbite.
art. 699 c.p.
Richiamato per evidenziare che il rilascio e il mantenimento dei titoli in materia di armi costituiscono eccezione al generale divieto di detenzione.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
Richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di detenzione di armi, rispetto al quale i titoli di polizia rappresentano un'eccezione.
Massime di principio
- In materia di detenzione di armi non sussiste un diritto assoluto al rilascio o al mantenimento dei relativi titoli, poiché essi costituiscono un'eccezione al generale divieto di detenzione; l'autorità di pubblica sicurezza dispone pertanto di ampia discrezionalità nel formulare una prognosi sull'affidabilità dell'interessato e sul buon uso delle armi.
- Il divieto di detenzione di armi deve essere preceduto da un'istruttoria adeguata e puntuale e deve indicare le ragioni concrete per cui gli elementi acquisiti dimostrano una sopravvenuta inaffidabilità o un rischio, anche potenziale, di abuso delle armi.
- Il mero elenco di denunce o deferimenti penali e il generico richiamo a contrasti personali o lavorativi non sono sufficienti a motivare un divieto di detenzione di armi se l'amministrazione non spiega il collegamento concreto tra tali fatti e il rischio di abuso.
- Nel formulare la prognosi di inaffidabilità, l'amministrazione deve considerare gli esiti dei procedimenti penali già intervenuti prima dell'adozione del provvedimento e valutare autonomamente la rilevanza dei fatti, senza equiparare automaticamente una denuncia o un deferimento alla prova della condotta contestata.
- L'annullamento giudiziale del divieto di detenzione di armi per difetto di istruttoria o motivazione non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere e adottare un nuovo provvedimento, anche negativo, purché fondato su un'istruttoria più approfondita e su ragioni concrete, attuali e adeguatamente motivate.
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