Cassazione Penale, Sentenza n. 02667/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il diniego di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, motivato dallo stato di salute del ricorrente affetto da carcinoma prostatico. Il ricorrente lamentava che non era stato avviato il necessario percorso diagnostico e terapeutico (in particolare la stadiazione tramite PET-PSMA) e che la detenzione era incompatibile con le esigenze diagnostiche e terapeutiche; il consulente tecnico di parte segnalava l'urgenza degli accertamenti e raccomandava la rapida esecuzione degli esami. Si contestava altresì l'assenza di nomina di un perito da parte del giudice del merito.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che si trattasse di una reiterazione di istanza e che non fossero stati dedotti fatti nuovi idonei a mutare la valutazione cautelare già compiuta; l'ultima perizia sulle condizioni di salute risaliva al 24/03/2025 e le patologie erano state valutate compatibili con la detenzione. È stata inoltre rilevata l'esecuzione di una scintigrafia total body risultata negativa per metastasi ossee e la programmazione dell'esame PET-PSMA, che può essere effettuato anche in costanza di detenzione con apposita autorizzazione; pertanto non sussisteva incompatibilità con il regime carcerario e non vi era obbligo di disporre nuova perizia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Corte ha disposto l'omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo in relazione alla documentazione e alle comunicazioni prodotte dalla difesa; il richiamo serve a delimitare l'ambito probatorio e la portata delle istanze riproposte, segnalando che non sono stati prodotti elementi nuovi ai sensi della normativa procedurale richiamata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Giurisprudenza Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Principio secondo cui le istanze reiterate di revoca o sostituzione della misura cautelare hanno un perimetro limitato e richiedono l'emersione di fatti nuovi non già valutati in precedenza
Giurisprudenza Sez. 1, n. 36061 del 13/06/2023
Richiamata per affermare che l'eta anagrafica avanzata non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari quando il comportamento e la posizione dell'indagato (ad es. direzione della cosca) mostrino perdurante pericolosità
Giurisprudenza Sez. 1, n. 44623 del 15/07/2022 (Curello)
Principio che ammette il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere senza disporre perizia medica quando il giudice motivi congruamente l'assenza di fatti nuovi che incidano sulla situazione patologica già documentata
Massime di principio
- Le istanze reiterate di revoca o sostituzione della misura cautelare devono contenere fatti nuovi e rilevanti non già valutati in precedenti decisioni; in mancanza possono essere respinte sul presupposto dell'assenza di sopravvenienze
- Il giudice può ritenere inutile disporre una nuova perizia quando esiste una recente valutazione medica e non sono state dedotte sopravvenienze cliniche idonee a modificare la precedente valutazione
- La necessità di esami diagnostici per la stadiazione o definizione terapeutica può essere soddisfatta tramite autorizzazioni per uscite o prestazioni in regime detentivo senza che ciò giustifichi automaticamente la sostituzione della custodia
- La mera presenza di una patologia non determina di per sé l'incompatibilità con la detenzione: occorre dimostrare che le cure necessarie non possano essere effettuate in carcere o che vi sia un peggioramento sopravvenuto rilevante
- L'eta avanzata non elimina le esigenze cautelari se permangono indici di pericolosità personale o di ruolo attivo nell'associazione criminale
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In sede di pubblicazione del provvedimento vanno omessi dati identificativi sensibili in applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02658/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02440/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02443/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02444/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02445/2026 del 22/01/2026
- Sentenza penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02543/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →