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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29889/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La vicenda origina da una precedente ordinanza/sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso e, per errore, aveva posto a carico della ricorrente le spese di legittimità in favore della parte intimata, sebbene il resistente non si fosse costituito e non avesse svolto attività difensiva. La ricorrente ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale, chiedendo l’eliminazione della statuizione sulle spese contenuta nella motivazione e nel dispositivo della decisione n. 4748/2023. Il motivo dell’istanza è che la condanna alle spese in favore di una parte non costituita e non difesa è frutto di mera svista materiale, percepibile ictu oculi dal testo della sentenza, e non di errore revocatorio.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica della precedente sentenza n. 4748/2023, eliminando dalla motivazione la frase sulle spese che seguono la soccombenza e dal dispositivo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità. Ha inoltre ordinato alla cancelleria di annotare la correzione sull’originale della sentenza. Non è stata posta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    L’errore materiale rilevabile dal testo del provvedimento, che non incide sul contenuto decisionale, è emendabile con il procedimento di correzione.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del procedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore dell’intimato vittorioso che non abbia svolto attività processuale e non abbia quindi sostenuto spese da rifondere.

Massime di principio

  • La condanna alle spese non può essere liquidata in favore della parte intimata che, nel giudizio di cassazione, non si sia costituita né abbia svolto attività difensiva, poiché manca il presupposto del rimborso di spese effettivamente sostenute.
  • Quando la statuizione sulle spese risulti incoerente con la stessa motivazione della decisione e sia percepibile ictu oculi come frutto di svista, l’errore è materiale e va corretto ex art. 287 c.p.c., non mediante revocazione.
  • La correzione dell’errore materiale può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo, quando l’inesattezza si rifletta in entrambe le parti della decisione e non alteri il contenuto sostanziale del provvedimento.
  • Nel giudizio di correzione dell’errore materiale, se la rettifica si risolve in un adeguamento doveroso della pronuncia a un contenuto normativamente obbligato, non è dovuta una nuova regolazione delle spese del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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