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Sentenza

Sentenza n. 664/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore Generale n. 1139 del 16 dicembre 2024, con la quale è stata disposta la copertura di n. 3 posti afferenti al profilo professionale di “ortottista” mediante la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato; quanto ai primi motivi aggiunti: - della deliberazione del Direttore Generale n. 950 dell’8 maggio 2025; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1242 del 19 giugno 2025; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 15 maggio 2025; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1209 del 14 giugno 2025; quanto ai secondi motivi aggiunti: - della deliberazione del Direttore Generale n. 1721 del 19 agosto 2025; quanto ai terzi motivi aggiunti: - della deliberazione del Direttore Generale n. 2261 dell’11 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202500907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni relative alla proroga di contratti a tempo determinato, allo scorrimento parziale della graduatoria, alla programmazione del fabbisogno e all’indizione e conclusione della stabilizzazione di un posto di ortottista

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza idonea nella graduatoria approvata per due posti di ortottista, ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria aveva prorogato tre contratti a tempo determinato, sostenendo che la disponibilità di ulteriori posti imponesse lo scorrimento della graduatoria sino alla sua posizione e l’assunzione a tempo indeterminato. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti successivi di programmazione del fabbisogno, la proroga di un ulteriore contratto a termine, l’avviso e l’indizione della procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021, nonché la deliberazione conclusiva che aveva individuato la controinteressata quale vincitrice dell’unico posto di ortottista. Ha dedotto la violazione della regola del reclutamento a tempo indeterminato mediante pubblico concorso, dell’obbligo di utilizzare la graduatoria vigente e l’illegittimità derivata degli atti successivi, assumendo che le proroghe e la stabilizzazione costituissero una sequenza elusiva dello scorrimento e si fondassero su rapporti a termine nulli. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione sulle pretese di accertamento del diritto all’assunzione e la carenza di interesse, mentre l’Azienda ha sostenuto la natura non automatica dello scorrimento, la necessità di assicurare la continuità assistenziale e la legittimità della stabilizzazione. Il TAR ha inoltre esaminato la tempestività della trasposizione dal ricorso straordinario e la mancata impugnazione immediata degli atti programmatori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande di accertamento del diritto all’assunzione e di condanna alla costituzione del rapporto di lavoro, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo devolute al giudice ordinario, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Ha invece riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulle domande di annullamento degli atti autoritativi di organizzazione e reclutamento. Ha respinto l’eccezione di tardività della trasposizione, ritenendo rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 48 c.p.a., e ha ritenuto ammissibile l’impugnazione degli atti programmatori insieme agli atti applicativi, poiché i primi non erano immediatamente lesivi. Nel merito, ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Pur riconoscendo che il reclutamento a tempo indeterminato e l’utilizzo delle graduatorie vigenti costituiscono modalità ordinarie, il giudice ha escluso che l’Amministrazione fosse automaticamente obbligata allo scorrimento, qualificando la posizione dell’idoneo non vincitore come aspettativa giuridicamente qualificata. Le proroghe dei contratti a termine sono state ritenute giustificate da esigenze temporanee di continuità assistenziale e tutela dei LEA; lo scorrimento fino al quarto classificato ha mostrato l’inserimento della scelta in un percorso programmatorio; la stabilizzazione è stata considerata istituto speciale, rivolto al personale precario già impiegato nel servizio sanitario e finalizzato al superamento del precariato, non comparabile né necessariamente alternativo allo scorrimento della graduatoria. La sequenza degli atti è stata ritenuta coerente con la programmazione del fabbisogno, gli indirizzi regionali e le esigenze organizzative, senza manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei presupposti o difetti macroscopici di istruttoria e motivazione. Il giudice ha quindi escluso che la ricorrente potesse ottenere una sostituzione giudiziale delle scelte organizzative dell’Azienda. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.a.

    termine perentorio di sessanta giorni

    Il termine per la trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio davanti al TAR è stato ritenuto rispettato.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai fini della translatio iudicii.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali e all’esercizio di poteri autoritativi in materia di organizzazione e reclutamento del personale.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Il ricorso al lavoro flessibile è ammesso per esigenze temporanee o eccezionali, mentre la regola generale è il reclutamento a tempo indeterminato.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità orientano l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti quale modalità ordinaria di copertura dei fabbisogni, senza imporre tuttavia uno scorrimento automatico.

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021

    Prevede una procedura speciale di stabilizzazione del personale precario sanitario, autonoma rispetto allo scorrimento delle graduatorie e finalizzata al superamento del precariato e alla continuità dei servizi.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito di definire la domanda cautelare mediante fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la presenza di una graduatoria concorsuale vigente non attribuisce automaticamente all’idoneo non vincitore un diritto soggettivo all’assunzione né impone all’Amministrazione lo scorrimento integrale della graduatoria; essa fonda un’aspettativa giuridicamente qualificata, tutelabile nei limiti del controllo sulla legittimità della scelta amministrativa.
  • La mera esistenza di posti vacanti non comporta, di per sé, l’obbligo di scorrimento della graduatoria: l’Amministrazione deve previamente determinarsi sulla copertura del posto mediante reclutamento dall’esterno e può scegliere, nell’ambito della propria discrezionalità organizzativa e della programmazione del fabbisogno, modalità diverse previste dall’ordinamento.
  • La procedura di stabilizzazione del personale precario sanitario prevista dall’art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021 è un istituto speciale rivolto al personale già titolare di rapporti a tempo determinato e finalizzato al superamento del precariato; la sua attivazione non è automaticamente incompatibile con una graduatoria concorsuale vigente né costituisce, di per sé, elusione dello scorrimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative di reclutamento e organizzazione del personale si limita alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei presupposti di fatto; il giudice non può sostituire la propria opzione organizzativa a quella dell’Amministrazione né imporre una comparazione analitica tra tutte le soluzioni astrattamente praticabili.
  • Gli atti di programmazione del fabbisogno e della dotazione organica, in quanto generalmente privi di immediata lesività per il candidato idoneo, possono essere impugnati insieme agli atti applicativi, quando la lesione dell’interesse si concretizza con questi ultimi.
  • Le domande di annullamento degli atti autoritativi di organizzazione e reclutamento del personale rientrano nella giurisdizione amministrativa, mentre le domande di accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro e di condanna all’assunzione, riguardando diritti soggettivi, spettano al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStabilizzazione e precariatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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