Cassazione Penale, Sentenza n. 3443/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (artt. 624 e 625, comma 1, n.5 c.p.). Motivi principali: (1) vizio di applicazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n.5 c.p., per assenza di prove del concerto tra le imputate; (2) omissione di motivazione sul bilanciamento tra circostanze (art. 62 n.6 c.p. e art. 625 n.5 c.p.); (3) mancata valutazione della richiesta difensiva di rivalutazione del bilanciamento delle circostanze; (4) mancata motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche. Sono stati poi aggiunti motivi nuovi: (A) contestazione della procedibilità a querela dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) sostenendo la mancanza di querela, e (B) invocazione dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. per risarcimento integrale antecedente al dibattimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: i motivi originari erano generici e meramente fattuali o reiterativi delle doglianze già disattese in sede di appello; il primo motivo mancava di specificità e non ha confutato la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto probatoria la ripresa video che mostrava azione coordinata delle quattro donne; gli altri motivi originari erano intrinsecamente generici e quindi inammissibili. I motivi aggiunti sono stati anch'essi dichiarati inammissibili: il primo perché il ricorso originario inammissibile non può trarre vantaggio dalla sopravvenuta modifica della procedibilità e perché dai documenti risultava valida la querela presentata dalla responsabile del negozio (detentrice qualificata); il secondo perché l'eventuale estinzione ex art. 162-ter richiede che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità dell'offerta, cosa non risultante negli atti. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna della ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Articolo richiamato per la fattispecie di furto quale reato di base contestato all'imputata; usato come fondamento della condanna confermata in appello
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 5
Richiesta e applicazione dell'aggravante relativa al furto commesso in concorso con più persone; la Corte territoriale ha ritenuto provato il concertamento sulla base delle immagini di videosorveglianza
Codice penale, art. 62, n. 6
Richiamato nel contesto del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non avesse specificamente illustrato perché le attenuanti dovessero prevalere
Decreto legislativo n. 150 del 2022
Riforma richiamata per evidenziare il mutamento della procedibilità della fattispecie in querela; la Corte ha osservato che la modifica non assorbe l'inammissibilità originaria del ricorso e che, in ogni caso, nei documenti risultava valida la querela presentata
Codice penale, art. 162-ter
Norma che disciplina l'estinzione del reato per risarcimento integrale; la Corte ha rilevato che l'applicazione richiede che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta, condizione non dimostrata negli atti
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 40354/2013) e orientamenti successivi
Richiamati per affermare che la qualifica di persona offesa e la legittimazione a proporre querela spetta anche al detentore qualificato (es. responsabile del negozio/commesso), non necessariamente al proprietario; ciò ha giustificato la validità della querela prodotta
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente ripetere le doglianze già svolte in grado di appello; la genericità o il mero rilievo fattuale rende il ricorso inammissibile
- La prova di azione concertata tra più persone può essere basata su filmati di videosorveglianza: se il giudice di merito motiva adeguatamente tale valutazione, il motivo che nega il concerto deve confrontarsi specificamente con tale motivazione per essere ammissibile
- La sopravvenuta modifica del regime di procedibilità (es. passaggio a procedibilità a querela) non cura vizi di inammissibilità del ricorso originario; inoltre la querela è valida se proviene da chi ha una detenzione qualificata dei beni (ad es. responsabile del negozio o commesso nell'ambito dei poteri di rappresentanza)
- Per ottenere l'estinzione del reato ex art. 162-ter è necessario che la condotta riparatoria sia intervenuta entro i termini previsti e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità dell'offerta; la mancata valutazione in sede di merito rende inammissibile l'argomento in cassazione
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso
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