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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3443/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (artt. 624 e 625, comma 1, n.5 c.p.). Motivi principali: (1) vizio di applicazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n.5 c.p., per assenza di prove del concerto tra le imputate; (2) omissione di motivazione sul bilanciamento tra circostanze (art. 62 n.6 c.p. e art. 625 n.5 c.p.); (3) mancata valutazione della richiesta difensiva di rivalutazione del bilanciamento delle circostanze; (4) mancata motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche. Sono stati poi aggiunti motivi nuovi: (A) contestazione della procedibilità a querela dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) sostenendo la mancanza di querela, e (B) invocazione dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. per risarcimento integrale antecedente al dibattimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: i motivi originari erano generici e meramente fattuali o reiterativi delle doglianze già disattese in sede di appello; il primo motivo mancava di specificità e non ha confutato la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto probatoria la ripresa video che mostrava azione coordinata delle quattro donne; gli altri motivi originari erano intrinsecamente generici e quindi inammissibili. I motivi aggiunti sono stati anch'essi dichiarati inammissibili: il primo perché il ricorso originario inammissibile non può trarre vantaggio dalla sopravvenuta modifica della procedibilità e perché dai documenti risultava valida la querela presentata dalla responsabile del negozio (detentrice qualificata); il secondo perché l'eventuale estinzione ex art. 162-ter richiede che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità dell'offerta, cosa non risultante negli atti. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna della ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Articolo richiamato per la fattispecie di furto quale reato di base contestato all'imputata; usato come fondamento della condanna confermata in appello

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n. 5

    Richiesta e applicazione dell'aggravante relativa al furto commesso in concorso con più persone; la Corte territoriale ha ritenuto provato il concertamento sulla base delle immagini di videosorveglianza

  • Codice penale, art. 62, n. 6

    Richiamato nel contesto del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non avesse specificamente illustrato perché le attenuanti dovessero prevalere

  • Decreto legislativo n. 150 del 2022

    Riforma richiamata per evidenziare il mutamento della procedibilità della fattispecie in querela; la Corte ha osservato che la modifica non assorbe l'inammissibilità originaria del ricorso e che, in ogni caso, nei documenti risultava valida la querela presentata

  • Codice penale, art. 162-ter

    Norma che disciplina l'estinzione del reato per risarcimento integrale; la Corte ha rilevato che l'applicazione richiede che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta, condizione non dimostrata negli atti

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 40354/2013) e orientamenti successivi

    Richiamati per affermare che la qualifica di persona offesa e la legittimazione a proporre querela spetta anche al detentore qualificato (es. responsabile del negozio/commesso), non necessariamente al proprietario; ciò ha giustificato la validità della querela prodotta

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente ripetere le doglianze già svolte in grado di appello; la genericità o il mero rilievo fattuale rende il ricorso inammissibile
  • La prova di azione concertata tra più persone può essere basata su filmati di videosorveglianza: se il giudice di merito motiva adeguatamente tale valutazione, il motivo che nega il concerto deve confrontarsi specificamente con tale motivazione per essere ammissibile
  • La sopravvenuta modifica del regime di procedibilità (es. passaggio a procedibilità a querela) non cura vizi di inammissibilità del ricorso originario; inoltre la querela è valida se proviene da chi ha una detenzione qualificata dei beni (ad es. responsabile del negozio o commesso nell'ambito dei poteri di rappresentanza)
  • Per ottenere l'estinzione del reato ex art. 162-ter è necessario che la condotta riparatoria sia intervenuta entro i termini previsti e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità dell'offerta; la mancata valutazione in sede di merito rende inammissibile l'argomento in cassazione
  • La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso

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