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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38717/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 27/02/2023 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo alle indagini su una presunta associazione per delinquere e su plurimi reati connessi all'illegittima percezione del "bonus cultura". L'unico motivo dedotto è la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: secondo il ricorrente i fatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, devono essere qualificati come truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen., ovvero al limite art. 640 comma 2 cod. pen.), in quanto emerge un'articolata attività fraudolenta basata su simulazioni di acquisti, trasferimento e monetizzazione dei voucher, false attestazioni degli esercenti e ripartizione dei proventi. L'insieme di tali condotte sarebbe idoneo a integrare artifici e raggiri diretti ad indurre in errore l'amministrazione erogante e quindi a provocare l'erogazione indebita di somme pubbliche, con possibile configurazione dell'associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata del Tribunale di Napoli e ha rinviato il procedimento al Tribunale distrettuale per il riesame in diversa composizione. La Corte ha spiegato che il Tribunale di merito ha errato nel limitarsi a qualificare i fatti come indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter, comma 2, cod. pen.) basandosi solo sulla sussistenza di una dichiarazione formale, senza considerare la complessiva e ripetuta attività fraudolenta descritta negli atti (ricerca e uso di esercizi accreditati come "schermo", reclutamento e accordo con titolari delle carte, accessi alla piattaforma con operazioni simulate, invio di fatture e monetizzazione dei buoni, ecc.). La Corte ha ribadito i principi delle Sezioni Unite secondo cui la distinzione tra truffa e indebita percezione è valutata caso per caso e che l'art. 316-ter ha natura residuale. Alla luce della totale ricostruzione dei comportamenti, la Corte ha ritenuto che possa sussistere, almeno a livello indiziario, l'elemento degli artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore e che pertanto il Tribunale dovrà nuovamente valutare, in sede di riesame, la qualificazione dei fatti e le esigenze cautelari connesse.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La fattispecie associativa è rilevante se le condotte illecite perseguite assumono carattere seriale e sono coordinate per il conseguimento di più delitti; la Corte invita a valutare, nel riesame, se l'attività fraudolenta possa configurare l'elemento organizzativo e lo scopo comune tipici dell'art. 416.

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)

    La Corte richiede che si valuti la presenza di artifici e raggiri idonei ad ingannare l'ente erogatore: l'assenza di controlli preventivi da parte dell'ente non esclude la truffa se risultano elementi che dimostrano una condotta complessa e decettiva che ha determinato l'erogazione indebitamente.

  • art. 640 cod. pen. (truffa) comma 2

    Richiamata come qualificazione alternativa meno grave rispetto all'art. 640-bis; il giudizio resta comunque caso per caso a seconda dell'intensità degli artifici e del danno provocato.

  • art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), secondo comma

    Norma residuale che punisce l'uso di dichiarazioni o documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute per conseguire erogazioni pubbliche; la Corte ribadisce che va applicata con cautela, solo quando manchi la componente dell'induzione in errore dell'ente erogatore che caratterizza la truffa.

  • Art. 1, comma 979, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (istituzione del "bonus cultura")

    Fonte normativa dell'erogazione in favore dei diciottenni; la disciplina del bonus e le modalità operative sono rilevanti per valutare il procedimento di erogazione e la possibilità che artifici abbiano sfruttato il sistema.

  • DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento sulla Carta elettronica - artt. 7, 8 e 9)

    prevede la registrazione degli esercizi sulla piattaforma dedicata (art.7), il riconoscimento di un credito all'esercente e la sua liquidazione a seguito di emissione di fattura elettronica (art.8), nonché compiti di vigilanza e controlli da parte del MIBACT/Consap (art.9).

    La Corte evidenzia che la procedura è articolata in più fasi (registrazione e accreditamento degli esercenti, registrazione del credito sulla piattaforma, riscontro incrociato con fatturazione elettronica e successiva liquidazione) e che esistono controlli successivi non necessariamente preventivi: tali modalità possono rendere rilevanti, ai fini della tipizzazione del reato, gli artifici volti a sfruttare la procedura per ottenere monetizzazione dei buoni.

  • DPCM 4 agosto 2017, n. 136 e DPCM 21 dicembre 2018 (modifiche al regolamento sul bonus)

    Modifiche e integrazioni al regolamento hanno contribuito a definire le modalità operative della piattaforma e dei controlli; la Corte richiama l'importanza di considerare tali innovazioni (es. Registro Vendite) nella valutazione complessiva dei controlli e della possibilità di induzione in errore.

  • Art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, convertito in L. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (assenza di discussione orale).

  • Giurisprudenza rilevante (Sezioni Unite n. 16568/2007 "Carchivi" e n. 7537/2010 "Pizzuto" e successive pronunce)

    Principi cardine: la distinzione tra truffa e indebita percezione va effettuata caso per caso; l'art. 316-ter ha natura residuale rispetto alla truffa; è necessario valutare la reale modalità di svolgimento del procedimento di erogazione e la complessiva condotta dell'agente per accertare la presenza di artifici e raggiri e dell'induzione in errore.

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa aggravata (art. 640-bis) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) è valutativa e va compiuta caso per caso: non basta la mera presentazione di una dichiarazione falsa se sussistono altri artifici e raggiri integranti l'induzione in errore.
  • L'art. 316-ter ha natura residuale: va applicato solo quando l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione che abbia effettivamente indotto in errore l'ente erogatore; non può essere usato per assorbire condotte complesse e ripetute chiaramente idonee ad ingannare.
  • L'assenza di controlli preventivi o la scarsa diligenza dell'ente erogatore non escludono la configurabilità della truffa se dagli atti emergono artifici e raggiri atti a creare fiducia e a sottrarre fondi pubblici.
  • Nella valutazione della sussistenza del reato e delle esigenze cautelari è necessario considerare la totalità delle condotte (pianificazione, reclutamento dei titolari delle carte, uso di esercenti come schermo, inserimento dati/fatture, monetizzazione), non limitandosi alla singola dichiarazione formale.
  • Per i provvedimenti cautelari (personali o reali) il giudice deve valutare la gravità indiziaria tenendo conto della complessità e della serialità del disegno criminoso e dell'eventuale natura associativa delle condotte.
  • Quando la procedura normativa prevede verifiche successive per la liquidazione (es. riscontro tra piattaforme, registro vendite, fatturazione elettronica), occorre valutare se gli artifici siano stati utilizzati proprio per ingenerare l'apparenza di conformità agli accertamenti successivi.

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