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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08750/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione all'amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, proposta da un soggetto esposto in ambito lavorativo. La Corte d'appello aveva dichiarato l'interessato decaduto dal diritto, ritenendo applicabile la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 47 cit., sostenendo che la decadenza dovrebbe operare solo sui singoli ratei pensionistici e non sul diritto sostanziale alla rivalutazione contributiva; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per rivendicare il coefficiente di maggiorazione dell'1,5 sull'intero periodo di esposizione e per lamentare il mancato accertamento dell'esposizione ad amianto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 si riferirebbe solo ai ratei di pensione e non anche al diritto alla rivalutazione contributiva: secondo l'orientamento ormai consolidato richiamato dalla Corte, la decadenza si applica anche alle controversie sul beneficio contributivo per esposizione all'amianto, sia quando il ricorrente sia già pensionato sia quando non lo sia ancora, perché la domanda riguarda l'accertamento del diritto alla pensione o della sua misura, comprensivo della consistenza dell'anzianità contributiva utile. Conseguentemente, la decadenza colpisce il diritto alla rivalutazione e tutte le differenze ad esso riconducibili. I motivi ulteriori, relativi all'effettiva spettanza del beneficio e all'accertamento dell'esposizione, sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970

    testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. con L. n. 438 del 1992

    La decadenza dall'azione giudiziaria si applica anche alle controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, poiché rientrano nelle controversie in materia di trattamenti pensionistici e sulla misura della pensione.

  • art. 4 D.L. n. 384 del 1992

    conv. con L. n. 438 del 1992

    Ha sostituito il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, rendendo applicabile la disciplina decadenziale richiamata.

  • L. n. 438 del 1992

    conv. del D.L. n. 384 del 1992

    Norma di conversione del decreto che ha inciso sul regime della decadenza previdenziale.

  • L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8

    Prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, il quale opera sulla contribuzione ed è strumentale al conseguimento o al miglioramento del trattamento pensionistico.

  • art. 376 cod. proc. civ.

    Richiamato solo per l'istanza di rimessione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Base formale del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

    La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'esenzione dalle spese secondo tale disciplina.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La decadenza prevista in materia previdenziale dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle domande di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, poiché tali domande incidono sull'accertamento del diritto a pensione o della sua misura.
  • Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto, pur essendo strumentale al trattamento pensionistico, ha autonoma individualità rispetto alla prestazione pensionistica: esso riguarda la contribuzione e presupposti propri, distinti dal ricalcolo dei singoli ratei.
  • Quando opera la decadenza sul diritto al beneficio contributivo, essa travolge ogni differenza ad esso riconducibile e non soltanto i ratei maturati in un determinato arco temporale.
  • Se il primo motivo di ricorso, relativo alla decadenza, viene respinto e la decadenza è assorbente, restano assorbite le censure sulla spettanza in concreto del beneficio e sull'accertamento dei presupposti fattuali della esposizione.
  • In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente sopporta le spese di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, anche l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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