Cassazione Penale, Sentenza n. 42827/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione (allontanamento dagli arresti domiciliari), deducendo: 1) omessa/irregolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello poiché all'epoca era detenuto in carcere e la notifica era avvenuta al domicilio eletto; 2) mancato rinvio dell'appello nonostante la Corte fosse a conoscenza dello stato detentivo e quindi dell'impossibilità dell'imputato di partecipare in presenza; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che mancasse l'abitualità del comportamento e che il ricorrente non fosse delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici: la notificazione nel procedimento per evasione è autonoma rispetto a quella del processo originario, la presunta viziosità era nullità a regime intermedio sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p. e non era stata tempestivamente eccepita; inoltre il processo di primo grado si era svolto regolarmente in assenza dell'imputato che aveva rinunciato alla partecipazione anche in videoconferenza, per cui lo stato detentivo per altra causa non impediva la richiesta di trattazione in presenza. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente valutato l'elevata offensività della condotta (allontanamento prolungato e indefinito dagli arresti domiciliari) e la incompatibilità di tale condotta con i presupposti dell'art. 131-bis c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme sulle notificazioni; la Corte sottolinea che il regime notificatorio è connesso al singolo procedimento e che la notifica nel processo per evasione è autonoma rispetto a quella del procedimento che aveva imposto la misura.
art. 179 cod. proc. pen.
Riferimento alle notificazioni; contestazione ritenuta generica e infondata per i motivi indicati dalla Corte.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione a presunte violazioni processuali (diritto a un giusto processo), ma la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata un'effettiva lesione per le ragioni indicate.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di rinvio per la presenza dell'imputato; la Corte ha escluso la necessità di rinvio data la possibilità di partecipazione e la mancata tempestiva eccezione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'allontanamento prolungato dagli arresti domiciliari sia incompatibile con i presupposti di questa causa per l'elevata offensività della condotta.
art. 184 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nullità 'a regime intermedio' delle notifiche; la Corte ha rilevato che tale nullità poteva essere sanata e non è stata tempestivamente eccepita.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito)
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha proceduto in tale forma.
Massime di principio
- Le notificazioni si valutano nell'ambito del singolo procedimento: un vizio di notifica relativo a un diverso processo non invalida automaticamente le comunicazioni nel procedimento per il reato derivante da quella condotta.
- Le nullità di notifica di grado intermedio sono sanabili e devono essere tempestivamente eccepite: l'omessa contestazione nei termini processuali può portare alla perdita del vizio come motivo di impugnazione.
- Lo stato di detenzione per altra causa non sottrae automaticamente il processo d'appello alla regolare trattazione; l'imputato e il difensore devono attivarsi per chiedere la trattazione in presenza o eccepire tempestivamente eventuali pregiudizi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica meccanicamente: va valutata l'offensività concreta della condotta. Evasione dagli arresti domiciliari, soprattutto se prolungata e senza ritrovamento, è frequentemente incompatibile con tale causa.
- Impugnazioni generiche e apodittiche, prive di elementi fattuali concreti a sostegno, sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate dalla Cassazione.
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