Ordinanza n. 800/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- SEL del 23.09.2025, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” ha dichiarato il ricorrente non idoneo; - della comunicazione ricevuta a mezzo pec in data 23.09.2025, avente ad oggetto gli esiti degli accertamenti attitudinali; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, gli atti della Commissione, i test somministrati e le relative valutazioni, nonché la graduatoria finale del concorso, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra gli idonei; - nonché, ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.12.2025 : per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 167/11-2-2024 del 17 novembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” (doc. 7). In aggiunta ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e sopra menzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti attitudinali lo ha dichiarato non idoneo, la comunicazione degli esiti, gli atti della procedura e la graduatoria finale, proponendo anche motivi aggiunti contro il decreto di approvazione della graduatoria. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, contestando il giudizio attitudinale e le relative valutazioni. Dal provvedimento emerge che la selezione si è fondata su test e colloquio. Il giudice ha esaminato le criticità rilevate dall'ufficiale psicologo e dalla Commissione, relative, tra l'altro, a meccanismi di difesa traducibili in rigidità e adesione acritica alle norme sociali, a un'immagine di sé ingenua e poco articolata, alla gestione non adeguata della sfera emotiva, all'atteggiamento difeso durante il confronto, all'ingenuità relazionale, allo scarso grado di adattabilità, all'approssimazione delle risposte e alla scarsa conoscenza delle attività proprie del ruolo. Il ricorrente aveva inoltre richiamato la propria esperienza, ancora in corso, quale VFI dell'Esercito e le valutazioni positive ottenute in tale ambito.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha qualificato il giudizio di non idoneità attitudinale come espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata agli organi competenti dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati: il metodo selettivo è stato ritenuto scientificamente consolidato e fondato almeno in parte su dati oggettivi ricavati dai test; le criticità emerse dai test hanno trovato conferma nel colloquio; la valutazione è stata espressa nel contesto collegiale della Commissione e risulta congruamente motivata mediante le aggettivazioni utilizzate. Le positive valutazioni conseguite dal candidato quale VFI dell'Esercito non sono state ritenute decisive, trattandosi di esperienza oggetto di autonoma valutazione nel diverso concorso e non particolarmente significativa rispetto alle specifiche caratteristiche del ruolo di carabiniere. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo ed è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari e dell'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità attitudinale espresso nell'ambito di un concorso per l'accesso alle forze armate o di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica riservato agli organi tecnici dell'amministrazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio attitudinale è limitato alla verifica dell'evidente incongruità, della manifesta irragionevolezza o dell'errore su elementi di fatto; non può sostituire la valutazione tecnica della Commissione con una propria valutazione dell'attitudine del candidato.
- La valutazione attitudinale può fondarsi sull'integrazione di dati desunti da test psicologici e risultati del colloquio collegiale, quando le criticità rilevate nei test trovino conferma nell'interazione con la Commissione.
- La motivazione del giudizio di non idoneità attitudinale può risultare congrua anche attraverso l'indicazione sintetica delle caratteristiche comportamentali e relazionali ritenute incompatibili con il profilo professionale, purché tali elementi siano coerenti con gli accertamenti svolti.
- Le esperienze e le valutazioni positive maturate dal candidato in un diverso ruolo militare non vincolano la Commissione chiamata a valutare l'idoneità attitudinale per uno specifico ruolo, quando le funzioni e le caratteristiche professionali dei due ruoli non coincidano.
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